Mutatio, emendatio e domande complanari nel giudizio di opposizione: tra flessibilità e limiti
Ludovica Buzzetti Bulgari
14 Aprile 2026
Con la sentenza n. 26727 del 15 ottobre 2024, le Sezioni Unite affrontano il tema dell’ammissibilità delle domande riconvenzionali dell’opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il caso, riguardante domande risarcitorie e di indebito arricchimento dichiarate inammissibili, ha riaperto il dibattito sui limiti tra difesa, emendatio e mutatiolibelli.
Le Sezioni Unite e i nuovi confini dell’opposizione a decreto ingiuntivo
La Corte ribadisce che l’opposizione non è un’impugnazione, ma una fase a cognizione piena del procedimento monitorio, in cui l’opposto conserva la posizione di attore sostanziale. Egli può quindi modulare le proprie domande, purché strettamente connesse alla vicenda originaria e alle difese dell’opponente.
La pronuncia si inserisce nel solco delle decisioni del 2015 e 2018, valorizzando la flessibilità dell’azione ma introducendo un criterio di rigorosa coerenza per evitare l’eccessiva estensione del thema decidendum.
Ne emerge una ricomposizione sistematica che amplia, ma al contempo circoscrive, i poteri dell’opposto, rafforzando l’equilibrio tra efficienza, garanzie e parità delle parti, pur con residue incertezze sui limiti temporali alla luce della Riforma Cartabia.
I fatti di causa
Nel gennaio 2012 la società Gruppo Ro.Ri. s.r.l. otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo e della Regione Lazio per il pagamento di alcune prestazioni sanitarie. Entrambi i soggetti proponevano opposizione al decreto, dando origine a due distinti giudizi. Nel costituirsi in tali procedimenti, la società chiedeva, in via subordinata al rigetto delle opposizioni e qualificando la richiesta come domanda riconvenzionale, che fosse accertata la responsabilità delle controparti ai sensi dell’art. 1337 c.c., con conseguente obbligo di tenerla indenne; in via ulteriormente subordinata domandava invece il riconoscimento dell’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., con condanna al pagamento di un importo adeguato.
Il Tribunale di Roma, tra gennaio e febbraio 2016, con due distinte sentenze accoglieva le opposizioni e rigettava tutte le ulteriori domande proposte dalla società. Quest’ultima proponeva appello avverso entrambe le decisioni, lamentando anche il mancato accoglimento delle domande subordinate formulate nella comparsa di costituzione. La Corte d’Appello di Roma riuniva i giudizi e, nel febbraio 2022, rigettava i gravami, ritenendo inammissibili le domande di condanna fondate sugli artt. 1337 e 2041 c.c., in quanto non conseguenti a una domanda riconvenzionale proposta dalle controparti sostanziali.
La società proponeva quindi ricorso per Cassazione e, tra i vari motivi, assumeva particolare rilievo il quarto, con cui si denunciava la violazione degli artt. 645, secondo comma, 167, secondo comma, e 183 c.p.c., sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente dichiarato inammissibili le domande di risarcimento e di indennizzo. La ricorrente, pur riconoscendo l’esistenza di precedenti che subordinavano l’ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. alla distinzione tra eccezioni in senso stretto e in senso lato, evidenziava come tali orientamenti si discostassero dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 26128 del 2010, secondo cui la domanda di arricchimento senza causa proposta dall’opposto è ammissibile solo se l’opponente abbia introdotto nel giudizio un nuovo tema di indagine idoneo a giustificarla. In caso contrario, essa non può essere proposta neppure in via subordinata ed è rilevabile d’ufficio come inammissibile. Secondo la società, dunque, il criterio decisivo non risiede nella distinzione tra tipi di eccezioni, ma nel rapporto di consequenzialità tra la nuova domanda e le difese dell’opponente, rapporto che la Corte d’Appello non avrebbe correttamente valutato.
Proprio in relazione a tale questione, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023, disponeva la rimessione degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Veniva quindi rimessa effettivamente la causa davanti alle Sezioni Unite, i cui quesiti presentati così venivano articolati: «in via generale, se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto; in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo attraverso la proposizione di una domanda d'indennizzo per ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale».
Il giudizio di opposizione e la domanda riconvenzionale: l’evoluzione giurisprudenziale
Per comprendere la portata della sentenza in esame e l’evoluzione giurisprudenziale da essa richiamata, è opportuno delineare sinteticamente i tratti essenziali del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale. Ai sensi dell’art. 645 c.p.c., una volta notificato il decreto ingiuntivo, il debitore può instaurare un giudizio a cognizione piena mediante opposizione, fase meramente eventuale rimessa alla sua iniziativa, poiché «la via monitoria ha comunque una potenzialità piena, essendo il decreto ingiuntivo abilitato a generare un “ordinario” […] giudizio di cognizione con il giudizio di opposizione» (cfr. sentenza in commento). L’opposizione deve essere proposta nel termine di quaranta giorni ex art. 641 c.p.c. e il giudizio si svolge secondo il rito applicabile alla controversia (ordinario, semplificato o speciale), sicché «il centro di interesse interpretativo risiede proprio nell’art. 645 c.p.c., che fa da ponte tra un istituto inaudita altera parte e il contradditorio, cioè il vero processo» (cfr. sentenza in commento).
Sulla natura del giudizio di opposizione si sono contrapposte diverse ricostruzioni. Una prima tesi, fondata sull’autonomia della fase monitoria, qualifica l’opposizione come impugnazione del decreto (cfr E. GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 1991, 135 ss), sostenendo che «non siamo di fronte ad un procedimento monitorio puro, perché non è privatizzato e negozializzato ma passa attraverso un giudizio del giudice. (…) e più ci convinciamo che il decreto ingiuntivo è frutto di un giudizio (…) più conseguentemente ci convinciamo che l’opposizione non può che essere un’impugnazione, per quanto un’impugnazione speciale» (cfr P. PAJARDI, Il procedimento monitorio, Milano, 1991, p. 77). Tuttavia, si è osservato che oggetto dell’opposizione non è il decreto, bensì il rapporto sostanziale sottostante (cfr F.P. LUISO, Diritto processuale civile, vol. IV, Milano, 2007, p.145), e che essa integra piuttosto un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l’opponente propone un’azione di accertamento negativo o positivo (cfr P. LEANZA, E. PARATORE, Il procedimento per decreto ingiuntivo, Milano, 2008, p.134).
L’orientamento prevalente, consolidato dalle Sezioni Unite 13 gennaio 2022 n. 927, esclude la natura impugnatoria. L’ordinanza interlocutoria aveva evidenziato come fosse controversa «la questione inerente alla qualificazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo quale giudizio o grado autonomo, o quale semplice fase (eventuale) del giudizio ordinario già pendente…». Le Sezioni Unite hanno però chiarito che «il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ormai da tempo definito da questa corte (…) come suddiviso in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena, e che l’opposizione a decreto ingiuntivo non è l’impugnazione del decreto» (cfr Cass. Sez. Un., 18 settembre 2020 n. 19596, §5.2), affermando in modo ormai consolidato che «l’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c. non è un’actio nullitatis o un’azione di impugnativa (…) ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio (…) come fase ulteriore (anche se eventuale)».
Le Sezioni Unite valorizzano così la peculiarità del giudizio a cognizione piena successivo al monitorio, che la sentenza del 2024 individua in un quid pluris:
il giudizio «si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio»;
tale prosecuzione è un propter hoc e non un post hoc, poiché non si tratta di un giudizio autonomo; 3) esso costituisce quindi una fase ulteriore, seppur eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso monitorio.
Quanto alla struttura, l’opposizione si propone formalmente con ricorso o con atto di citazione, ma determina una c.d. inversione dell’iniziativa processuale: il processo prosegue su impulso del debitore, pur restando immutata la posizione sostanziale delle parti. Ne consegue che l’atto di opposizione, pur nella forma della citazione, svolge sul piano sostanziale la funzione della comparsa di risposta, contenendo fatti modificativi, impeditivi o estintivi ed eventuali domande riconvenzionali.
Infine, la sentenza in commento esclude quelle ricostruzioni che mirano a recidere il legame tra fase monitoria e giudizio successivo, «come se [l’attività dell’attore] in sede monitoria inaudita altera parte non abbia incidenza alcuna nel susseguente giudizio ordinario», chiarendo che tale prospettiva, che configura un “difetto di incidenza”, deve ritenersi superata alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Questa premessa sulla natura dell’opposizione e sul ruolo delle parti è essenziale per comprendere l’evoluzione giurisprudenziale sui poteri dell’opposto – attore sostanziale – di proporre domande riconvenzionali anche quando l’opponente si limiti a contestare il decreto, nonché sui limiti tra emendatio e mutatio libelli. La domanda riconvenzionale rientra tra le difese del convenuto, che, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., si costituisce con comparsa di risposta, la quale può contenere anche una domanda autonoma o la chiamata di terzi. Essa, da proporre a pena di decadenza, consente al convenuto di avanzare una domanda di condanna o accertamento nello stesso giudizio, in attuazione dei principi di economia e concentrazione processuale. A differenza delle mere eccezioni, che mirano al rigetto della domanda, la riconvenzionale introduce una contro-domanda ampliando il thema decidendum. Tuttavia, deve inserirsi in un giudizio pendente ed essere connessa, ex art. 36 c.p.c., al titolo dedotto o a quello già rilevante in causa, mediante fatti costitutivi o estintivi comuni. Se il contro-diritto è dedotto solo per paralizzare la pretesa attorea, si configura un’eccezione riconvenzionale e non una domanda, con conseguenze sui termini e sull’assorbimento. Infine, va notato che la domanda riconvenzionale può essere proposta anche dall’attore in reazione alla domanda del convenuto, nei limiti temporali fissati dall’art. 183 c.p.c. e, dopo la riforma del 2022, dall’art. 171-ter c.p.c.; occorre pertanto esaminare l’evoluzione giurisprudenziale dei limiti di tale facoltà, dapprima nel giudizio a cognizione piena e poi con specifico riferimento al giudizio di opposizione.
L’evoluzione giurisprudenziale sull’art. 183 c.p.c. e le domande riconvenzionali
In origine il codice di procedura civile di cui al r.d. 28 ottobre 1940 n. 1443, entrato in vigore il 21 aprile 1942, non prevedeva, con riguardo al thema decidendum, alcun termine decadenziale con il risultato che fino all’udienza di precisazione delle conclusioni (inclusa) le parti godevano di un ampio potere dispositivo potendo le stesse introdurre nel giudizio anche una domanda nuova, che nel silenzio della controparte, entrava a tutti gli effetti nell’oggetto del processo e pertanto deprivava il giudice istruttore della effettiva direzione del giudizio.
Un sistema di tal fatta, come è facilmente prevedibile, non poteva che essere destinato a mutare in armonia con una maggiore celerità delle decisioni giudiziali. È proprio sulla scia di questo necessitato cambio di rotta che si insinua, a partire dagli anni ’90, la distinzione tra mutatio libelli e emendatio libelli,intendendosi con la prima espressione il caso in cui si abbia un radicale cambiamento della domanda processuale, mentre con la seconda il caso in cui si abbia una mera precisazione o modifica della domanda già proposta.
Di straordinaria importanza è il richiamo e lo studio che le stesse Sezioni Unite fanno a due sentenze una del 2015 e una del 2018 con cui vengono chiarite e in parte riscritte «con effetti non troppo lontani rispetto a quelli di una riforma» le differenze e i limiti di ammissibilità dell’emendatio e della mutatio libelli.
Cassazione civile, sez. un., 15/06/2015 n. 12310
Ora, sui confini, definiti da parte della dottrina come «assai nebulosi e comunque insoddisfacenti» (cfr C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, Volume II, Torino, 2023, p. 232), tra attività di modificazione e lecita e modificazione inammissibile sono intervenute le S.U. 12310/2015.
È da notare come la sentenza in questione si iscriva in un dibattito decennale in tema di oggetto del processo, da ultimo segnato di principi generali sanciti dalle eminenti sentenze gemelle SS.UU del 12 dicembre del 2014, nn. 26242 e 26243, che hanno illuminato e incardinato l’oggetto del processo «nel prisma del giusto processo e della sua ragionevole durata (cfr L.Dottrich, Sulla successiva proposizione della domanda di arricchimento senza causa nel processo avente come domanda principale la condanna all’adempimento contrattuale, in Riv. Dir. Proc., 2019, p.1308). Senza volersi soffermare fuor misura sulla portata delle stesse, è d’uopo limitare il richiamo al fatto che «con tali grand arret, si è riconosciuta la rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuali pur non dedotte, con la conseguente formazione del giudicato in ordine allo loro insussistenza, ove esse non vengano eccepite in corso di causa» (cfr L.Dottrich). Meglio, In queste note sentenze la Corte di Cassazione, a seguito di ordinanze di rimessione ex art. 374 c.p.c., ha affermato che il giudice, investito di un’impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione o nullità), ove non decida sulla base della “ragione più liquida”, è tenuto a rilevare e segnalare alle parti l’eventuale nullità del negozio, anche di protezione.
Qualora le parti non ne chiedano l’accertamento, il giudice può dichiararla in motivazione e rigettare la domanda, ovvero, se richiesto, pronunciarla in dispositivo, con effetti di giudicato in mancanza di impugnazione. Un tale approdo si fonda e ha come suo presupposto il fatto che l’oggetto del processo venga ricostruito senza limitarsi al diritto che sia stato esercitato con l’azione, e quindi come «rappresentativo del segmento attualmente contezioso del rapporto sostanziale da cui trae origine, ma che invece copra l’intero rapporto» (cfr L.Dottrich), ancora, con questa lettura offerta dalla Corte emerge come essa escluda che l’oggetto del processo possa essere il diritto potestativo, in luogo delle situazioni soggettive sostanziali generate dal rapporto negoziale. Insomma, «la Cassazione sposa l’idea che oggetto del giudizio sia il rapporto contrattuale e, declinando questa idea con riferimento alle singole impugnative, arriva a concludere che, in ognuna di esse, si discute degli effetti giuridici scaturenti dal negozio, riguardi o sotto il profilo della distonia funzionale del sinallagma (così nell’azione di risoluzione), o sotto il profilo dell’invalidità-inefficacia dell’atto (così nell’azione di annullamento e rescissione)» (cfr I.Pagni, Il sistema delle impugnative negoziali dopo le Sezioni Unite, in Materiali sulla cosa giudicata, 2017, pp. 195-212, spec. 208).
Questo, quindi, è il contesto in cui la sentenza 13210 del 2015 si inserisce e con cui le Sezioni Unite concorrono e perseguono quella strada di raffinamento e di studio analitico dell’oggetto del processo.
La sentenza origina pertanto dalla «necessità di un nuovo intervento in ragione di un contrasto di sistema, dato dal conflitto fra quella soluzione e le scelte valoriali di taglio generale sottese ai recenti pronunciamenti delle Sezioni Unite in tema di limiti oggettivi del giudicato e rilievo d’ufficio delle nullità negoziali» (cfr. E.Merlin, Ammissibilità della mutatio libelli da “alternatività sostanziale” nel giudizio di primo grado, in Riv. Dir. Proc., 2016, p. 816). Con questo arresto, come infra si avrà modo di apprezzare, la Corte di Cassazione «mantenendo salda l’impossibilità di introdurre una mutatio nel corso della lite, amplia notevolmente i margini di ammissibilità dell’emendatio, possibile purché la domanda, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio» (cfr. .Ricci, I nuovi conflitti del binomio mutatio-emendatio libelli come ridisegnati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2015, in Judicium.it, 2015 p. 88)
La vicenda trae origine da un giudizio in cui gli attori, dinanzi al pretore di Forlì, chiedevano ex art. 2932 c.c. l’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare relativo a un terreno. Successivamente, con memoria ex art. 183 c.p.c., modificavano la domanda, chiedendo l’accertamento dell’effetto traslativo sulla base di una diversa qualificazione del negozio.
Il convenuto eccepiva l’inammissibilità per mutatio libelli, ma i giudici di merito qualificavano la modifica come mera emendatio. Investite della questione, le Sezioni Unite hanno affermato che la modifica della domanda può incidere anche su petitum e causa petendi, purché resti connessa alla medesima vicenda sostanziale e non leda il contraddittorio né dilati i tempi processuali.
È pertanto ammissibile il passaggio dalla domanda ex art. 2932 c.c. a quella di accertamento dell’effetto traslativo. In sostanza «si tratta di domande relative alla medesima vicenda sostanziale-esistenziale che il processo deve saper accogliere e definire nella sua integrità» (cfr. E. Merlin).
Con questa sentenza la Suprema Corte spezza il ritmo cadenzato di un’antica filastrocca a rime obbligate che assumeva come conseguenza indefettibile che all’allegazione di fatti nuovi dovesse corrispondere anche l’introduzione di una domanda nuova.
Ancora, a questo approdo la Corte giunge non affermando che nonostante l’allegazione di fatti nuovi la domanda sia sempre e comunque la stessa, ma anzi «le Sezioni Unite lo dicono chiaramente: se si cambia il petitum e/o la causa petendi la domanda non è la stessa; è certo domanda diversa, ma – a date condizioni – assimilabile ex art. 183 comma 6 n.1, c.p.c. : la res iudicium deducta non deve essere concepita come totalmente statica nemmeno nel diritto italiano» (cfr. C. Consolo, Le SU aprono alle domande complanari: ammissibili in primo grado ancorché (chiaramente e irriducibilmente) diverse da quella originaria cui si cumuleranno, in Corr. Giur., 2015, p. 969).
Quelle condizioni a cui l’autore fa riferimento attengono al fatto che, perché la domanda possa non integrare il divieto di mutatio libelli, è necessario che la stessa condivida con la prima domanda presentata «l’identità dell’episodio socio-economico di fondo che assai spesso origina da concorsi di pretese ad un unico petitum, o come nel caso de quo, da diversi petita conseguenti a diverse qualificazioni della causa petendi» (cfr. C. Consolo).
Nel 1996 le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1731, risolsero un contrasto analogo a quello del 2015 in senso opposto. Secondo la teoria classica, vi era mutatio libelli in caso di «inammissibile variazione di uno di entrambi gli elementi oggettivi della domanda» (cfr. S. RICCI), mentre si configurava emendatio quando «pur incidendo sulla causa petendi si modificava soltanto l’interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto mentre, modificando il petitum, lo stesso veniva ampliato o limitato per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere» (cfr. S. RICCI).
Le Sezioni Unite del 1996, aderendo a tale impostazione, qualificarono come mutatio il passaggio dalla domanda ex art. 2932 c.c. a quella di accertamento, rilevando la diversità di petitum e causa petendi e la presenza di «due contratti profondamente diversi: l’uno con effetti meramente obbligatori […] l’altro con efficacia reale» (cfr. M. ABBAMONTE). Ne derivava che le domande «potevano essere trattate nello stesso processo solo se proposte congiuntamente sin dall’inizio» (cfr. M. ABBAMONTE).
Diversamente, la teoria liberale riconduceva il “movimento da una domanda all’altra” all’emendatio, ritenendo il thema decidendum «circoscritto all’accertamento […] del trasferimento della proprietà» (cfr. S. RICCI). In linea con l’impostazione restrittiva, la Cassazione escludeva anche la proponibilità della domanda di arricchimento, richiamando «la diversità di petitum e di causa petendi tra le due azioni» (cfr. P. GALLO).
Seguendo invece la teoria liberale il thema decidendum di entrambe le domande rimaneva comunque «circoscritto all’accertamento dell’esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento della proprietà, lasciando intatto, nella sostanza, il bene effettivamente richiesto» (cfr. S. Ricci). Allo stesso modo anche in relazione alla domanda di ingiustificato arricchimento chiesta per la prima volta con le memorie di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c. in un procedimento originato con domanda di adempimento, la Corte di Cassazione escludeva una siffatta possibilità adducendo come motivazione «la diversità di petitum e di causa petendi tra le due azioni; mentre infatti l’azione contrattuale mira al pagamento del corrispettivo pattuito, l’azione in arricchimento mira al recupero dell’arricchimento conseguito; parimenti, mentre l’azione contrattuale si fonda su di un valido contratto, quella di arricchimento presuppone il danno, l’arricchimento, la correlazione tra il danno e arricchimento» (cfr. P. Gallo, Le Sezioni unite e la proponibilità dell’azione di arricchimento senza causa, in giurisprudenza italiana, 2019, p. p.516).
Ecco quindi che, come si anticipava, la sentenza 13210 del 2015 abbraccia, in contrasto con l’orientamento tradizionale, una visione liberale e pertanto quella rigida equazione in virtù della quale si pone «la secca alternativa tra mutatio libelli (modifica di uno o di entrambi gli elementi individuatori della domanda sul piano oggettivo) = inammissibile / emendatio libelli (modifiche che non toccano gli elementi individuatori della domanda) = ammissibile, è inappagante» (cfr C.Consolo). Insomma, con questa sentenza è come se la Corte volesse spogliarsi degli abiti fino ad oggi indossati per vestirne di nuovi capaci di adattarsi alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, infatti solo, per così dire, appendendo al chiodo la teoria tradizionale, è possibile fare spazio a una visione che riconduca «ad unità petitum e causa petendi nel prisma del diritto soggettivo fatto valere in giudizio» (cfr. C.Gamba, Domande senza risposta – Sulla modificazione della domanda nel processo civile, Padova, 2008, p. 18).
Le Sezioni Unite del 2015 hanno affermato che «la modificazione della domanda […] può riguardare anche uno o entrambi gli elementi […] (petitum e causa petendi), sempre che […] resti connessa alla vicenda sostanziale […] senza compromettere le difese o dilatare i tempi processuali». Tale approdo si fonda su un piano esegetico e uno sistematico (cfr. C. CONSOLO).
Sul piano letterale, si evidenzia come l’art. 183 c.p.c. distingua tra domande nuove, modificate e precisate, mentre la tradizionale dicotomia emendatio/mutatio tende a sovrapporle, sicché «la netta contrapposizione […] si svuota […] di significato» (cfr. C. CONSOLO). Ne deriva, secondo le Sezioni Unite, una «dimostrazione per assurdo dell’erroneità della premessa» (cfr. S. RICCI), poiché limitare le modifiche a mere correzioni renderebbe inutile il sistema delle memorie, ridotto a un “ping pong” privo di senso (cfr. S. RICCI).
Secondo altra dottrina, tuttavia, tale fondamento esegetico è debole: il problema risiede piuttosto nella «radicata tendenza […] ad equiparare […] nuovi fatti […] a una domanda nuova» (cfr. E. MERLIN). Occorre invece «distinguere tra tipi diversi di domande nuove» (cfr. E. MERLIN), ritenendo inammissibili solo quelle aggiuntive.
Le Sezioni Unite precisano infatti che le domande modificate non sono “ulteriori o aggiuntive”, ma sostitutive e in rapporto di alternatività, purché riferite alla medesima vicenda sostanziale (cfr. C. CONSOLO). Una lettura troppo restrittiva, tuttavia, ne ridurrebbe la portata, risultando «poco ragionevole costringere il difensore ad un’opzione secca» (cfr. E. MERLIN).
Assume così rilievo il piano sistematico: la fase di trattazione già consente domande alternative e la legittimazione alla modifica si fonda sui valori del processo – economia, effettività, ragionevole durata e stabilità delle decisioni (cfr. E. MERLIN). In tale prospettiva deve essere «privilegiata la soluzione che consenta al processo di recepire la vicenda sostanziale nella sua completezza e di evitare la reiterazione dei giudizi» (cfr. A. MOTTO).
Ne deriva il superamento della concezione statica di petitum e causa petendi, a favore di una visione dinamica della domanda come «work in progress […] fino a una formulazione definitiva» (cfr. C. GAMBA). Ciò non implica, tuttavia, un potere illimitato: la modificazione incontra limiti e richiede identità della vicenda sostanziale e rapporto di alternatività.
Il criterio guida diviene l’interesse sostanziale dedotto in giudizio, cui devono conformarsi le regole processuali (cfr. S. RICCI). È quindi ammissibile la modifica della domanda, oltre la mera emendatio, quando si ponga in rapporto di alternatività, ossia “complanare” (cfr. C. CONSOLO).
Dove con complanare si vuole intendere la «domanda concorrente, che viaggia complanarmente verso una meta sostanzialmente unitaria, seppure tutt’altro che identica, e che condivide quindi con la prima l’identità dell’episodio socio economico di fondo, e che assai spesso origina da concorsi di pretese ad un unico petitum, o, come nel caso de quo, da diversi petita conseguenti diversi qualificazione della causa petendi» (cfr. C. Consolo).
Le Sezioni Unite chiariscono che la domanda modificata, pur in rapporto di alternatività, non può aggiungersi ma sostituire quella originaria: «la vera differenza […] non sta […] nel fatto che […] non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che […] non possono essere considerate ‘nuove’ […] ma […] si pongono […] in un rapporto di alternatività»; sicché l’attore, modificando la domanda, implicitamente rinuncia alla precedente, ritenendo la nuova più adeguata ai propri interessi. Tale impostazione, tuttavia, ridimensiona la portata innovativa del principio, poi sviluppato dalle Sezioni Unite del 2018. Chiarito il discrimen tra ammissibilità o meno della modificazione della domanda, può dirsi abbandonato il criterio guida, in origine adottato, che si basava sulla natura di diritto autodeterminato o eterodeterminato dedotto in giudizio (cfr. C. Consolo). Nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto un diritto autodeterminato, infatti, la causa petendi non è identificativa del diritto fatto valere, pertanto l’allegazione di nuove causae petendi sfocia inevitabilmente in una modifica della domanda, questo quasi nella convinzione per cui nei diritti autodeterminati la causa petendi godesse di un “arco di fluttuazione privilegiato” (cfr. S. Ricci). Ma così sostenendo si finirebbe per vedere la modifica come mera prerogativa dei diritti autodeterminati, ma così non è. Anzi, a ben vedere i diritti autodeterminati meritano un’attenzione maggiore in quanto il tema di indagine viene a modificarsi in maniera assai più marcata che nei diritti eterodeterminati, proprio la tendenziale irrilevanza del fatto costitutivo del diritto implica una maggiore facilità a che la domanda introduca nel giudizio un tema di indagine nuovo. Dove sono in gioco diritti eterodeterminati, invece, la modificazione della domanda non comporta un’uscita dall’ambito della vicenda genetica ma si va a ritoccare il peso specifico dei singoli episodi già prospettati così da ricondurre la fattispecie diversa astratta che viene invocata quale succedanea rispetto a quella in origine designata in accoglimento della fattispecie concreta (cfr B. Sassani, Di modificazioni della domanda, diritti autodeterminati, litisconsorti necessari e altro ancora nel giudizio arbitrale, in Judicium.it, 2013, p.8). Ancora, è certamente vero che le domande eterodeterminate si indentificano non solo attraverso il petitum, ma anche attraverso la causa petendi, ma è altrettanto vero che questo non implica inevitabilmente che il richiamo a fatti principali diversi si traduca sempre e comunque in una causa petendi differente. Se difatti il diritto sostanziale non cambia, quelli che cambiano sono allora «semplici elementi di un medesimo episodio storico ed invariato resta l’effetto giuridico sostanziale posto a thema decidendum del giudizio» (cfr. E. Merlin) e allora l’unica variazione che si ha è solo ed esclusivamente quella del thema probandum, non anche del thema decidendum. È proprio in quest’ottica allora che l’unico criterio capace di guidare l’interprete è quello dell’interesse sostanziale che sostiene il giudizio.
Nel caso esaminato, il passaggio da domanda costitutiva ex art. 2932 c.c. a domanda dichiarativa ex art. 1376 c.c. integra una modifica: si tratta di azioni incompatibili, poiché «al mutare della qualificazione giuridica […] muta […] il tipo di tutela» (cfr. R. MURONI), ma fondate sulla medesima vicenda e dirette al medesimo bene della vita. La domanda è quindi modificata, poiché «ciò che muta è solo il rimedio giuridico» (cfr. A. MOTTO). Certo è che l’alternativa tra domanda modificata e domanda nuova non è certamente innocua sul piano pratico. Difatti solo nel caso di domanda nuova possono ritenersi saldi i paletti in tema di limiti cronologici del giudicato e quindi preclusione del dedotto e del deducibile, pertanto nel caso domanda nuova, pur se essa sia astrattamente proponibile, non venisse effettivamente proposta non cadrebbe sotto la scure della preclusione del deducibile, e quindi l’oggetto del giudicato rimarrebbe perimetrato dalla domanda originariamente proposta. A conclusioni opposte si deve invece pervenire nel caso di domanda modificata, perché essa anche se non concretamente proposta «appartiene all’orbita del thema decidendum» (cfr. E. Merlin) introdotto dalla domanda originaria. Questo ha portato parte della dottrina a dubitare nella decisività del criterio della simultaneità delle domande, sicché il criterio per stabilire l’unicità o la pluralità dei thema decidendum non può essere se sia solo uno il diritto sostanziale spettante, tuttalpiù «ciò che conta sul piano processuale è piuttosto se le ipotetiche affermazioni corrispondano a diversi diritti in ragione della diversa utilità giuridica assicurata dall’applicazione dell’una o dell’altra fattispecie legale e dunque del bene giuridico che la domanda mette in gioco nella lite» (cfr. E. Merlin).
Come già anticipato, l’introduzione delle domande complanari, pur suscettibile di letture più restrittive, contribuisce a rafforzare i principi fondamentali del processo civile. In particolare, essa favorisce la ragionevole durata del processo e la stabilità delle decisioni, evitando sia la trattazione di domande ormai superate sia la proliferazione di nuovi giudizi per far valere pretese alternative.
Non sembra inoltre compromesso il contraddittorio. Il tradizionale timore di una violazione del divieto di Überraschung (sorpresa) risulta infatti attenuato, poiché la domanda complanare è proposta nell’ambito delle memorie ex art. 183 c.p.c., in una fase in cui il convenuto può ancora esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, anche sul piano probatorio.
La modifica della domanda resta, in ogni caso, sottoposta al controllo del giudice e ai limiti decadenziali previsti dalla legge; solo una volta superati tali termini si realizza la definitiva cristallizzazione della domanda giudiziale.
Cassazione civile, Sez. un., 13 settembre 2018, n. 22404
Nonostante l’intervento delle Sezioni Unite del 2015 abbia innovato i limiti alla modificazione della domanda e valorizzato la domanda complanare, permangono dubbi sull’ambito applicativo. L’attuazione non è stata immediata: con ordinanza n. 7079/2017, la Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione del passaggio dall’adempimento all’arricchimento senza causa, anche alla luce del precedente del 2010, secondo cui «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo […] al creditore opposto è consentita [la domanda] soltanto se […] nasce dalle difese dell’ingiunto-opponente […] e purchè […] proposta […] nella comparsa di costituzione e risposta».
Nel caso deciso nel 2018, l’attore, a fronte dell’eccezione di nullità, proponeva in via subordinata domanda ex art. 2041 c.c. con la memoria ex art. 183 c.p.c.; accolta in primo grado la domanda principale, la Corte d’appello la rigettava e dichiarava tardiva quella subordinata.
La questione rimessa alle Sezioni Unite riguardava dunque se tra domanda contrattuale e azione di arricchimento sussista un rapporto di complanarietà tale da consentire la proposizione della seconda nei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.
A questa domanda, si anticipa, la Sezioni Unite danno risposta positiva e enunciano il seguente principio di diritto secondo cui la domanda di adempimento contrattuale quanto quella di arricchimento senza causa «si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio» esse attengono al «medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale» e «sono legate da un rapporto di connessione ‘di incompatibilità’, non solo logica ma addirittura normativamente prevista, stante il carattere sussidiario dell’azione di arricchimento, ai sensi dell’art. 2042 c.c.».
La dottrina è divisa sulla natura dei rapporti tra domanda di adempimento e azione di ingiustificato arricchimento. Secondo un primo orientamento, il diritto è unico, poiché entrambe le pretese derivano dal medesimo nucleo fattuale e mirano al pagamento della stessa utilità, sicché il mutamento della qualificazione non comporta la deduzione di un diritto diverso.
Altra parte della dottrina, invece, ravvisa due diritti distinti e autonome domande, fondate su fattispecie giuridiche diverse, seppur parzialmente coincidenti, tra loro incompatibili sul piano sostanziale ma non necessariamente unitarie sul piano processuale.
In tale prospettiva, ciò che rileva è verificare se le diverse pretese esprimano diritti effettivamente distinti, in base alla diversa utilità giuridica perseguita e al bene della vita introdotto nel giudizio (cfr. S.A. VILLATA, Domanda di adempimento e domanda di arricchimento ingiustificato: mutatio libelli e opposizione a decreto ingiuntivo, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2011, p. 1576). Mi sembra che non si possa non sostenere che le due azioni siano diverse, difatti, anche se i fatti posti a fondamento, pur se quel nucleo storico introdotto dall’attore siano parzialmente coincidente per entrambe le azioni, diverso tuttavia risulta essere tanto il petitum quanto la causa petendi «mentre infatti l’azione contrattuale mira al pagamento del corrispettivo pattuito, l’azione in arricchimento mira al recupero dell’arricchimento conseguito; parimenti, mentre l’azione contrattuale si fonda su di un valido contratto, quella in arricchimento presuppone il danno, l’arricchimento, la correlazione tra danno ed arricchimento, la mancanza di causa» (cfr. P. Gallo). Di questa diversità di azioni tuttavia sembra dar conto anche la stessa sentenza che, parlando di un «rapporto di connessione per “alternatività” o “per incompatibilità”, di fatto ammette che le azioni siano diverse in tanto di connessione si può parlare solo se si è in presenza di una pluralità di azioni, anche se tutte scaturenti dal medesimo fatto storico (cfr. L.Dottrich).
Tuttavia, allora, il minimo comune denominatore che consente di individuare le domande che siano successivamente cumulabili è dato dal riferimento «alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata», e anzi come ancora affermato in dottrina «poiché la domanda ex art. 2041 c.c. deduce in giudizio un diritto diverso da quello oggetto della domanda ex art. 1453, comma 1, c.c., appare corretto discorrere di domanda (nuova sì, ma ammissibile perché) complanare» (cfr. C. Consolo, F. Godio, Le Sezioni Unite di nuovo sulle domande cc.dd. complanari, ammissibili anche se introdotte in via di cumulo (purché non incondizionato) rispetto alla domanda originaria, in Corr. Giur., 2019, p.269) e questo in perfetta armonia con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite del 2015.
La sentenza del 2018, pur muovendo nel solco del 2015, se ne discosta ampliandone la portata: le Sezioni Unite non si limitano alla modifica della domanda, ma ammettono che l’attore possa affiancarne un’altra, purché connessa alla medesima vicenda sostanziale e in rapporto di alternatività e subordinazione.
Ne deriva che, a differenza del modello del 2015 fondato sulla sostituzione, la domanda complanare può essere proposta anche in via subordinata, secondo uno schema di cumulo condizionato, con assorbimento in caso di accoglimento della principale (cfr. C. CONSOLO, F. GODIO).
Tale approdo valorizza l’interesse concreto della parte, evitando che la complanarietà sia subordinata alla rinuncia implicita alla «precedente domanda, mostra(ndo) chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi».
Ne consegue che la domanda complanare ex art. 183, comma 6, c.p.c.non deve necessariamente sostituire quella originaria, potendo anche affiancarsi ad essa in forma subordinata.
Insomma quello a cui le Sezioni Unite a partire dal 2015 e ancora nel 2018 sembrano voler dare rilievo nel consegnare questo spazio alla domanda modifica/complanare è una esaltazione e valorizzazione della «funzione ‘‘teleologica’’ della domanda, nel senso che propone di porre ad oggetto del processo l’interesse concreto, il risultato perseguito dall’attore mediante l’instaurazione del processo» (cfr. E. Italia, La modifica della domanda: dal contratto all’ingiustificato arricchimento, in NGCC, 2019, p. 258). Se da un lato tuttavia con questo orientamento si è avuto modo di aprire le porte a un processo maggiormente funzionale all’interesse dell’attore e capace di esaltare principi quali quello della ragionevole durata del processo, o della certezza del diritto, dall’altro non si può non notare come questo abbia delle forti ripercussioni sui limiti, soprattutto cronologici, del giudicato già anticipati testé. Pare comunque che si possa affermare che alla tendenza a dare evidenza a quel prisma del diritto soggettivo¸ meglio alla situazione sostanziale dedotta in giudizio non possano non riconoscersi le migliori intenzioni, recuperando «un’apprezzabile elasticità alla fase introduttiva del processo, che non nuoce alla sua celerità e che assicura una migliore idoneità del rito alla effettiva decisione della res litigiosa (cfr. L.Dottrich), pur se, tuttavia con la postilla che per evitare un eccessivo debordamento dei limiti a cui il principio della domanda deve sottostare così come per evitare uno svuotamento del principio di autoresponsabilità dell’attore o al contrario una ritorsione dei limiti del giudicato andrebbe in parte ridimensionata questa elasticità della fase introduttiva tanto ricercata.
Le specificità del giudizio di opposizione
Così delineata l’evoluzione giurisprudenziale, occorre esaminare la questione alla luce dello specifico strumento processuale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Le sentenze del 2015 e del 2018, infatti, si collocano nell’ambito del giudizio ordinario, mentre nei giudizi di opposizione «la ricaduta di S.U. 12310/2015 (…) ha ancora trovato freni nella successiva esplorazione giurisprudenziale delle sezioni semplici», freni che si è cercato di superare attraverso una progressiva equiparazione tra giudizio monitorio-oppositivo e giudizio a cognizione piena.
Richiamate le peculiarità del giudizio di opposizione e l’inversione processuale, la questione diviene se l’opposto, quale attore sostanziale, possa spingersi oltre una mera reazione riconvenzionale e proporre una domanda “modificata” nel senso ampio delineato nel 2015, senza che il contenuto della domanda monitoria o l’assenza di difese riconvenzionali dell’opponente ne delimiti rigidamente il perimetro. In senso restrittivo si era espressa Cass. S.U. 27 dicembre 2010 n. 26128, la quale, con riguardo alla domanda di ingiustificato arricchimento, affermava che «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al creditore opposto è consentita la sua proposizione, soltanto se tale esigenza nasce dalle difese dell'ingiunto-opponente (…) e purchè la relativa domanda sia proposta (…) nella comparsa di costituzione e risposta della parte opposta».
Tale arresto, tuttavia, è anteriore alla svolta del 2015 e non risente dei principi successivamente affermati in tema di modificazione della domanda. Proprio alla luce del nuovo orientamento, può dirsi che quella soluzione assuma oggi una valenza sostanzialmente superata: abbandonata la concezione impugnatoria dell’opposizione e accolta quella di cognizione piena, devono ritenersi applicabili anche a tale rito i principi delle Sezioni Unite del 2015 e del 2018.
In questa direzione si colloca la giurisprudenza successiva, come Cass. n. 9633 del 2022, secondo cui «in tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre (…) una domanda nuova (…) anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale (…) qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale (…) e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta».
Ne deriva che, pur senza negare l’origine monitoria della controversia, l’opposto – quale attore sostanziale e convenuto processuale – non vede cristallizzate le proprie facoltà difensive nel perimetro della fase monitoria, né il thema decidendum resta vincolato a quanto originariamente dedotto. Ne consegue che «anche nel caso in cui la controparte sia «ferma» sulla costruzione del thema decidendum (…) il soggetto che aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo può aggiungere pretese (…) mediante lo strumento teleologico dell'interesse».
L’azione ex art. 1337 c.c. e l’azione ex art. 2041 c.c. sono domande complanari rispetto a quella di adempimento?
Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza in esame conclude nel senso dell’ammissibilità, da parte dell’opposto, delle domande proposte ex art. 2041 c.c. ed ex art. 1337 c.c. Se, tuttavia, con riguardo alla prima la soluzione appare sostanzialmente in linea con l’approdo di S.U. 22404/2018, un più puntuale ragionamento si impone con riferimento all’azione ex art. 1337 c.c., dovendosi verificare se anche tra la domanda di adempimento contrattuale e quella di responsabilità precontrattuale intercorra quel rapporto di complanarietà, inteso come alternatività o incompatibilità, che ne consente la proposizione successiva.
Per rispondere al quesito occorre richiamare, sia pure sinteticamente, i fatti di causa. La società Gruppo Ro.Ri. s.r.l. aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo e della Regione Lazio per il pagamento del corrispettivo di alcune prestazioni sanitarie. Entrambe le ingiunte proposero opposizione, contestando l’esistenza e/o la validità del rapporto contrattuale. Proprio in ragione di tali difese, la società, nelle rispettive comparse di costituzione, chiese in via subordinata l’accertamento della responsabilità delle controparti ai sensi dell’art. 1337 c.c. e, in via ulteriormente subordinata, la condanna per ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c.
Se, rispetto al rapporto tra domanda di adempimento e azione di ingiustificato arricchimento, si è già sostenuto che il minimo comune denominatore delle domande successivamente cumulabili sia il riferimento «alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata» e che, pertanto, «poiché la domanda ex art. 2041 c.c. deduce in giudizio un diritto diverso da quello oggetto della domanda ex art. 1453, comma 1, c.c., appare corretto discorrere di domanda (nuova sì, ma ammissibile perché) complanare» (cfr. C. CONSOLO, F. GODIO), non diversamente deve dirsi, ad avviso di chi scrive, per l’azione ex art. 1337 c.c.
Del resto, lo stesso opposto aveva chiarito nel ricorso per cassazione che «non appare francamente dubitabile… che l’esigenza di formulare domande ulteriori sia sorta in considerazione del tenore delle difese delle parti opponenti», giacché «la proposizione, da parte degli opponenti delle eccezioni di inesistenza e/o invalidità del rapporto contrattuale ha comportato l’introduzione di nuovi temi di indagine, tali da legittimare la proposizione di nuove domande, di arricchimento senza causa o di responsabilità precontrattuale, da parte dell’opposta: introduzione necessaria per conseguire il bene della vita il quale era stato attivato in giudizio, nell’ottica di salvaguardare anche l’economia processuale».
In sostanza, a fronte della contestazione dell’esistenza o validità del rapporto contrattuale posto a fondamento del decreto ingiuntivo, l’interesse sostanziale tutelato resta il medesimo: ottenere una utilità patrimoniale correlata alle prestazioni sanitarie effettivamente erogate. Ove tale utilità non possa essere riconosciuta sul piano contrattuale, essa può trovare tutela, in via subordinata, nella responsabilità precontrattuale e, solo ulteriormente, nell’azione di arricchimento senza causa. In tal senso, la domanda ex art. 1337 c.c.non si pone come pretesa eccentrica rispetto alla vicenda originaria, ma come diversa modulazione della tutela del medesimo interesse sostanziale, nella misura in cui il comportamento delle controparti abbia ingenerato affidamento e violato il dovere di buona fede nella fase genetica del rapporto.
Sotto questo profilo, il riferimento all’art. 1337 c.c. assume una precisa funzione sistematica: ciò che tale norma protegge non è tanto l’interesse alla conclusione di un contratto valido, quanto piuttosto la libertà di autodeterminazione negoziale e l’affidamento della parte nella correttezza dell’altrui condotta. Pertanto, nel caso in esame, all’opposto non può negarsi, una volta contestato il titolo contrattuale, l’interesse a far valere dapprima un risarcimento parametrato all’interesse negativo e, solo ove ciò non sia possibile, il rimedio residuale di cui all’art. 2041 c.c., limitato all’arricchimento conseguito dall’altra parte.
È in questa prospettiva che le Sezioni Unite spostano il baricentro dall’identità formale della domanda all’interesse concretamente tutelato e al collegamento con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Da qui il riconoscimento, tanto per la domanda di ingiustificato arricchimento quanto per quella di responsabilità precontrattuale, di un comune fondamento «dell'interesse - dell'originario ricorrente - in relazione alla vicenda, originariamente tradotto in azione d'adempimento contrattuale: invero, il petitum di tali domande alternative risulta almeno in parte corrispondente alla prima pretesa avanzata in via monitoria». Coerentemente, la Corte formula il principio di diritto secondo cui «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione».
A tale principio deve riconoscersi una notevole importanza anche sul piano della ratio del procedimento monitorio. Se, infatti, il monitorio è predisposto per assicurare una tutela rapida del credito sulla base di una cognizione sommaria, irrigidire le facoltà difensive del creditore-opposto al solo contenuto della domanda originariamente formulata in sede monitoria significherebbe compromettere la funzione stessa dello strumento. Una simile conclusione finirebbe per scoraggiare il ricorso al decreto ingiuntivo ogniqualvolta il creditore non possa escludere con assoluta certezza l’eventualità di un’opposizione fondata, con evidente frustrazione delle esigenze di celerità ed effettività della tutela.
Proprio nella prospettiva di preservare la tenuta sistematica e la funzionalità del procedimento monitorio si coglie, dunque, l’importanza della pronuncia in esame. Resta tuttavia un profilo problematico, concernente le modalità di esercizio di tale ius variandi. La Corte precisa infatti che l’opposto può proporre tali domande alternative nella comparsa di risposta. Ma, come è stato osservato, «così operando, difatti, è come se la Corte ammettesse solo formalmente le “complanari” dell’opposto, mentre, di fatto, ne impedisce l’esperibilità, privando di concreta rilevanza pratico-sistematica l’istituto» (cfr. S. GORRASI, Procedimento d’ingiunzione e proposizione di domande «complanari» da parte dell’opposto, in Riv. Dir. Proc. Civ., 2025).
In effetti, se il giudizio di opposizione instaura una cognizione piena e deve, quanto alla sua disciplina, conformarsi alle regole del giudizio ordinario, non sembra agevole giustificare una compressione delle facoltà processuali dell’opposto più intensa di quella che graverebbe sull’attore in un giudizio introdotto ab origine nelle forme ordinarie. L’origine monitoria della controversia deve rilevare, piuttosto, soltanto quale criterio di connessione sostanziale: le domande nuove proposte dall’opposto possono ritenersi ammissibili solo se sorrette dal medesimo interesse o comunque da un collegamento con la vicenda originaria, ma non per questo devono soggiacere a un regime deteriore rispetto a quello proprio del processo ordinario di cognizione.
Il principio di diritto enunciato e il nuovo sistema delle tre memorie ex art. 171-ter
Vi è da chiedersi ora se le conclusioni a cui sono giunte le Sezioni Unite subiscano una compressione a fronte della nuova disciplina processuale prevista dal d.lgs. 149/2022 a fronte del quale l’art. 183 c.p.c. non conserva più la funzione di plasmare il thema decidendum entro il termine della prima memoria, essendo questa competenza stata trasferita all’art. 171-ter n.1 c.p.c.
La riforma ha ridisegnato il giudizio ordinario incidendo soprattutto sulla scansione temporale, più che sui contenuti: attività delle parti e controlli del giudice restano sostanzialmente invariati. Nel sistema previgente, l’art. 183 c.p.c. costituiva il fulcro della trattazione: prima dell’udienza vi era solo la comparsa di risposta, mentre tutte le verifiche preliminari erano concentrate nella prima udienza. In tale sede il giudice controllava il contraddittorio e adottava i provvedimenti necessari, sicché l’udienza «poteva per ciò sdoppiarsi […] per poter sanare il requisito mancante» (cfr. C. CONSOLO).
Anche l’attività delle parti trovava nell’art. 183 il proprio limite temporale, consentendo, tra l’altro, eccezioni conseguenti alle difese avversarie, chiamate di terzi e domande riconvenzionali. Alla fase orale seguiva poi «un’appendice scritta, composta di tre memorie […] ciascuna dedicata ad attività da compiere […] a pena di decadenza» (cfr. C. CONSOLO).
Solo dopo tale fase il giudice procedeva all’istruzione o rimetteva la causa in decisione.
Così brevemente delineato il sistema precedente alla riforma del 2022 si può ora cogliere come la portata innovativa dell’intervento del legislatore incida, come si anticipava testé, sulla scansione temporale piuttosto che sui contenuti delle attività delle parti. Infatti, tutta la trattazione che nel previgente art. 183 c.p.c. era da svolgersi nella prima udienza viene oggi anticipata a un momento che precede l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e in particolare «le verifiche preliminari che il giudice compiva all’udienza oggi trovano posto nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto» (cfr. C. Consolo).
Le verifiche preliminari sono oggi disciplinate dall’art. 171-bis c.p.c. e avvengono con decreto: scaduto il termine ex art. 166, il giudice, entro quindici giorni, controlla d’ufficio la regolarità del contraddittorio ed eventualmente adotta i provvedimenti necessari, fissando una nuova udienza e i termini per la sanatoria. In assenza di tali interventi, può confermare o differire l’udienza e indicare le questioni rilevabili d’ufficio da trattare nelle memorie ex art. 171-ter.
A questo punto, spettano alle parti le attività difensive attraverso tre memorie, con termini perentori computati a ritroso (40, 20 e 10 giorni prima dell’udienza). A differenza del sistema previgente, tali termini operano automaticamente e non richiedono istanza di parte.
Le memorie ex art. 171-ter “ricalcano a grandi linee” quelle già previste dall’art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. ricostruzione dottrinale).
La riforma Cartabia ha quindi previsto che alla prima udienza di cui all’art. 183 c.p.c. il thema decidendum sia interamente definitivo in quanto l’art. 171 ter prevede il decorrere di termini a ritroso dalla prima udienza, in cui come in un sistema a cerchi concentrici alle parti vengano crescentemente limitate, in prossimità della prima udienza, le facoltà di ius novorum.
L’art. 171-ter si ispira a quel principio di preclusione che informava il codice di rito già a partire dal 1942, e che ha ispirato anche il previgente art. 183 c.p.c.
Ora, il principio di preclusione fa sì che il processo sia «caratterizzato dalla divisione della fase trattazione della causa in primo momento, dedicato all’allegazione dei fatti ed alle richieste istruttorie, ed in un secondo momento, dedicato alla prova di quelli, fra i fatti allegati, che siano controversi; rimane così preclusa la possibilità che il processo possa regredire allo stadio anteriore a causa dell’introduzione di quegli elementi, la cui allegazione e le richieste istruttorie siano effettuate nell’arco di tutta la trattazione» (cfr. F.P. Luiso, Diritto processuale civile, vol. II, Milano, 2023, p.33). Il principio di preclusione si declina nel nostro ordinamento secondo modelli più o meno rigidi. Nel rito del lavoro assume una forma particolarmente stringente: allegazioni e richieste istruttorie devono essere proposte negli atti introduttivi, mentre ulteriori attività sono ammesse solo come reazione alle difese della controparte o ai rilievi del giudice, mai come espressione dello ius poenitendi.
Nel rito ordinario, invece, prevale una versione più elastica: la fase di acquisizione dei fatti è distinta da quella istruttoria e, tramite le memorie integrative, è possibile ampliare il quadro iniziale. In tale ambito, si ammettono sia le attività conseguenti alle difese avversarie sia l’esercizio dello ius poenitendi, consentendo la precisazione e modificazione di domande, allegazioni e conclusioni. Ora, «solo grosso modo il contenuto delle memorie coincide con le attività di ius novorum che il vecchio art. 183.5 c.p.c. e 183.6 c.p.c., consentiva di compiere in udienza oppure anche nelle memorie della successiva fase di trattazione scritta» (cfr. S. Menchini, E. Merlin, Le nuove forme del processo ordinario di primo grado davanti al tribunale, in Riv. Dir. Proc. Civ., fasc. 2, 2023, p.20).
La prima memoria ex art. 171-ter contempla due tipologie di acquisizioni: quelle conseguenti al contraddittorio e quelle espressione dello ius poenitendi (cfr. F.P. LUISO). Le prime consentono, a pena di decadenza, di proporre domande ed eccezioni conseguenti alle difese avversarie o ai rilievi del giudice, nonché la chiamata in causa del terzo; si tratta di «attività fortemente innovative che introducono […] domande radicalmente nuove» (cfr. C. CONSOLO), necessarie per garantire il contraddittorio, poiché «un ordinamento che non consentisse di poter reagire […] sarebbe […] in contrasto con […] l’art. 24 Cost» (cfr. F.P. LUISO). Per tali attività può richiamarsi «l’esperienza applicativa del vecchio comma 5 dell’art. 183 c.p.c.» (cfr. S. MENCHINI, E. MERLIN).
Accanto a queste, la prima memoria consente anche attività svincolate dalla dialettica processuale, espressione dello ius poenitendi: le parti possono precisare o modificare domande ed eccezioni già proposte. La precisazione si risolve nell’esplicitazione di quanto già dedotto, mentre la modifica implica l’allegazione di fatti nuovi, ossia «nuovi e diversi elementi […] della fattispecie» (cfr. F.P. LUISO). Tale potere incontra però il limite del divieto di domande nuove: resta preclusa la mutatio, mentre è ampliata l’area dell’emendatio, purché la domanda resti connessa alla medesima vicenda sostanziale (cfr. C. CONSOLO). In questo quadro si inserisce la domanda complanare, ammissibile anche per “un semplice ripensamento della parte” (cfr. S. MENCHINI, E. MERLIN).
La seconda memoria ha funzione principalmente reattiva e istruttoria: consente di replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate, proporre eccezioni conseguenti e indicare mezzi di prova e documenti; rappresenta «il momento probabilmente più importante […] dell’auto-responsabilità processuale» (cfr. C. CONSOLO).
La terza memoria, infine, permette di replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria, introducendo un potere di replica prima non previsto, mentre la funzione probatoria si pone in continuità con il previgente art. 183 c.p.c. (cfr. S. MENCHINI, E. MERLIN).
Ora, da questa breve illustrazione emerge come nella sostanza «l’unica (vera) differenza tra vecchio e nuovo rito è che oggi le preclusioni maturano prima dello svolgimento dell’udienza dell’art. 183 c.p.c. nei tempi scanditi dalle memorie dell’art. 171-ter c.p.c. piuttosto che dopo l’esaurimento di tale udienza, nei tempi delle memorie dell’art. 183, comma 6 c.p.c., ora abrogato» (cfr S. Menchini, E. Merlin). Ecco quindi che, nonostante le Sezioni Unite nella sentenza in esame abbiamo fugacemente affermato che il sistema delineato dall’art. 171-ter abbia «un’evidente ratio di immediata determinazione delle regiudicata che disegna un cerchio di ritorno al sistema anteriore al 2015», sembra invero che si possa affermare, anche alla luce di quanto sopra riportato che se è sicuramente vero che l’art. 183 vecchio testo lasciava più respiro alla parte attorea ponendo come limite ultimo la prima udienza, non ci si può spingere fino a ritenere che il sistema previsto dall’art. 171-ter riporti il sistema antecedente alla sentenza 12310/2015. Sebbene, come già affermato, in prima udienza, il thema decidendum finisca per giungervi già costruito e per essere cristallizzato, quanto affermato dalle Sezioni Unite con riguardo alla facoltà dell’attore di proporre domande “nuove” non deve far altro che traslarsi fino al momento della prima memoria, e quindi non oltre quaranta giorni prima della prima udienza. Senza che una siffatta ricostruzione sollevi particolari criticità rispetto alla tenuta dei principi sopra enunciati. Pertanto nelle memorie successive alla prima la parte non potrà più proporre domande nuove, ma questo non limita la portata della sentenza del 2024 che troverà piena applicazione nel terreno del 171-ter numero 1.
In conclusione
La sentenza delle Sezioni Unite del 2024 si inserisce in un percorso evolutivo ormai consolidato, volto a valorizzare una concezione funzionale e dinamica dell’oggetto del processo, nella quale la domanda non è più rigidamente cristallizzata negli atti introduttivi, ma può adattarsi alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. In tale prospettiva, il riconoscimento della domanda complanare e l’estensione dei relativi principi anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo segnano un significativo superamento delle tradizionali rigidità, consentendo all’opposto – quale attore sostanziale – di articolare pretese ulteriori purché connesse, per alternatività o incompatibilità, al medesimo rapporto sostanziale .Tuttavia, tale ampliamento dei poteri processuali non si traduce in un’indiscriminata libertà di azione: restano fermi i limiti derivanti dal principio di connessione con la vicenda originaria, dal rispetto del contraddittorio e dal sistema delle preclusioni, oggi anticipato dalla riforma Cartabia. Ne emerge, dunque, un punto di equilibrio tra esigenze di effettività della tutela e garanzie difensive, nel quale il processo è chiamato a offrire una risposta completa alla lite senza degenerare in una incontrollata dilatazione del thema decidendum. La pronuncia in esame conferma così una tendenza di fondo del processo civile contemporaneo: quella di orientarsi sempre più verso la piena emersione dell’interesse sostanziale sotteso alla domanda, pur nella necessaria cornice di regole che ne assicurino ordine, rispetto del principio del contraddittorio, celerità e prevedibilità e stabilità degli esiti.
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Sommario
Le Sezioni Unite e i nuovi confini dell’opposizione a decreto ingiuntivo
Il giudizio di opposizione e la domanda riconvenzionale: l’evoluzione giurisprudenziale
L’evoluzione giurisprudenziale sull’art. 183 c.p.c. e le domande riconvenzionali
Cassazione civile, sez. un., 15/06/2015 n. 12310
Cassazione civile, Sez. un., 13 settembre 2018, n. 22404
Le specificità del giudizio di opposizione
L’azione ex art. 1337 c.c. e l’azione ex art. 2041 c.c. sono domande complanari rispetto a quella di adempimento?