Illegittimo il licenziamento per inidoneità sopravvenuta basato sulla valutazione del medico aziendale

20 Aprile 2026

La sentenza n. 4624/2026 consente di contestare in giudizio l’accertamento del medico aziendale posto a base del licenziamento per inidoneità. Se il lavoratore è ritenuto idoneo, il licenziamento è illegittimo e va risarcito, salvo prova di assenza di colpa. 

Massima

Gli accertamenti medici relativi all'inidoneità alle mansioni sono sempre sindacabili di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria, anche se non opposti dal lavoratore in sede amministrativa. Ne consegue che il licenziamento per impossibilità sopravvenuta basato sul certificato d’inidoneità del medico aziendale può essere dichiarato illegittimo qualora in giudizio sia accertata l’errata valutazione sulle condizioni fisiche del dipendente.  La tutela indennitaria a seguito di licenziamento illegittimo non è di tipo oggettivo, ma è regolata dalle norme del codice civile in tema di risarcimento del danno conseguente da inadempimento delle obbligazioni, con applicazione degli artt. 1218 e 1228 c.c.

I ratei del TFR non vanno computati nella determinazione della retribuzione globale di fatto. Quest’ultima voce costituisce la base del calcolo del TFR da liquidare alla cessazione del rapporto. Ne consegue che l’inclusione dei ratei del TFR comporterebbe un'indebita duplicazione.

Il caso

Un lavoratore impugna il licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione basato sulla valutazione del medico aziendale che lo aveva dichiarato inidoneo alla mansione.

In fase di reclamo, dopo la prima fase sommaria del rito Fornero, il Tribunale di Venezia stabiliva che in base alla CTU espletata il lavoratore fosse idoneo alla mansione. Sulla base dell’art. 18 comma 4 accertava l’illegittimità del licenziamento, ma condannava parte datoriale al solo pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione di 15 mensilità scelta dal lavoratore, ma senza ulteriore risarcimento.

Sul punto, infatti, la sentenza sosteneva che il datore di lavoro si fosse basato sulla valutazione del medico aziendale e, quindi, fosse esente da colpa.

Avverso tale sentenza la società presentava appello.

Anche la Corte d’appello confermava l’illegittimità del licenziamento limitando le conseguenze economiche per la società alle 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ma non all’ulteriore risarcimento. Confermava, quindi, la decisione di I grado che aveva ritenuto il datore di lavoro esente da colpa in quanto aveva agito in ottemperanza ad un obbligo di legge, basandosi sugli accertamenti effettuati dal medico competente.

In parziale accoglimento del reclamo incidentale del lavoratore, la Corte d'Appello aveva, inoltre, dichiarato computabile il rateo del trattamento di fine rapporto nella retribuzione globale di fatto ai fini della liquidazione dell'indennità sostitutiva della reintegra.

Il lavoratore ricorre in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento del risarcimento del danno oltre l’indennità sostitutiva della reintegrazione.

Anche la società presenta ricorso incidentale chiedendo accertarsi la legittimità del licenziamento e, in via subordinata in caso di conferma della legittimità del licenziamento, che nel calcolo dell’ultima retribuzione globale di fatto non sia computato il rateo di TFR.

La questione

È sufficiente l’accertamento del medico aziendale di inidoneità alla mansione affinché possa essere intimato il licenziamento per inidoneità sopravvenuta? Può essere ritenuto esente da colpa il datore di lavoro che basa il licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione sul solo parere del proprio medico aziendale? Nella determinazione dell’ultima retribuzione globale di fatto bisogna includere anche il rateo di TFR?

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha accolto il motivo del ricorso principale del lavoratore in merito al mancato riconoscimento del danno oltre l’indennità sostitutiva della reintegrazione ed il ricorso incidentale della società vertente l’esclusione del rateo del TFR dal calcolo dell’ultima retribuzione globale di fatto. Per questi motivi rinvia alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione per la quantificazione del risarcimento e la detrazione dei ratei di TFR dall'indennità sostitutiva della reintegra.

In merito alla responsabilità risarcitoria da licenziamento illegittimo la Corte ha precisato che non si tratta di una ipotesi di responsabilità oggettiva. L'irrilevanza degli elementi soggettivi (dolo o colpa) è configurabile solo limitatamente alla misura minima delle cinque mensilità, assimilabile a una sorta di penale collegata al rischio d'impresa. Per la parte eccedente, la responsabilità risarcitoria è regolata dalle norme generali del codice civile in tema di inadempimento contrattuale, con applicazione dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità per fatto degli ausiliari.

Tuttavia, nelle motivazioni prosegue affermando che il giudizio d’inidoneità espresso dal medico competente non determina alcun obbligo per il datore di lavoro di recedere dal rapporto, ma prioritariamente il divieto di continuare ad adibire il dipendente alle mansioni incompatibili e l'obbligo di ricercare posizioni di lavoro adeguate, anche inferiori, adottando eventualmente accomodamenti ragionevoli.

Il medico aziendale competente è un collaboratore del datore di lavoro che svolge funzioni di sorveglianza sanitaria in base alle prescrizioni stabilite dal dl.gs. 81/2008. Ne deriva, quindi, che trovi applicazione la responsabilità per fatto degli ausiliari prevista dall'art. 1228 c.c., secondo cui "il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro".

La fattispecie in cui l'inidoneità si basa unicamente sul giudizio del medico competente non è equiparabile ai casi in cui la decisione di recesso è adottata sulla base di accertamenti sanitari provenienti da enti e strutture pubbliche o svolti da organi e secondo procedure vincolanti per il datore di lavoro.

Dunque la sentenza in commento precisa che la colpa datoriale non può ritenersi automaticamente esclusa ove il licenziamento per sopravvenuta inidoneità sia basato unicamente sul giudizio del medico competente, in assenza di ulteriori elementi, indagini e verifiche esigibili da parte datoriale, quali:

- accertamenti sanitari e certificazioni provenienti da enti o strutture pubbliche;

- la conferma del giudizio di inidoneità da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che lo stesso datore può adire ai sensi dell'art. 41, comma 9, del d.lgs. 81 del 2008.

La Corte ha anche accolto il secondo motivo del ricorso incidentale della società, stabilendo che i ratei del trattamento di fine rapporto non vanno calcolati per la determinazione della retribuzione globale di fatto poiché quest’ultimo parametro rileva esso stesso ai fini del calcolo del TFR da liquidare alla cessazione del rapporto e la loro inclusione realizzerebbe un'indebita duplicazione.

Osservazioni

La sentenza in commento si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui gli accertamenti medici relativi all'inidoneità alle mansioni sono sempre sindacabili di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria, anche se non opposti dal lavoratore in sede amministrativa (Cfr. ex pulrimis Cas. civ. sez. lav., ord. 21 marzo 2022, n. 9158; Cass. civ. sez. lav., sent. 8 febbraio 2008 n. 3095, Cass. civ., sez. lav., sent. 25 luglio 2011 n. 16195).

L'orientamento della Suprema Corte si fonda sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 420 del 14 dicembre 1998, che ha dichiarato che il datore di lavoro che opta per licenziare il lavoratore per inidoneità fisica sulla base delle sole risultanze mediche deve assumersi il "rischio d'impresa" di un eventuale errore di valutazione. Infatti, per evitare tale rischio derivante da una scelta unilaterale di interrompere il rapporto di lavoro, il datore di lavoro può procedere alla risoluzione giudiziale del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione. Se non fosse possibile una verifica giudiziale delle risultanze mediche, l'eventuale errore sull'accertamento dell'integrità psicofisica del lavoratore ricadrebbe su quest'ultimo, che si troverebbe licenziato in assenza di una motivazione veritiera.

La sentenza n. 4624/2026 conferma che l’an ed il quantum del risarcimento a seguito di licenziamento soggiace alla disciplina civilistica del risarcimento da inadempimento delle obbligazioni, non introducendo l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori né il Jobs Act elementi distintivi rispetto all'ordinario regime civilistico.

Come affermato dalla Cassazione civile, sentenza Cass. n. 10260/2002 e dalla Cassazione civile, Cass., sent. sent. n. 9464/1998, l'irrilevanza degli elementi soggettivi è configurabile, per effetto della rigidità della formulazione normativa, limitatamente alla misura minima delle cinque mensilità (oggi non più prevista nel Jobs Act), assimilabile a una sorta di penale avente radice nel rischio di impresa. Per la parte eccedente, invece, la disposizione contiene solo una presunzione legale iuris tantum circa l'entità del danno subito dal lavoratore, mentre la questione relativa alla sussistenza della responsabilità risarcitoria è regolata dall'art. 1218 c.c., secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l'inadempimento consegue ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile.

Diverse pronunce della Suprema Corte hanno giudicato legittima la riduzione del risarcimento per non essere il licenziamento imputabile al datore a titolo di dolo o colpa. Un esempio sono tutti quei casi in cui l'inidoneità al servizio sia stata acclarata in base alla normativa speciale in materia di trasporto pubblico, avente carattere cogente per il datore di lavoro quanto all'organo deputato agli accertamenti ed alla relativa procedura (cfr Cass. civ. sez. lav., ord. 16 gennaio 2020 n. 822; Cass. civ. sez. lav., ord. 4 settembre 2018 n. 21620).

I precedenti richiamati giustificano l'elisione dell'obbligo risarcitorio datoriale o quanto meno lo riducono, fondando l'assenza di colpa sul fatto che l'inidoneità alle mansioni del dipendente risulti certificata da enti o strutture pubbliche oppure accertata secondo procedure e organi normativamente imposti.

Tuttavia, nel caso di specie, come statuito dalla sentenza in commento, non è possibile una riduzione del danno da licenziamento illegittimo in quanto il datore di lavoro aveva fatto esclusivamente affidamento alla valutazione del medico aziendale, senza procedere ad ulteriori verifiche. La Corte ha, infatti, chiarito che il medico competente è un collaboratore del datore di lavoro e non un ente pubblico terzo e imparziale, sicché trova applicazione la responsabilità per fatto degli ausiliari di cui all'art. 1228 c.c.

In ultimo la sentenza qui brevemente annotata affronta una questione di particolare rilevanza pratica: se i ratei del trattamento di fine rapporto debbano essere inclusi nella retribuzione globale di fatto ai fini del calcolo dell'indennità sostitutiva della reintegrazione prevista dall'art. 18, comma 3, della legge n. 300 del 1970.

La Suprema Corte ha escluso il rateo del TFR dal calcolo della retribuzione globale di fatto utilizzata come parametro per il calcolo dell'indennità sostitutiva della reintegra. La ratio di tale esclusione risiede nella natura stessa del TFR, quale retribuzione differita, e nella necessità di evitare un'indebita duplicazione.

Proprio perché la retribuzione globale di fatto rileva ai fini del computo del TFR, non può a sua volta includere i ratei di TFR: Diversamente opinando si realizzerebbe un’indebita duplicazione dei medesimi emolumenti.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.