Divieto di cumulo di rivalutazione e interesse per i crediti risarcitori nei rapporti di lavoro pubblico

16 Aprile 2026

La norma di cui all’art. 429, comma 3, c.p.c. introduce una disciplina in tema di accessori dei crediti da lavoro improntata a evidente favor preaestatoris.

Massima

Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione «crediti di lavoro», ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi.

Il caso

Un ente pubblico non economico, in liquidazione coatta amministrativa, impugna per cassazione il decreto di un tribunale fallimentare, reso all'esito dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98, comma 2, l. fall., con il quale era stata parzialmente accolta l'opposizione di un ex dipendente, con conseguente ammissione al passivo di somma maturata per differenze retributive da superiore inquadramento contrattuale, nonché di credito risarcitorio da omissione contributiva, maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi dell’art. 429, comma 3, c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso l’impugnante lamenta la violazione degli artt. 22, comma 36, l. n. 724/1994 e 16, comma 6, l. n. 412/1991, addebitando al giudice fallimentare di aver violato le disposizioni che escludono, per il rapporto di impiego pubblico, il cumulo fra rivalutazione monetaria e interessi per tutti i crediti, ivi inclusi quelli di natura risarcitoria.

La questione

La norma di cui all’art. 429, comma 3, c.p.c. introduce una disciplina in tema di accessori dei crediti da lavoro improntata a evidente favor preaestatoris, stabilendo che il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Premesso che, in conformità con la ratio legis, la norma attiene ai crediti di natura pecuniaria derivanti dal rapporto di lavoro, oggetto di riconoscimento in favore del solo prestatore di lavoro subordinato o parasubordinato (Cass., sez. II, 14 settembre 2022, n. 27067) con esclusione, pertanto, dei crediti eventualmente riconosciuti al datore di lavoro, il deficit di qualificazione della nozione di «crediti di lavoro» ha indotto a precisarne l’ambito oggettivo in sede interpretativa.

La giurisprudenza ha definito in modo particolarmente ampio i confini applicativi della norma, ritenendola riferibile a tutti i crediti in qualche modo connessi al rapporto di lavoro, e non soltanto a quelli di natura strettamente retributiva, ovvero sinallagmaticamente avvinti alla prestazione di lavoro (Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624) ivi inclusi, pertanto, quelli di natura risarcitoria (Cass. civ,, sez. lav., 12 marzo 2018, n. 5953) o indennitaria (Cass. civ., sez. un., 27 agosto 2014, n. 18353).

La regola di cui all’art. 429, comma 3, c.p.c. non si applica, tuttavia, agli accessori relativi ai crediti dei dipendenti pubblici, disciplinati dalla disposizione, meno favorevole, dettata dall’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Tale norma estende alla materia degli «emolumenti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza», la disciplina dell’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 che, nel regolamentare misura e decorrenza degli interessi in materia previdenziale, esclude il cumulo con la rivalutazione monetaria.

La questione nodale concerne, dunque, l’ambito applicativo della disposizione estensiva e, in particolare, se il riferimento testuale ai soli emolumenti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale vada interpretato in senso tassativamente letterale con la conseguenza che, in caso di crediti di lavoro pubblico di natura risarcitoria, debba tornare a farsi applicazione della regola generale di cui all’art. 429, comma 3, c.p.c., accordando il cumulo automatico di interessi e rivalutazione monetaria.  

Le soluzioni giuridiche

Il decreto impugnato, di ammissione al passivo di credito in favore di dipendente di ente pubblico non economico a seguito di opposizione, non provvede ad alcuna distinzione tra le voci che lo compongono, segnatamente crediti retributivi da superiore inquadramento contrattuale e crediti risarcitori da omissione contributiva sulla maggiore retribuzione dovuta, applicando all’importo totale il cumulo di interessi e rivalutazione, sulla base della regola generale di cui all’art. 429, comma 3, c.p.c.

Se l’erroneità della decisione appare chiara con riferimento al credito di natura retributiva, una volta appurata la natura pacificamente pubblica del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ente impugnate, maggiormente problematica appare la valutazione con riferimento al credito di natura risarcitoria, atteso il riferimento testuale dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 ai soli «emolumenti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale».

La Corte richiama, sulla specifica questione, il principio, già affermato in giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624), secondo cui il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi si applica anche ai crediti risarcitori, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione «crediti di lavoro», avrebbe inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi.

Osservazioni

La soluzione della Corte prende, dunque, le mosse dalla giurisprudenza pronunciatasi sull’ambito di applicazione dell’art. 429, comma 3, c.p.c. che ha, come visto, ritenuto che alla locuzione «crediti di lavoro» debba darsi un’interpretazione particolarmente lata, comprensiva di crediti retributivi, indennitari e risarcitori. Tale ampia interpretazione, secondo la Corte, va riferita anche alla locuzione «emolumenti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale» di cui alla norma che estende il divieto di cumulo ai crediti di lavoro pubblico.

Tale operazione appare, tuttavia, scarsamente persuasiva sotto il profilo letterale e sistematico. Sotto quello letterale, difatti, appare evidente la non comparabilità dell’espressione «crediti di lavoro», che certamente si presta a un’ermeneutica più ampia, da quella, connotata da maggiore specificità, di «emolumenti di natura retributiva».

Sotto quello sistematico, è chiara la diversità di ratio delle due previsioni normative, che appaiono per taluni versi antitetiche.

Se, come detto, l’art. 429, comma 3, c.p.c. appare improntato al favor praestatoris, introducendo una componente di indicizzazione automatica dei crediti di lavoro, anche in funzione dissuasiva dell’inadempimento datoriale, stante il rilievo costituzionale del credito retributivo ex art. 36 cost., la ratio dell’art. 22 risulta chiarita dalla Corte costituzionale, chiamata ripetutamente a pronunciarsi sulla conformità della norma ai parametri costituzionali. In particolare, secondo Corte. cost. 27 marzo 2003, n. 82, essendo la Pubblica Amministrazione tenuta al rispetto dei principi di legalità, razionalità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa, non vi sarebbe necessità di predisporre, per il datore di lavoro pubblico, le medesime remore all’inadempimento previste per il datore privato, dovendosi escludere l’omogeneità di situazioni, anche in ragione delle regole diversificate e di maggior favore rispetto ai crediti comuni, stabilite dalla disciplina censurata per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico.

La successiva giurisprudenza ha, per altro, ricondotto l’approccio conservativo della Corte nelle concorrenti, se non addirittura prevalenti ragioni di contenimento della spesa pubblica, che sarebbero significativamente pregiudicate dall’applicazione della regola di cui all’art. 429, comma 3, c.p.c. al settore pubblico. Tali esigenze giustificano, dunque, la speculare interpretazione lata, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, delle disposizioni, applicandosi il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi ai dipendenti statali o di enti pubblici non economici, ancorché i rapporti di lavoro, dai quali originano i crediti rivendicati, rientrino nel novero dei rapporti privatistici, cioè conclusi nell’ambito del soggetto pubblico (Cass. civ., sez. lav., 17 agosto 2018, n. 20765), nonché, come nella pronuncia in commento, ai crediti di natura risarcitoria e non soltanto a quelli di natura strettamente retributiva.

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