NASpI e pensione: decadenza automatica e restituzione dell’indebito

La Redazione
13 Aprile 2026

La decadenza dalla NASpI, ai sensi dell’art. 11, lett. d), d.lgs. 22/2015, scatta al solo raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, a prescindere dalla decorrenza e dalla domanda di pensione. Le somme NASpI percepite dopo tale momento costituiscono indebito ex art. 2033 c.c., con valutazione giudiziale di affidamento e condizioni del percettore.

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza 4 aprile 2026, n. 8479, ha accolto il ricorso dell’INPS in tema di incompatibilità tra NASpI e pensione e di restituzione dell’indebito, cassando la sentenza della Corte d’appello di Milano e rinviando alla stessa in diversa composizione.

Il caso riguardava un lavoratore che aveva percepito indennità NASpI oltre la data in cui aveva maturato i requisiti per la pensione anticipata/vecchiaia, mentre l’INPS aveva successivamente riconosciuto un indebito e proceduto a compensazione con i ratei di pensione. Il Tribunale di Pavia aveva ritenuto legittima la decadenza dalla NASpI al momento della maturazione dei requisiti, ma aveva censurato le modalità di compensazione; la Corte d’appello di Milano, in riforma parziale, aveva invece escluso l’indebito, affermando che la perdita del diritto alla NASpI si verifica solo con la concreta percezione della pensione, per evitare un vuoto di tutela reddituale.

La Cassazione qualifica come dirimente il dato letterale dell’art. 11, lett. d), d.lgs. n. 22/2015, che prevede la decadenza dalla NASpI al «raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato», e non alla decorrenza effettiva del trattamento pensionistico. Richiamando il parallelo disposto dell’art. 2, comma 40, l. n. 92/2012 e i precedenti in tema di ASpI e NASpI, la Corte esclude che la scelta del lavoratore possa incidere sul periodo di godimento del sostegno al reddito, trattandosi di diritti previdenziali indisponibili.

La soluzione è ritenuta conforme all’art. 38 Cost., in quanto lo stato di bisogno è assicurato dal complessivo sistema delle assicurazioni sociali e non dal cumulo o dalla protrazione discrezionale delle prestazioni. Conseguentemente, le somme NASpI percepite dopo la maturazione dei requisiti pensionistici costituiscono indebito soggetto alla disciplina generale dell’art. 2033 c.c., non trovando applicazione le regole speciali in materia di indebito pensionistico né i principi propri dell’indebito assistenziale. Spetterà al giudice del rinvio valutare, anche alla luce dell’affidamento incolpevole e delle condizioni economiche dell’assicurato, le concrete modalità restitutorie.

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