Gestione illecita di rifiuti pericolosi: legittimo l’arresto facoltativo in flagranza
13 Aprile 2026
Nella vicenda esaminata il GIP convalidava l’arresto di due imputati limitatamente al delitto di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152/2006 di combustione illecita di rifiuti, non anche quanto alla fattispecie di cui all’art. 256, commi primo e primo-bis, lett. a), d.lgs. cit., di gestione illecita di rifiuti. Il GIP, in particolare, escludeva la convalida per l’ipotesi di cui all’art. 256, comma primo, ritenendo che la circostanza aggravante prevista dal comma primo-bis, lett. a) – che prevede la pena da uno a cinque anni se dal fatto deriva pericolo per la vita delle persone – fosse insussistente e che solo essa «mutasse» il fatto in delitto, così da legittimare l’arresto in flagranza. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale proponeva ricorso per cassazione lamentando l’erronea interpretazione dell’art. 256, commi primo e primo-bis cit. La norma, invero, anche nella fattispecie non circostanziata, prevede un delitto per il quale è ammissibile l’arresto in flagranza. La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che, dopo la novella del 2025 (d.l. n. 116/2025 conv. in l. n. 147/2025), la gestione illecita di rifiuti pericolosi ex art. 256, comma primo, d.lgs. n. 152/2006 è di per sé delitto con cornice edittale da uno a cinque anni quando riguarda rifiuti pericolosi (come nel caso di specie), sicché l’arresto facoltativo in flagranza è legittimo a prescindere dall’aggravante di cui al comma primo-bis. |