RC auto e furto: quando resta la copertura
17 Aprile 2026
Con la sentenza n. 5562 del 12 marzo 2026, la Cassazione offre un rilevante chiarimento sul versante assicurativo della responsabilità da circolazione, affrontando il tema – di frequente impatto pratico – dei sinistri causati da veicoli rubati. Il caso riguarda un automezzo sottratto e successivamente coinvolto, a distanza di un mese, in un incidente con danni a terzi. Decisivo, ai fini della decisione, è il comportamento del proprietario: il mezzo era stato lasciato con le chiavi inserite e in un’area non adeguatamente protetta. Tale circostanza ha indotto i giudici di merito a configurare una responsabilità concorrente per negligente custodia. La Suprema Corte, confermando tale impostazione, sposta l’attenzione sugli effetti in ambito RC auto. In particolare, chiarisce che la copertura assicurativa non viene meno per il solo fatto del furto, qualora questo sia stato colposamente agevolato dal proprietario. In tali ipotesi, infatti, non ricorre una circolazione prohibente domino, ma una circolazione invito domino, con conseguente permanenza del rapporto assicurativo. Da ciò discende un duplice effetto: da un lato, l’assicuratore resta obbligato a risarcire i danni ai terzi; dall’altro, viene escluso l’intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, che opera invece nelle sole ipotesi di effettiva circolazione contro la volontà del proprietario. La decisione assume particolare rilievo anche in chiave di gestione dei rapporti interni: l’impresa assicuratrice, una volta adempiuto l’obbligo risarcitorio, potrà esercitare azione di rivalsa nei confronti del proprietario, la cui condotta negligente abbia contribuito causalmente al sinistro. Il principio di diritto enunciato dalla Corte segna dunque un punto fermo: il furto del veicolo non interrompe automaticamente la copertura RC auto. La permanenza dell’assicurazione dipende dal grado di diligenza nella custodia, rafforzando la centralità del comportamento del proprietario nell’equilibrio tra tutela dei terzi e riparto del rischio assicurativo. |