Iscrizione all’albo forense e incompatibilità con il pubblico impiego
10 Aprile 2026
La disciplina prevista dalla l. n. 339/2003, che sancisce l'incompatibilità tra impiego pubblico part-time e l’esercizio della professione forense, è diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali l'imparzialità e il buon andamento della P.A., oltre che l'indipendenza della professione forense. Pertanto, suddetta incompatibilità mira a ovviare al rischio di un possibile contrasto tra l'interesse privato del pubblico dipendente e l'interesse della P.A. Ne consegue che, essendo già stato operato a monte dal legislatore un giudizio di pericolosità della simultaneità delle due qualifiche professionali (i.e. dipendente pubblico e avvocato), non può affermarsi che ai fini della incompatibilità sia necessario anche l'effettivo esercizio della professione forense. Infatti, già la mera iscrizione all'albo forense integra, di per sé sola, il rischio sopra indicato. (Cfr.: Cass. civ., sez. lav., 17 marzo 2026, n. 6219; Cass., sez. lav., 15 novembre 2023, n. 31776; Cass., sez. lav., 13 aprile 2021, n. 9660). |