Notificazione nulla dell'atto introduttivo e interruzione della prescrizione

14 Aprile 2026

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite civili hanno affermato che la prescrizione del diritto può essere interrotta anche da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario per effetto di notifica nulla, la cui rinnovazione sana il vizio ex tunc. Ciò sempreché non venga dimostrata la colpa di chi ha eseguito la notifica.

Questione controversa

La questione affrontata dalle Sezioni unite trae origine dall’esistenza di «opinioni dissonanti» nella giurisprudenza di legittimità per quanto riguarda l’efficacia retroattiva della sanatoria della nullità della notificazione (anche) ai fini dell’interruzione e della sospensione del termine di prescrizione.

Precisamente, c’è da chiedersi se a fronte di una notificazione nulla dell’atto introduttivo del giudizio e della sua successiva rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., gli effetti interruttivi c.d. istantaneo (art. 2943 c.c.) e permanente (art. 2945, comma 2, c.c.) della prescrizione si producano a far data dalla notifica nulla, oppure dal momento della rinnovazione.

Possibili soluzioni
Prima soluzione Seconda soluzione

Secondo un orientamento (Cass. civ. 23 maggio 1997, n. 4630; Cass. civ. 28 novembre 2001, n. 15075) alla domanda giudiziale deve riconoscersi l’efficacia interruttiva di cui all’art. 2945, comma 2, c.c. sin dal momento della notificazione della citazione, e ciò anche in caso di notifica affetta da nullità, in quanto nel caso di nullità, a differenza di quello di inesistenza della notificazione, si instaura pur sempre un rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi anche con una pronuncia di merito nell’ipotesi di rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Inoltre, «il principio evincibile dall’art. 2945 c.c., in forza del quale l’interruzione operata da notifica di domanda giudiziale perdura sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, incorr[e] in deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto [è] applicabile anche qualora tale sentenza non decida nel merito, bensì definisca questioni processuali pregiudiziali, purché venga «pronunciata nell’ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza, di modo che non si possa presumere l’abbandono del diritto fatto valere in giudizio».

 

 

Per un altro orientamento (Cass. civ. 16 maggio 2013, n. 11985; Cass. civ. 3 dicembre 2012, n. 21595; Cass. civ. 7 luglio 2006, n. 15489; Cass. civ. 14 agosto 1997, n. 7617; Cass. civ. 30 marzo 1995, n. 3795), invece, la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva. Siffatto indirizzo, temporaneamente superato da Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916, è stato poi ribadito da Cass. civ. 12 luglio 2018, n. 18485 «tornata ad affermare che la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio impedisce l’interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata e fermo restando che, quando la sanatoria processuale abbia effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva».

Rimessione alle Sezioni Unite

La vicenda trae origine da un'azione revocatoria fallimentare promossa da una società in amministrazione straordinaria contro un istituto di credito per ottenere la restituzione di rimesse effettuate nel «cd. periodo sospetto». In particolare, l’atto di citazione introduttivo del giudizio era stato notificato ad un istituto di credito che al momento della notifica dell’atto introduttivo risultava già da tempo cancellato dal registro delle imprese a seguito di fusione per incorporazione. Il tribunale di primo grado, rilevata la nullità della citazione, ordinava la rinnovazione della stessa ai sensi dell'art. 164 c.p.c. La notifica del nuovo atto veniva correttamente effettuata al vero legittimato passivo, il quale tuttavia eccepiva la prescrizione dell’azione sostenendo che tra la data in cui il diritto poteva essere fatto valere e la seconda notifica erano passati più di cinque anni, non potendosi considerare il primo atto di citazione idoneo ad interrompere la prescrizione. Respinta l’eccezione da parte del tribunale adito, veniva accolta la domanda giudiziale, ma, proposto appello avverso la decisione di primo grado, la corte d’appello accoglieva l’impugnazione dichiarando prescritta l’azione dell’appellata.

In particolare, il giudice di seconde cure rilevava che la prima notifica dell’atto di citazione non aveva prodotto alcun effetto nei confronti della banca convenuta perché l’atto era stato rivolto ad un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato a resistere in giudizio e che il primo giudice non avrebbe dovuto qualificare il vizio posto in essere dalla società attrice quale nullità trattandosi del diverso e ben più grave vizio dell’inesistenza, che, in quanto tale, non avrebbe potuto generare gli effetti di sanatoria di cui all’art. 164 c.p.c.; concludeva perciò nel senso che la notifica del secondo atto di citazione «aveva instaurato un valido nuovo rapporto processuale» con il soggetto passivo del giudizio «in epoca però in cui era stata consumata irrimediabilmente la prescrizione, non interrotta appunto tramite la notifica nei confronti di un soggetto diverso» da quello effettivamente passivamente legittimato.  

Proposto ricorso per cassazione, la Prima Sezione civile della S.C. di Cassazione, con ordinanza interlocutoria dell’11 febbraio 2025, rimetteva la causa al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ravvisando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale relativo alla questione se «il corso della prescrizione possa, o meno, essere interrotto da un atto che, pur integrando astrattamente ‘esercizio del diritto’, non sia giunto a conoscenza di colui contro il quale il diritto va, per l’appunto, esercitato».

Principio di diritto

Le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «la prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità, la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine».

Le motivazioni delle Sezioni Unite
Cass. civ., sez. un., 18 marzo 2026, n. 6474

Per giungere alla formulazione di tale principio di diritto, le Sezioni Unite partono dalla considerazione che la prescrizione definisce i limiti temporali entro cui un diritto può essere esercitato. Se il titolare rimane inerte per il periodo stabilito dalla legge, il suo diritto si estingue. Di fatto, stabilire quanto a lungo un diritto sia esercitabile equivale a determinarne la durata stessa. Questa delimitazione non serve solo a fare chiarezza, ma funge da «strumento di tutela per il c.d. soggetto passivo rispetto a quel diritto». Sapere che un diritto è destinato ad estinguersi per inerzia del suo titolare permette infatti a chi è chiamato in causa di difendersi sollevando un'eccezione di prescrizione.

In quest'ottica, la prescrizione trasforma il soggetto passivo in una figura attiva nel processo: non subisce soltanto l'iniziativa altrui, ma contribuisce attivamente a definire i confini reali del diritto vantato dalla controparte, esercitando il proprio diritto alla difesa.

L’istituto della prescrizione, pertanto, si configura come un meccanismo di ripartizione sinallagmatica della tutela giuridica. Esso opera una demarcazione temporale tra la facoltà di esercizio del titolare del diritto (l'attore) e l'interesse alla certezza del diritto del soggetto passivo (il convenuto), assumendo particolare rilievo qualora l'esercizio del diritto sostanziale avvenga per via giudiziale.

«L’intrinseca connessione che in tal caso si verifica tra diritto sostanziale e diritto processuale ha condotto alla necessità di un bilanciamento degli effetti dell’esercizio di azione e dell’esercizio di eccezione laddove si interpongano, a livello oggettivo, fattori e circostanze non attribuibili ad alcuno dei soggetti avvinti al rapporto giuridico sostanziale e processuale - creditore/debitore ovvero attore/convenuto -» (§ 14.2).

La necessità di operare un bilanciamento siffatto è stata ben evidenziata da quell’orientamento giurisprudenziale che, sconfessando il tentativo operato da alcune pronunce (Cass. civ. 15 settembre 2021, n. 24891; Cass. civ. 23 luglio 2025, n. 20896) di anticipare l'effetto interruttivo della prescrizione al momento del mero deposito del ricorso, ha subordinato l'efficacia interruttiva della prescrizione alla notificazione dell'atto introduttivo, escludendo che il solo deposito possa ritenersi sufficiente a scardinare l'inerzia del titolare rispetto alla controparte (Cass. civ. 23 settembre 2022, n. 27944; Cass. civ. 17 giugno 2025, n. 16300).

Dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria è emersa così la assoluta «necessità della notificazione dell’atto introduttivo processuale»; per questo, osservano le Sezioni unite, occorre «fronteggiare, ineludibilmente, la scissione sul piano soggettivo - notificante e notificato -, negli ultimi decenni valorizzata appieno» anche a livello costituzionale (C. cost. 12 novembre 2002, n. 447; C. cost. 13 gennaio 2004, n. 28; C. cost. 9 aprile 2019, n. 75) (§ 14.2). Queste hanno cristallizzato il principio secondo cui, ai fini del rispetto dei termini decadenziali o prescrizionali, rileva la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (o l'invio telematico) da parte del notificante, onde evitare che ritardi burocratici o di terzi possano pregiudicare il diritto di difesa e l'accesso alla giustizia. «In quest’ottica la notificazione è risultata del tutto condizionata al perfezionamento ricettivo, il quale tuttavia costituisce pure lo strumento conclusivo e stabilizzante rispetto ad un effetto già raggiunto» (§ 14.3).

Ciò posto, il Supremo Consesso rinvia al precedente rappresentato da Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916, secondo cui i vizi relativi all’individuazione del luogo di notificazione, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, per cui la figura dell'inesistenza, non espressamente prevista dal codice, va limitata ai casi più evidenti di mancanza di un elemento essenziale dell'atto; in tal modo, nel confronto tra la nullità e l’inesistenza, viene affermata una nozione di nullità più ampia rispetto al passato, come tale in grado di potenziare in corrispondente misura anche lo strumento della rinnovazione. 

Ciò peraltro è quanto si ricava da un’interpretazione in chiave storico-evolutiva dell’art. 291 c.p.c., il quale altro non sarebbe che la riedizione dell’art. 145 del Codice di rito del 1865, il quale – in luogo dell’attuale formula «impedisce ogni decadenza» – sanciva più chiaramente che in caso di nullità della notificazione, la citazione rimaneva «efficace ad impedire ogni decadenza di diritto o di termini» purché fosse «rinnovata nel nuovo termine da stabilirsi nella sentenza che ne pronuncia la nullità».

Poiché, dunque, in base al previgente dato normativo era pacifica l’opinione che la disposizione consentisse di interrompere la prescrizione sin dalla notificazione viziata, deve ritenersi che l’art. 291 c.p.c. debba ereditare il proprio significato dal suo antecedente normativo, nonostante la diversa formulazione letterale.

Tale interpretazione, sposata dalla «netta maggioranza della dottrina», pone però la questione del bilanciamento della facoltà di esercizio del titolare del diritto (l'attore) con l'interesse alla certezza del diritto del soggetto passivo (il convenuto), «dato che dall’art. 291 c.p.c. emerge come favor di chi agisce, evidentemente per tutelare la titolarità – id est la realtà non formalistica – del diritto sostanziale attraverso la conformazione del diritto processuale disciplinante proprio un errore previsto in quest’ultimo: il che significa globalità della sanatoria» (§ 14.6).  Tale protezione non è però incondizionata: il sistema bilancia la posizione dell'attore con quella del soggetto passivo, su cui grava un onere di diligenza il cui assolvimento è strumentale alla conservazione del diritto stesso. In quest'ottica, l'istituto della prescrizione non rappresenta un'anomalia del sistema, bensì un presidio del principio di uguaglianza: l'effetto pregiudizievole (pati) per il titolare del diritto si giustifica solo in presenza di circostanze oggettive non imputabili alla controparte.

Proprio sul punto, la S.C. ha in passato stabilito che, qualora la notificazione non si perfezioni per cause indipendenti dalla volontà del notificante, quest'ultimo ha l'onere di riattivare immediatamente il procedimento notificatorio, agendo con una tempestività che, di norma, non deve superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (così Cass. civ., sez. un., 15 luglio 2016, n. 14594).

Il principio della scissione degli effetti è dunque subordinato a un accertamento sull'assenza di colpa. La colpa del notificante diviene oggetto di specifica eccezione di parte da parte del notificato, il quale è onerato della prova della negligenza altrui.

Così è quanto ha stabilito di recente la giurisprudenza di legittimità, la quale ha cristallizzato il criterio della continuità del procedimento, strutturando l'assenza di colpa su un duplice binario, in quanto da un lato, il mancato perfezionamento della notifica non deve essere riconducibile a una condotta negligente o imperita del notificante; dall’altro, la parte deve dimostrare di non essere rimasta inerte, avendo agito con solerzia per assicurare la speditezza del procedimento e la riattivazione del ciclo notificatorio. In conclusione, la conservazione degli effetti ricollegati alla richiesta originaria non è un automatismo, ma l'esito di un bilanciamento tra il diritto d'azione e il legittimo affidamento del convenuto, mediato dal parametro della diligenza processuale (così Cass. civ., sez. un., 28 aprile 2022, n. 13394; Cass. civ. 31 luglio 2017, n. 19059; Cass. civ. 21 agosto 2020, n. 17577).

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