Danni da fauna selvatica e prova del quantum risarcitorio
15 Aprile 2026
La terza sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza 18 marzo 2026, n. 6471, torna sul tema della responsabilità per danni da fauna selvatica nella circolazione stradale e, soprattutto, sui profili probatori relativi alla quantificazione del danno materiale al veicolo. Il caso origina dalla domanda proposta da una società agricola contro la Regione Basilicata per il risarcimento dei danni subiti da un autocarro a seguito di un sinistro stradale causato da un cinghiale su strada regionale nel comune di Aliano. Il Tribunale di Potenza aveva rigettato la domanda, ritenendo non provata l’entità dei danni; la Corte d’appello di Potenza aveva confermato tale impostazione. In sede di legittimità, la ricorrente ha sostenuto che, nel giudizio di primo grado, fosse ormai definitivamente accertata la responsabilità della Regione (formazione di giudicato interno sull’an debeatur), restando controverso il solo quantum. La Cassazione esclude tale ricostruzione: dall’esame della sentenza di primo grado non emerge alcuna pronuncia espressa sulla responsabilità dell’ente, ma solo un riconoscimento della dinamica del sinistro, seguito da un ampio excursus sulla disciplina dei danni da fauna selvatica e sulla riconduzione della fattispecie all’art. 2052 c.c., senza una statuizione conclusiva in punto di responsabilità. Il giudice di primo grado ha deciso sulla “ragione più liquida”, arrestando il giudizio sulla carenza di prova del danno. Ne consegue l’assenza di giudicato interno sulla responsabilità della Regione. Il cuore dell’ordinanza riguarda, però, la prova del quantum. La Corte conferma l’orientamento consolidato secondo cui il danno da “fermo tecnico” richiede specifica allegazione e prova (spese per mezzo sostitutivo o perdita di proventi dall’uso del veicolo), rigettando sul punto la censura della ricorrente. Diversamente, viene censurata la decisione d’appello nella parte in cui ha ritenuto insufficienti, ai fini della prova del danno materiale al veicolo, sia il preventivo di spesa, sia le fatture di riparazione, in assenza di prova dell’avvenuto pagamento. La Cassazione ribadisce che: il preventivo, non confermato dall’autore, non ha di per sé valore probatorio sul quantum; le fatture commerciali, invece, costituiscono elementi indiziari idonei alla quantificazione del danno, da valutare unitamente ad altri elementi (fotografie, verbali, testimonianze) e ai costi correnti di mercato. La Corte afferma un principio di rilievo pratico: la prova dell’effettivo esborso non è condizione di esistenza del danno; questo sussiste già per effetto dell’assunzione dell’obbligazione di spesa necessaria alla riparazione, essendo contrario a una regola di normalità esigere che il danneggiato dimostri di aver già pagato per ottenere il risarcimento, pena l’introduzione surrettizia di un principio di tipo solve et repete in materia di responsabilità civile. L’ordinanza cassa quindi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, affinché, previa verifica della responsabilità della Regione alla luce dei più recenti arresti in tema di fauna selvatica, rivaluti l’entità del pregiudizio economico sulla base delle fatture e degli altri elementi probatori, secondo i principi indicati. |