Tutela del lavoratore esposto ad amianto e obblighi massimi di sicurezza
14 Aprile 2026
Nel giudizio per danni da esposizione ad amianto, l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro un obbligo di sicurezza ispirato al principio della massima protezione tecnologicamente fattibile, che opera a prescindere dal rispetto di soglie o valori-limite di legge. Il d.P.R. n. 303/1956 e il d.lgs. n. 277/1991, pur oggi abrogati, sono richiamati quali parametri di diligenza: essi non fissano livelli “innocui” di esposizione, ma soglie di allarme che, se superate, fanno scattare ulteriori obblighi di prevenzione e contenimento del rischio. Per l’amianto qualsiasi esposizione è giuridicamente rilevante e potenzialmente nociva, anche se inferiore alle soglie convenzionali, specie se protratta nel tempo; il datore deve quindi valutare il rischio, informare e consultare i lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo l’esposizione, garantire adeguati dispositivi di protezione individuale e intervenire tempestivamente al superamento delle soglie di allarme. |