Il perimetro applicativo del patto di famiglia
17 Aprile 2026
Massima È patto di famiglia il contratto tipico e nominato, previsto dall’art. 768-bis c.c., introdotto dal legislatore nel 2006, con il quale l’imprenditore trasferisce, anche solo parzialmente, le partecipazioni societarie ai propri discendenti, in presenza di tutti i legittimari, con la previsione di attribuzioni compensative, anche mediante atti di liberalità o attribuzioni indirette, ovvero rinuncia, allo scopo di assicurare la continuità dell’impresa e il passaggio generazionale dell’attività. Per questa tipologia di contratto si prevedono requisiti di forma ad substantiam, tali per cui l’atto è nullo ai sensi dell’art. 768-ter c.c., se non stipulato nella forma pubblica, non rilevando a tal fine che i discendenti fossero già presenti nella compagine delle società coinvolte, né che il trasferimento avvenga mediante un articolato programma negoziale. Il caso La vertenza nasce da un accordo familiare stipulato nel 2008 tra i genitori e i loro figli, avente ad oggetto la ristrutturazione degli assetti proprietari di due società di famiglia, una delle quali di tipo operativo, l’altra immobiliare. Attraverso detto accordo l’imprenditore trasferiva ai propri discendenti tutte le sue partecipazioni nelle società da lui fondate; i figli ricevevano le partecipazioni; alla moglie/madre, unica legittimaria, al solo ipotizzabile titolo di soddisfazione della quota di riserva, si riconosceva il diritto d'abitazione, l'uso d'una autovettura e la rendita vitalizia. Più nello specifico l’accordo prevedeva: l’assegnazione della società operativa ad uno dei figli, di quella immobiliare agli altri fratelli, conguagli compensativi mediante liberalità dei genitori, il riconoscimento in favore dei genitori di una rendita vitalizia e di un diritto di abitazione; un complesso programma negoziale attuativo, comprensivo di una scissione societaria asimmetrica. Stante l’inadempimento del primo assegnatario della società operativa alle obbligazioni previste nel patto, la società immobiliare lo citava in giudizio, chiedendone la condanna all’adempimento dell’accordo di famiglia. Il Tribunale di Bolzano accoglieva l’eccezione del convenuto in ordine alla nullità del patto di famiglia e delle successive transazioni intervenute che lo integravano, per difetto della forma pubblica prescritta. La Corte d’Appello, investita del caso, si dichiarava di contrario avviso e riformava la decisione, escludendo la riconducibilità dell’accordo al patto di famiglia, sul rilievo che i figli erano già tutti soci delle società in questione, per cui, sulla base di questo assunto, sarebbe venuto meno lo scopo del passaggio generazionale; tuttavia, lo considerava valido come negozio atipico e per l’effetto condannava il primo figlio al pagamento di somme rilevanti a favore dei congiunti. La Cassazione, investita del riesame del caso, ha accolto il primo motivo e cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte territoriale affinché il giudice di merito verifichi, alla luce dei principi dalla stessa enunciati, se l’atto negoziale posto in essere nel caso specifico realizzi un patto di famiglia, nullo per difetto di forma, con le conseguenze restitutorie e risarcitorie del caso. Il giudice di secondo grado – secondo la Cassazione - avrebbe dovuto soffermarsi sullo scopo, nel suo complesso, dell’accordo negoziale, che appare diretto ad assicurare la prosecuzione dell’impresa attraverso i figli. La questione Se possa rientrare nella tipologia contrattuale del patto di famiglia l’articolato accordo che, seppur privo della forma pubblica, coinvolga quali destinatari discendenti già soci della compagine aziendale e non preveda in capo agli assegnatari l’obbligo di pagamento di somme compensative delle quote di riserva agli eredi legittimari. Le soluzioni giuridiche Per la Corte d’Appello gli accordi stipulati dalle parti non erano in grado di assicurare lo scopo del trasferimento societario ai discendenti, in via stabile e anticipata. Inoltre, questi ultimi non si sarebbero obbligati a versamenti compensativi, secondo quanto previsto dallo schema tipico e complesso del patto di famiglia. Per il giudice di secondo grado l’accordo avrebbe avuto una portata più limitata, più precisamente l’obiettivo di dismettere gratuitamente le partecipazioni societarie dai genitori ai figli, già soci peraltro. L’assenza dei caratteri del patto di famiglia si evincerebbe anche dal fatto che gli assegnatari non si erano obbligati al pagamento di somme compensative delle quote di riserva agli eredi legittimi. Per l’effetto, gli accordi intercorsi dovevano considerarsi almeno in parte validi e vincolanti, ma non come patto di famiglia, del quale difettava il requisito della forma pubblica. Da un lato il rilascio degli immobili era avvenuto e determinava la cessazione della materia del contendere; dall’altro la scissione societaria asimmetrica non poteva essere disposta giudizialmente, non essendo parte del giudizio la società che doveva esserne beneficiaria. Residuava in pratica la domanda di risarcimento del danno derivante da un accordo transattivo, da qualificarsi come fideiussio indemnitatis, la quale, ricorrendo l’inadempimento ad una prestazione infungibile, dava luogo ad un debito pecuniario. Dalla ricostruzione delle reciproche obbligazioni e dalle vicende societarie che avevano portato al fallimento della società operativa, derivava che i genitori avevano adempiuto agli impegni assunti, tutti avevano chiesto l’esecuzione degli accordi, nessuno aveva rivendicato la risoluzione, di tal ché il primo figlio era condannato al pagamento, in qualità di garante, della somma risarcitoria, oltre alla rendita vitalizia a favore dei genitori. La Suprema Corte non condivide la ricostruzione del negozio in questione effettuata dal giudice di merito, in particolare quanto alla non riconducibilità alla struttura del patto di famiglia degli accordi intervenuti fra le parti. La Cassazione ha chiarito che siamo al cospetto di un patto di famiglia (art. 768-bis c.c.) allorché l’accordo: realizza, in concreto, il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie, anche parziale, a favore di uno o più discendenti; prevede la partecipazione del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione; gli assegnatari abbiano liquidato ai non assegnatari, salvo rinuncia, la quota spettante, secondo le previsioni di cui alle norme sulla successione legittima; gli assegnatari possono anche già rivestire la qualità di socio, essendo sufficiente anche solo una riorganizzazione delle partecipazioni funzionale al passaggio generazionale. Infine, non rileva che l’assetto societario prevedesse anche il possesso di quote da parte del fratello del disponente imprenditore. Agli Ermellini non convince la soluzione adottata dal giudice del merito e per questo motivo rinviano allo stesso perché riesamini il caso, alla luce da un lato del dato normativo, dall’altro delle evenienze di causa. Al contempo la Corte di legittimità ricorda che la funzione economico-sociale complessiva del negozio va accertata secondo i criteri di interpretazione degli artt. 1362 ss. c.c., evitando la frammentazione formale degli atti; che le attribuzioni compensative ai legittimari possono avvenire anche tramite liberalità indirette o adempimenti per conto altrui (artt. 768-quater, 536 ss. c.c.); che il patto di famiglia costituisce deroga espressa al divieto dei patti successori (art. 458 c.c.), ma solo nei limiti e alle condizioni rigorosamente previste dal legislatore; che la forma dell’atto pubblico è richiesta ad substantiam (art. 768-ter c.c.), con conseguente inevitabile declaratoria di nullità dell’accordo in caso di inosservanza. Il meccanismo introdotto con questa nuova forma tipica di contratto consente all’imprenditore di aprire anticipatamente la successione, con riguardo ai beni costituiti dall’azienda o dalle quote sociali, in favore dei discendenti, con forme di salvaguardia dei diritti dei legittimari. Il negozio presenta una causa ed un’articolazione piuttosto complessa, comprendente i profili della donazione, della divisione in vista della futura successione, tanto che le norme sono inserite nel titolo quarto, dedicato appunto alla divisione (all’interno del libro secondo sulle successioni); infine, disposizioni a favore di terzo. L’obiettivo è quello di consentire una proficua prosecuzione dell’impresa, sul presupposto che almeno uno dei discendenti dell’imprenditore sia da questi valutato idoneo a portare innanzi l’attività. Osservazioni Nell’ambito della pianificazione successoria e della negozialità familiare, il patto di famiglia si caratterizza come nuova figura contrattuale tipizzata dal legislatore, un contratto inter vivos, plurilaterale, ad effetti reali, dal quale tuttavia scaturiscono anche effetti mortis causa. Lo scopo perseguito è quello di favorire il passaggio generazionale, salvaguardando l’azienda, anticipando il trasferimento, con effetti che a date condizioni prevalgono sui diritti successori, attraverso una sterilizzazione delle azioni di collazione e riduzione, superando in questo modo il divieto dei patti successori. Il patto assolve ad una duplice funzione: atto di liberalità, nei confronti del soggetto assegnatario dei beni dell’azienda da un lato; ma anche funzione solutoria, consistente nelle attribuzioni a favore degli altri legittimari, dall’altro. È controverso se il patto configuri una deroga al divieto di patti successori, cui farebbe pensare l’inciso inserito nell’art. 458 c.c.: “fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti”; in proposito si è giustamente fatto rilevare che l’effetto attributivo dell’azienda è immediato e non rimandato all’apertura della successione. Tuttavia, va riconosciuto che è possibile qualificare il contratto come patto successorio dispositivo, perché l’assegnatario soddisfa le ragioni dei legittimari sulla base di un valore che è solo presuntivo, in quanto fondato su un calcolo anticipato rispetto all’apertura della successione. Ciò costituisce indubbiamente una deroga al principio secondo cui la determinazione dei diritti dei legittimari si compie sul valore dei beni al momento dell’apertura della successione. Non solo, ma i non assegnatari (dell’azienda), nel momento in cui accettano la liquidazione anticipata della loro quota di legittima, indubbiamente dispongono dei loro diritti su una successione che non si è ancora aperta. Riferimenti Oberto, voce Patto di famiglia, in Codice delle successioni e donazioni a cura di Sesta, 2023; Bugetti, Patto di famiglia, in Giur. It. 01/2025, 226; Bonilini, I soggetti del patto di famiglia, in Fam.Dir. 1/2026, 68. |