Nullità del rapporto e decorrenza della prescrizione nel pubblico impiego
15 Aprile 2026
Come già più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego; ne consegue l’inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela, il quale giustifica la posticipazione del dies a quo della decorrenza delle prescrizione nel lavoro privato. Infatti, nel pubblico impiego le assunzioni “temporanee” devono avere carattere precario e la non rinnovazione costituisce un evento inerente alla natura del rapporto stesso. Pertanto, nel rapporto alle dipendenze di enti pubblici, torna ad espandersi il principio di carattere generale secondo cui, in assenza di cause di sospensione, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Tale principio opera anche nei casi in cui venga in rilievo un rapporto nullo, perché instaurato in via di mero fatto senza il rispetto delle condizioni richieste dalla legge, atteso che detto rapporto, diversamente da quanto si verifica nell'impiego privato, in nessun caso può proseguire ed essere convertito in un valido rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (Cfr.: Cass., sez. lav., 13 marzo 2026, n. 5756; Cass., sez. lav., 11 settembre 2024, n. 24446). |