La morte dell’obbligato al versamento dell’assegno divorzile nell’ambito del giudizio di legittimità
13 Aprile 2026
Massima Nell’ambito del giudizio di divorzio, se la sentenza parziale sullo status è passata in giudicato e il procedimento prosegue al fine di stabilire l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile, la morte dell’obbligato – nelle more del giudizio celebrato avanti alla Corte di Cassazione – non è causa di interruzione del procedimento. Il caso La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, poneva a carico del coniuge l’assegno divorzile. L’obbligato proponeva ricorso per Cassazione, mentre la beneficiaria dell’assegno post matrimoniale decideva di non costituirsi nel giudizio di legittimità. La Suprema Corte di Cassazione, ai sensi e per gli effetti di quanto prevede l’art. 380-bis c.p.c., formulava una sintetica proposta di definizione del giudizio, ma il ricorrente, opponendosi, chiedeva la decisione nel merito del ricorso. Nelle more della decisione il ricorrente decedeva e il difensore chiedeva l’interruzione del giudizio di legittimità. Tuttavia, la Corte di Cassazione riteneva che il decesso del ricorrente obbligato non fosse causa di interruzione del processo e, pertanto, decideva nel merito il ricorso, rigettandolo in quanto inammissibile e, essendo la decisione conforme alla proposta formulata, condannando il ricorrente al pagamento della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende non avendo aderito alla proposta di cui all’art. 380-bis c.p.c. La questione La sentenza in commento pone l’attenzione sulla interruzione del giudizio avanti alla Corte di Cassazione nel caso di decesso di uno dei coniugi. In particolare, ci si chiede se la morte di una delle parti in un giudizio avente ad oggetto le statuizioni economiche e patrimoniali conseguenti alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio abbia effetto interruttivo del giudizio di legittimità. Le soluzioni giuridiche La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ritiene che nel giudizio di legittimità avente ad oggetto la determinazione dell’an e del quantum dell’assegno divorzile, la morte di una delle parti non ha effetto interruttivo del procedimento, se vi è stata una precedente sentenza parziale sullo status passata in giudicato. Secondo l’iter argomentativo del provvedimento in commento, la conclusione raggiunta appare, da un lato, conforme ai principi generali secondo cui il decesso della parte non è causa interruttiva del giudizio di legittimità nella misura in cui il giudizio avanti alla Corte di Cassazione è dominato dall’impulso d’ufficio (cfr. Cass., sez. V, 10 ottobre 2024, n. 26452 e Cass., sez. I, 15 novembre 2017, n. 27143) e, dall’altro lato, coerente con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario. In particolare, l’ordinanza in commento richiama l’insegnamento della Suprema Corte in forza del quale, proprio in relazione alla materia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel caso in cui la pronuncia parziale sullo status sia passata in giudicato, la morte dell’ex coniuge non determina l’interruzione del giudizio che, quindi, può proseguire al fine di stabilire la debenza e la quantificazione dell’assegno divorzile sino alla data del decesso dell’obbligato (cfr. Cass., SS.UU., 24 giugno 2022, n. 20494 e la successiva Cass., sez. I, ord. 28 dicembre 2022, n. 37898, la quale in motivazione si limita a richiamare le conclusioni raggiunte dalle Sezione Unite). Pertanto, afferma la Corte che «la morte di uno degli ex coniugi in corso di causa non determina l’improseguibilità del giudizio, sussistendo il giudicato sullo status con la conseguenza che il processo continua senza alcuna interruzione, producendo effetti nei confronti degli eredi, ai fini dell’accertamento della debenza del menzionato assegno sino al momento del decesso». Alla luce di tali argomentazioni, la Suprema Corte ritiene di dover analizzare nel merito l’unico motivo di ricorso presentato e, all’esito di una puntuale valutazione, lo rigetta in quanto le doglianze sollevate dal ricorrente risultano inammissibili. Osservazioni La Suprema Corte di Cassazione, con il provvedimento in commento, afferma un principio del tutto condivisibile in tema di procedimento di divorzio laddove statuisce che, nel caso in cui la sentenza parziale sullo status sia passata in giudicato, la morte del coniuge non ha effetto interruttivo sul giudizio di Cassazione avente ad oggetto la determinazione dell’assegno divorzile. Tale assunto si inserisce, in maniera conforme, nell’orientamento espresso dai Giudici di legittimità e, in particolare, con la pronuncia – citata nella motivazione del provvedimento in commento – delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 2022 (cfr. Cass., SS.UU., 24 giugno 2022, n. 20494, le quali aderiscono all’orientamento in precedenza espresso da Cass., sez. VI, 24 luglio 2014, n. 16951; Cass., sez. VI, 11 aprile 2013, n. 8874 e Cass., sez. I, 3 agosto 2007, n. 17041. Contra Cass., sez. I, 20 febbraio 2018, n. 4092; Cass., sez. VI, 8 novembre 2017, n. 26489 e Cass., sez. I, 26 luglio 2013, n. 18130). Le affermazioni della Corte ci consentono di ulteriormente chiarire la questione, delineando due differenti situazioni. Una prima ipotesi riguarda il caso in cui l’evento morte sia intervenuto prima della pronuncia sullo status personale dei coniugi: il procedimento, in qualunque grado risulti pendente – e, dunque, anche nel grado di legittimità –, si dovrà concludere con la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., sez. VI - 1, ord. 08 novembre 2017, n. 26489; Cass., sez. I, 26 luglio 2013, n. 18130; Cass., sez. I, 20 novembre 2008, n. 27556; Cass., sez. I, 27 aprile 2006, n. 9689; Cass., sez. I, 4 aprile 1997, n. 2944 e Cass., sez. I, 3 febbraio 1990, n. 740). La ratio di tale conclusione si fonda su quanto prevede l’art. 149 c.c., secondo il quale il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi . Infatti, il decesso di uno dei coniugi rende inammissibile una pronuncia sullo status e sulle questioni economiche e personali che hanno nella sentenza costitutiva sullo status il loro presupposto indefettibile (cfr. Costabile, secondo cui «tale conclusione si fonda sul pacifico assunto che, a norma dell’art. 149 c.c., il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi. Non vi è pertanto alcun interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, per l’assorbente ragione che il giudice non potrebbe statuire sulla modifica o la cessazione di un rapporto giuridico – quello matrimoniale– già venuto meno per morte di uno dei coniugi. Sul piano processuale, la declaratoria di cessazione della materia ha l’effetto di travolgere ogni statuizione in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, e di rendere improseguibile il giudizio anche per le domande di natura economica che siano connesse alla separazione o al divorzio»). Una seconda ipotesi riguarda il caso in cui la morte di una delle parti avvenga successivamente alla pronunzia sullo status. Tuttavia, in tal caso si deve ulteriormente distinguere: se la sentenza sullo status non è passata in giudicato – perché impugnata immediatamente oppure perché vi è stata una impugnazione totale da parte del soccombente dell’intera decisione e che rende l’intero oggetto del processo controverso –, il giudizio, in qualunque grado, si deve concludere per l’intervenuta cessazione della materia del contendere nella misura in cui lo status coniugale è venuto meno per cause naturali. Se, invece, la sentenza parziale sullo status è passata in giudicato – perché non è stata impugnata immediatamente con conseguente prosecuzione del giudizio per le questioni economiche e patrimoniali oppure perché vi è stata una impugnazione parziale su questioni diverse dalla condizione personale delle parti – il giudizio deve proseguire relativamente alla debenza e alla quantificazione dell’assegno divorzile per il periodo intercorrente tra la data del passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status – o del diverso momento stabilito dal Giudice anche con un provvedimento provvisorio – e il decesso dell’obbligato. Tale soluzione appare coerente anche con il dato normativo di cui agli artt. 5 l. 898/1970 e 9-bis l. n. 898/1970. Infatti, pur non essendo menzionata espressamente dalla normativa sul divorzio, la morte è una causa di estinzione ipso iure del diritto all’assegno post matrimoniale in quanto quest’ultimo presenta una connotazione strettamente personale e, pertanto, non risulta essere trasmissibile agli eredi. L’art. 9-bis l. n. 898/1970 chiarisce ulteriormente che la morte non determina la trasmissibilità passiva dell’obbligo di versamento dell’assegno divorzile, tanto che in sostituzione di quest’ultimo viene riconosciuta, laddove la parte superstite versi in una condizione di difficoltà, la possibilità di beneficiare della pensione di reversibilità e l’assegno successorio. Il dato normativo non collide con l’assunto della Suprema Corte nella misura in cui la prosecuzione del giudizio di legittimità a fronte della morte dell’obbligato al versamento dell’assegno divorzile appare funzionale a garantire che venga definito, a fronte delle doglianze portate avanti alla Suprema Corte, l’an e il quantum dell’assegno post matrimoniale con effetti sino alla data del decesso dell’obbligato. Inoltre, si deve notare come le conclusioni a cui giunge la Suprema Corte nel provvedimento in commento risultano in linea con la dottrina maggioritaria che ritiene che l’istituto dell’interruzione non operi nel giudizio avanti alla Corte di Cassazione. Sul punto, però, occorre ricordare come la più attenta dottrina (Saletti) ha sottolineato – come peraltro rimarcato anche dai precedenti giurisprudenziali posti a fondamento della decisione in commento (cfr. Cass., SS.UU., 24 giugno 2022, n. 20494 e Cass., sez. I, ord. 28 dicembre 2022, n. 37898) – che il giudizio, pur non dovendosi interrompere, dovrebbe proseguire, non solo con la controparte superstite, ma anche con gli eredi del de cuius che hanno interesse alle determinazioni in punto di debenza e quantificazione dell’assegno divorzile. Riferimenti C. Costabile, Sorti del giudizio sull’assegno divorzile e del giudizio di revisione dell’assegno in caso di morte dell’ex coniuge, in IUS Processo civile, 12 luglio 2022; G. Bonilini, I diritti successori del coniuge divorziato, in AA.VV., Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. III, Milano, 2009, 229 ss. A. Saletti, voce Interruzione del processo, in Enc. giur., vol. XVII, Roma, 1989, 1 ss. |