Cartella clinica lacunosa e presunzione del nesso causale
21 Aprile 2026
Il caso trae origine dall’intervento di artroscopia alla spalla destra cui si sottoponeva nel 2009 una paziente sessantottenne presso una casa di cura privata, durante il quale si verificava un arresto cardiaco in corso di manovre anestesiologiche, con conseguente gravissimo danno neurologico da ipossia cerebrale e stato di invalidità pressoché totale. La sentenza di primo grado del Tribunale di Perugia aveva accertato la responsabilità solidale dell’anestesista, del chirurgo e della struttura, con riparto interno del 40%, 30% e 30% e condanna a ingenti risarcimenti in favore della paziente e dei congiunti, oltre alle manleve assicurative. In appello, anche a seguito di rinnovata CTU collegiale, la Corte di Perugia aveva escluso ogni responsabilità del chirurgo e della clinica, riconducendo l’evento in via esclusiva a un errore nella gestione del trattamento anestesiologico, e rideterminando il quantum, anche alla luce di un precedente accordo transattivo parziale tra struttura e danneggiati. Investita del ricorso dell’anestesista, la Cassazione respinge le molteplici censure sul nesso causale, sulla pretesa “causa ignota” e sull’asserita equiprobabilità tra errore tecnico e riflesso vagale di Bezold-Jarisch. La Corte valorizza, da un lato, l’idoneità astratta e concreta della condotta (somministrazione di bupivacaina senza prova dell’uso della tecnica dei “piccoli boli” e delle manovre di aspirazione; omesso monitoraggio e trattamento dei chiari segni prodromici di desaturazione e ipoperfusione) e, dall’altro, le lacune della cartella clinica, ritenute decisive ai fini dello spostamento dell’onere della prova sul sanitario, in applicazione del principio di vicinanza della prova e della giurisprudenza sulla “causa ignota” in ambito sanitario. La Suprema Corte afferma ove la condotta sia astrattamente idonea a cagionare l’evento, giustifica una presunzione di nesso eziologico e responsabilità, salvo prova liberatoria di un fattore esterno, che nel caso concreto non risulta fornita. Di rilievo sistematico è, però, l’accoglimento del settimo motivo di ricorso: la Cassazione censura l’esclusione della corresponsabilità della struttura, ribadendo che la casa di cura risponde contrattualmente anche per fatto dei sanitari ex art. 1228 c.c., con responsabilità solidale, salvo prova – nella ripartizione interna – di una eccezionale, imprevedibile devianza del medico dal programma di cura. La sentenza d’appello viene quindi cassata limitatamente al profilo dell’esclusione della responsabilità della clinica, con rinvio alla Corte di Perugia in diversa composizione, confermando per il resto l’impianto motivazionale su causalità, colpa dell’anestesista e criteri risarcitori, inclusa l’equiparazione, ai fini del danno da lesione del rapporto parentale, dello stato vegetativo permanente alla perdita del congiunto, pur con riduzione equitativa degli importi tabellari. |