L’utilizzo di WhatsApp per finalità di informazione e confronto in sede sindacale non costituisce condotta antisindacale

17 Aprile 2026

La Cassazione con l'ord. 787/2026, in tema di art. 28 Stat. lav. e obblighi informazione/confronto su salute e sicurezza Covid-19, esclude l’antisindacalità se, pur violati formalmente gli obblighi, vi è stata comunque effettiva interlocuzione (anche via WhatsApp) idonea a garantire informazione e confronto sindacale.

Massima

La violazione da parte del datore di lavoro di norme legali o collettive riguardanti l'informazione ed il confronto in sede sindacale può far presumere l'antisindacalità della condotta datoriale, per la tutela ai sensi dell'art. 28 l. n. 300/1970, ma l'antisindacalità non sussiste ove si accerti che, gli interessi alla partecipazione tutelati da tali disposizioni, in ragione di giustificate contingenze, siano stati in concreto assicurati, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee che, seppure formalmente non rispettose di quei disposti, siano oggettivamente idonee, in considerazione della situazione di fatto esistente, ad assicurarne, nell'ambito del possibile, gli scopi.

Il caso

Un’organizzazione sindacale (FP CGIL) ha agito ex art. 28 St. lav. deducendo l’antisindacalità della condotta di un’azienda sanitaria territoriale (ATS) per inosservanza degli obblighi di informazione e confronto previsti dagli artt. 4 e 5 del CCNL Comparto Sanità (21/05/2018), con riferimento a misure attinenti alla salute e sicurezza dei lavoratori nella prima fase dell’emergenza Covid-19. La Corte d’appello, pur rilevando l’assenza di un confronto secondo modalità formali (informazioni e incontri), ha accertato in fatto che l’ATS aveva mantenuto contatti con le organizzazioni sindacali e che vi era stata comunque interlocuzione immediata anche mediante messaggistica WhatsApp; circostanza che ha influito sulla valutazione dell’assenza di antisindacalità della condotta. Il sindacato soccombente ha proposto ricorso per cassazione.

La questione

Se, in presenza di obblighi contrattuali di informazione e confronto (nel caso specifico in materia di salute e sicurezza), la mancata attivazione delle modalità tipiche previste dal CCNL di riferimento integri automaticamente una condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 St. lav., oppure se sia necessario accertare la lesione concreta delle prerogative sindacali e la frustrazione degli scopi perseguiti, potendo tali scopi risultare comunque raggiunti attraverso modalità di interlocuzione non formalizzate (ad es. WhatsApp) in un contesto emergenziale.

Le soluzioni giuridiche

La Corte ha rigettato il ricorso.

Sul criterio di accertamento degli estremi della condotta antisindacale nel caso specifico, la Cassazione ha ribadito che la condotta antisindacale rileva per la sua idoneità oggettiva a incidere sulle prerogative sindacali e sulla libertà sindacale in quanto beni specificatamente protetti dalla normativa di riferimento (v. Cass. 18 aprile 2007, n. 9250). L’elemento intenzionale non è decisivo; ciò che rileva è l’oggettivo ed effettivo contrasto con gli interessi collettivi protetti (su cui v. Cass. 9 maggio 2005, n. 9589). Ne consegue che la mera violazione formale di obblighi legali o collettivi non è di per sé sufficiente ad integrare la condotta antisindacale, dovendosi sempre verificare se, nel caso concreto, si sia realizzata una effettiva lesione degli interessi tutelati, secondo una nozione teleologica di antisindacalità.

Nell’applicazione al caso concreto, la Corte ha sul punto valorizzato l’accertamento svolto dalla Corte d’appello secondo cui, nella prima fase dell’emergenza Covid-19, l’ATS aveva comunque mantenuto contatti con il sindacato e assicurato un’interlocuzione immediata, anche tramite messaggistica WhatsApp. Pur in assenza delle modalità tipiche di confronto previste dal CCNL, è stata quindi ritenuta non configurabile l’antisindacalità, in quanto gli interessi alla partecipazione sindacale risultavano in concreto assicurati. La Corte precisa, peraltro, che l’accertamento sull’effettività dei contatti attraverso lo specifico strumento segnalato ed oggetto di giudizio, attiene al fatto e non è rivedibile in sede di legittimità se non nei limiti consentiti dal giudizio di Cassazione.

Osservazioni

La decisione assume rilevanza nel contesto anche dell’evoluzione degli strumenti di comunicazione al di là della specifica contingenza emergenziale del periodo Covid valutata nel caso specifico (cfr. Cass. n. 787/2026 che individua invece in altro caso lo strumento della e-mail) e si colloca pertanto nel solco dell’impostazione secondo cui la denuncia della antisindacalità della condotta - ex art. 28 St. lav. - richiede sempre la verifica dell’effettiva lesione delle prerogative sindacali non potendo esaurirsi nella mera constatazione di una difformità della condotta datoriale rispetto a specifiche forme procedimentali previste dalla legge o dal contratto collettivo. Nel caso concreto, tale verifica è stata compiuta alla luce del contesto emergenziale e dell’accertamento in fatto dell’avvenuta effettiva interlocuzione con i rappresentanti sindacali. Interlocuzione ritenuta sufficiente a garantire in concreto informazione e confronto. Sul piano pratico, la pronuncia evidenzia l’importanza, nelle controversie ex art. 28, della prova circa l’effettiva compressione della partecipazione sindacale (per la parte ricorrente) e l’effettivo svolgimento di un’interlocuzione idonea a realizzare in senso effettivo gli scopi dell’informazione e del confronto (per la parte resistente).

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