L’impegno a trasferire contenuto nell’accordo di separazione può essere eseguito ai sensi dell’art. 2932 c.c.
17 Aprile 2026
Massima Si può ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c. una sentenza costitutiva del trasferimento di un immobile in favore dei figli qualora un genitore si sia impegnato nell’accordo di separazione consensuale omologato dal tribunale Il caso La domanda è stata introdotta dalla madre di due minori – già separata dal padre – che ha chiesto al Tribunale Ordinario di Latina di: - accertare e dichiarare il grave inadempimento del marito per non aver trasferito ai figli la sua quota parte (pari al 50%) di un immobile in comproprietà con l’attrice, come da impegno assunto nel ricorso per separazione consensuale, confermato all’udienza Presidenziale e poi recepito nel decreto di omologa che aveva definito il giudizio; - per l’effetto, di pronunciare, ex art. 2932 c.c., una sentenza costitutiva che “tenesse luogo del contratto di donazione non concluso”; - ordinare conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione, ai sensi dell'art. 2652 c.c. Il marito convenuto è rimasto contumace e, istruita documentalmente la causa, il Tribunale, ai sensi dell'art. 2932 c.c., ha disposto il trasferimento, in favore dei figli minori della coppia, della quota parte dell’immobile di proprietà del convenuto, in esecuzione del decreto di omologa della separazione consensuale. Il Giudice unico ha ritenuto che “in virtù dell’avvenuto recepimento della pattuizione inter partes in seno al provvedimento giudiziale”, l'accordo di separazione consensuale concluso tra i coniugi ha assunto la qualifica di atto pubblico trascrivibile, essendo ivi acclarata la formazione di un'unica volontà negoziale, da cui scaturisce la natura "preliminare" dell'impegno al trasferimento delle ragioni di comproprietà con chiara individuazione del bene. La questione Quando l’impegno a trasferire la proprietà contenuto in un accordo di separazione o divorzio possa essere oggetto di sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. Le soluzioni giuridiche È noto che il ricorso per separazione consensuale, oltre al contenuto essenziale e necessario (la volontà di vivere separati, la regolamentazione dei rapporti con la prole, il mantenimento dei figli e, se ne ricorrono i presupposti, il contributo per il mantenimento del coniuge), può avere anche un ulteriore contenuto – eventuale e non necessario - che trova solo “occasione” nella separazione, mediante il quale le parti assumono obblighi che non hanno causa nella separazione, ma sono assunti in occasione della stessa. Tali negozi giuridici sono indipendenti dai diritti e dagli obblighi derivanti dal matrimonio e sono espressione della libera autonomia contrattuale delle parti: in sostanza, si tratta di obbligazioni autonome rispetto alla separazione che, per motivi di opportunità, convivono nel medesimo atto al fine di definire ogni questione che riguarda i coniugi e che potrebbe tenerli legati in futuro, originando conflitti ulteriori. La giurisprudenza ha affermato che tali accordi rispondano a uno “spirito di sistemazione”, in occasione dell’evento separativo e nella separazione trovano solo una “mera occasione mirando a riequilibrare la reciproca situazione patrimoniale in ragione di pregresse dazioni di denaro effettuate ad un coniuge in favore dell'altro” (Cass. civ. 19 agosto 2015 n. 16909; Cass. sez. II, ord. 26 luglio 2018, n. 19847). Si tratta, quindi, di un’ampia serie di rapporti, i quali non sono suscettibili di modifica qualora sopravvengano elementi nuovi secondo il disposto dell’art. 473-bis 29 c.p.c. (prima della cosiddetta riforma Cartabia, ex art. 710 C.p.c.), sono regolati dalle norme che disciplinano i contratti (art 1372 e ss. c.c.) e seguono il rito ordinario (in tal senso, tra le più recenti, Cass. Civ. sez. I, 24 febbraio 2021, n. 5061, Cass. civ. ord. n. 31486/2023). Una delle clausole accessorie che più di frequente vengono inserite negli accordi di separazione e divorzio è relativa proprio al trasferimento, o all’impegno a trasferire, della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali. Al riguardo, la nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761 del 29 luglio 2021 – che ha confermato la possibilità di procedere immediatamente al trasferimento di beni immobili mediante clausole di accordo di separazione o divorzio, atteso che il verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. ed è titolo valido per la trascrizione a norma dell' art. 2657 c.c. - ha riepilogato i principi espressi dalla giurisprudenza precisando che: - si può ritenere che “qualsiasi clausola che sia in grado di soddisfare gli interessi delle parti a regolare consensualmente - in quel particolare e delicato contesto costituito dalla crisi coniugale – gli aspetti economici della vicenda in atto” è ammissibile e valida, sia che si tratti di “mero accertamento della proprietà di un bene immobile, ovvero di cessione definitiva del bene stesso, o ancora di assunzione dell’obbligo di trasferirlo”; - la giurisprudenza ha stabilito che è “di per sé valida la clausola dell'accordo di separazione che contenga l' "impegno" di uno dei coniugi, al fine di concorrere al mantenimento del figlio minore, di trasferire, in suo favore, la piena proprietà di un bene immobile, trattandosi di pattuizione che dà vita ad un "contratto atipico", distinto dalle convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c. e dalle donazioni, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell' art. 1322 c.c. (Cass. 17 giugno 2004, n. 11342)”; - l’obbligo di mantenimento dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, può essere assolto anche mediante un accordo di separazione personale o di divorzio che attribuisca direttamente - o impegni il promittente ad attribuire - la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo “integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio-compensativa dell'obbligo di mantenimento”; - nell’ipotesi in cui i genitori non abbiano trasferito immediatamente il bene, ma si siano impegnati a provvedere al trasferimento, il relativo obbligo è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), inoltre, l’art. 473-bis 51 c.p.c. - che disciplina il procedimento su domanda congiunta – prevede espressamente, al secondo comma, che “con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali” confermando così la possibilità di utilizzare il ricorso congiunto per separazione o divorzio per una complessiva definizione di ogni questione di carattere patrimoniale. Laddove le parti optino, quindi, per inserire nel ricorso solo l’impegno a procedere al trasferimento in un momento successivo, la giurisprudenza ritiene che, in caso di inadempimento di una parte obbligata, l’altra possa ricorrere alla tutela prevista dall’art. 2932 c.c. In tal senso, Cassazione civile sez. II, 26 luglio 2023, n. 22559 ha affermato che "In tema di separazione consensuale, l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni." Al fine di poter introdurre la domanda finalizzata ad ottenere una sentenza che tenga luogo del consenso, pertanto, nel ricorso per separazione o divorzio le parti devono: - avere espressamente previsto l’impegno a trasferire un bene immobile a o un diritto reale, - avere identificato con certezza il bene il soggetto al quale il bene medesimo deve essere trasferito; - avere escluso il contenuto donativo della clausola; - avere specificato che il trasferimento trova la propria causa nella “finalità di sistemazione” di ogni questione economica pendente tra le parti, precisando che si tratta di un negozio “attributivo”, ovvero, che ha lo scopo di soddisfare l’interesse dei coniugi a dare un assetto ai rapporti personali e patrimoniali per il periodo successivo alla separazione o al divorzio stesso. Tali principi sono stati recepiti dalla giurisprudenza di merito e si segnala, al riguardo la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia (Trib. Vibo Valentia, 29 settembre 2023, n. 403), che ha consentito il trasferimento di beni immobili in favore del figlio maggiorenne – ma non economicamente indipendente - “allo scopo di integrare il contributo al suo mantenimento futuro, estinguendo in tal modo ogni obbligo contributivo nei confronti di quest’ultimo anche per il futuro”, ribadendo, però, che deve essere esclusa la causa donativa. Anche il Tribunale di Sondrio, con la sentenza (Trib. Sondrio, 18 giugno 2023, n. 185), ha consentito il trasferimento della quota parte di un immobile ad uno dei coniugi che nel ricorso hanno dichiarato di voler “regolare, compiutamente, i rapporti economici come nel prosieguo, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale” rinviando però ad un momento successivo il saldo del prezzo pattuito e prevedendo la formalizzazione dell’accordo mediante atto pubblico. Il Tribunale Avellino con la sentenza 26 maggio 2025, n. 824 ha affermato che “non può, dunque, revocarsi in dubbio che le predette condizioni, così come recepite nella sentenza (...) recante la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra le parti, e documentalmente passata in giudicato, integrino, così come interpretate alla stregua dei criteri di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., un autentico contratto a contenuto obbligatorio, di matrice non donativa, perché concernente una cessione avente causa nella sistemazione degli aspetti economici del divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell’art. 2932 c.c., non attribuendo direttamente la proprietà dei beni indicati - peraltro già compiutamente identificati, anche da un punto di vista catastale, all’interno dell’accordo - al figlio, ma piuttosto rimettendone il trasferimento ad un futuro ed ulteriore atto, qui non avutosi per mancata collaborazione dell’onerato”. Il Tribunale di Parma, (Trib. Parma, 17 gennaio 2024, n. 107) ha affermato che “l'accordo concluso dai coniugi in sede di separazione, ove non attribuisca direttamente la proprietà di un bene ad uno dei coniugi o ad un figlio, bensì ne stabilisca solo il trasferimento, rappresenta un negozio a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, poiché la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione e-più in generale- della questione familiare, suscettibile di essere tutelala altresì nelle forme dell'art. 2932 c.c., a patto che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni” Il Tribunale di Latina, con la sentenza in commento, in applicazione dei sopra esposti principi, ha quindi ritenuto che, a fronte del mancato adempimento da parte del coniuge, si possa pronunciare una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. In particolare, il giudice ha evidenziato che il decreto di omologa della separazione consensuale aveva fatto proprie le condizioni indicate nel ricorso introduttivo, poi confermate dalle parti all'udienza presidenziale, tra le quali era indicato espressamente l’ "obbligo del padre di cedere gratuitamente in favore dei figli la propria quota del 50% sulla ex casa coniugale mediante rogito da effettuare entro il 31 dicembre 2023 a spese del resistente; si dà atto che il trasferimento immobiliare suddetto è condizione essenziale per il raggiungimento dell'accordo tra i coniugi" e che il recepimento della pattuizione nel provvedimento giudiziale (il decreto di omologa della separazione) fa sì che la clausola “assuma la qualifica di atto pubblico trascrivibile, essendo ivi acclarata la formazione di un'unica volontà negoziale, da cui scaturisce la natura "preliminare" dell'impegno al trasferimento delle ragioni di comproprietà con chiara individuazione del bene”. Osservazioni Non è revocabile in dubbio inserire l’impegno a trasferire un bene immobile tra le clausole di una separazione e/o divorzio sia possibile e lecito. Nella sentenza in commento, si rilevano, però, alcune imprecisioni che in futuro potrebbero dare adito a dubbi interpretativi. Nelle conclusioni riportante in premessa, infatti, si legge che l’attrice aveva chiesto al Tribunale di “emettere, ex art. 2932 c.c., sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto di donazione non concluso relativamente all'immobile (…)”. Senza entrare nel merito, in questa sede, della questione relativa all’ammissibilità di un contratto preliminare di donazione, non si può non rilevare che la stessa giurisprudenza richiamata dal giudice esclude espressamente che la causa dell’impegno a trasferire possa avere natura donativa, potendo avere soltanto una finalità di sistemazione delle questioni patrimoniali tra i coniugi o quello di adempiere e o integrare il dovere di mantenimento nei confronti della prole. Si può ipotizzare che, in realtà, dagli atti di causa sia emerso che l’impegno assunto dal padre avesse natura di “negozio attributivo”, quindi suscettibile di tutela ai sensi dell’art. 2932 c.c. |