Compensi minimi irriducibili nel giudizio di equa riparazione

20 Aprile 2026

Nel procedimento di equa riparazione le spese processuali devono essere liquidate per la fase di trattazione a prescindere dallo svolgimento dell’istruttoria, senza scendere al di sotto dei limiti minimi derivanti dai parametri ministeriali.

Massima

Nel procedimento di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001 le spese processuali devono essere liquidate per la fase di trattazione a prescindere dallo svolgimento dell’istruttoria, senza scendere al di sotto dei limiti minimi derivanti dai parametri ministeriali e con riguardo all’intero indennizzo preteso in entrambe le fasi, sia quella sommaria che quella conseguente all’opposizione al decreto monocratico.

Il caso

Il Ministero della giustizia è condannato dalla Corte di appello di Roma, in composizione collegiale, al pagamento della somma di € 1600 a titolo di equo indennizzo per l’irragionevole durata di altro procedimento di equo indennizzo; il decreto è successivamente annullato in Cassazione con rinvio alla stessa corte di merito, in diversa composizione, la quale conferma la misura dell’indennizzo pari ad  € 1600 e condanna, altresì, il Ministero al rimborso delle spese processuali, liquidandole, quanto ai soli compensi del giudizio di rinvio, in € 1300 a fronte dei richiesti € 2915. 

La questione

Il decreto è, quindi, nuovamente impugnato in Cassazione per due motivi: 1) il difetto di motivazione in ordine ai criteri adottati per la quantificazione del compenso in difformità dalla nota analitica presentata in relazione alla tabella 12 dei parametri di cui alla d.m. n. 55/2014, come modificata dal d.m. n. 147/2022; 2) la quantificazione delle spese del giudizio di rinvio senza la remunerazione della fase istruttoria e in misura inferiore al minimo di tabella, tenuto conto che  gli importi liquidati sono stati implementati del 30%, a seguito di specifica richiesta, per la redazione degli atti con tecniche informatiche ex art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014. La Cassazione, in parziale accoglimento del ricorso, decide nel merito liquidando la somma di € 1895,40 a titolo di compensi per il giudizio di rinvio, ivi compreso l’aumento del 30%, ai sensi dell’art. 4, comma 1 bis, d.m. cit.

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione, esaminando congiuntamente i due motivi del ricorso, afferma innanzitutto di voler dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il giudice, nel porre le spese di causa a carico della parte soccombente, non può liquidare un compenso che si collochi al di sotto del minimo di tabella.

In secondo luogo, recepisce l’orientamento secondo cui, in tema di spese processuali,  il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento.

Osserva, quindi, che nel caso di specie è stato devoluto al giudice del rinvio l’intero quantum del preteso indennizzo e non solo una questione accessoria, come il mero ricalcolo delle spese processuali, con la conseguenza che il valore della causa va determinato, seguendo il consolidato orientamento sezionale, nel complessivo ammontare dell’equo indennizzo e non nel mero quantum differenziale richiesto.

La Cassazione condivide, poi, la decisione della corte territoriale di commisurare le spese processuali, in ragione della semplicità delle questioni affrontate, al minimo della tabella ministeriale, e così provvede a decidere nel merito liquidando gli importi dovuti per ciascuna fase (€ 268 studio, € 268 introduzione, € 496 istruzione/trattazione, € 426 fase decisionale), oltre all’incremento del 30% per l’adozione delle tecniche di redazione informatiche.

Osservazioni

La Cassazione applica due principi di diritto, in tema di quantificazione del rimborso delle spese processuali ex art. 91 c.p.c., i quali esulano in realtà dal  giudizio di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, avendo piuttosto carattere generale nella giurisdizione di natura contenziosa.

Il primo è quello della inderogabilità dei limiti minimi derivanti dall’applicazione dei parametri di cui al regolamento fissato nel d.m. n. 55/2014 – così come modificato dai d.m. n. 37/2018 e 147/2022 – i cui valori medi indicati in tabella possono essere discrezionalmente diminuiti dal giudice «in ogni caso non oltre il 50 per cento» (art. 4, comma 1, d.m. cit.).

In particolare, è stata la novella apportata dal d.m. n. 37/2018, entrato in vigore dal 27 aprile 2018, a ripristinare l’inderogabilità dei minimi con efficacia retroattiva, a valere per tutte le liquidazioni non ancora definite. Il divieto di liquidare, in sede giudiziale, i compensi al di sotto dei minimi è stato, infatti, ritenuto indispensabile alla tutela delle esigenze non solo del professionista difensore, ma anche, di riflesso, dell’utente delle prestazioni stesse: in rilievo, infatti, è non soltanto l'interesse (privato) del professionista a percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela della sua indipendenza e autonomia, per garantire, attraverso la qualità della prestazione offerta, il pieno esplicarsi del diritto di difesa, quale valore meritevole di tutela a livello costituzionale (art. 24 Cost.), con beneficio della stessa corretta amministrazione della giustizia.

In tal senso le restrizioni alla concorrenza nella prestazione dei servizi, pur derivanti da tali limiti tariffari, sono state ritenute compatibili con i parametri sovranazionali (art. 101, paragrafo 1, TFEU) in quanto funzionali al perseguimento di obiettivi meritevoli di tutela sul piano costituzionale.

Resta, invece, integra la piena discrezionalità del giudice, non sindacabile in sede di legittimità, nella determinazione dei compensi entro i limiti, massimi e minimi, fissati nel regolamento ministeriale, anche in difetto di specifica motivazione.

Il secondo principio di diritto attiene, invece, all’individuazione della «fase istruttoria» (art. 4, comma 5, lett. c) quale fase processuale ulteriore da remunerare, intermedia tra la fase introduttiva e quella decisionale: l’orientamento recepito è nel senso che la configurazione di tale fase, al di là della riduttiva qualificazione del titolo, prescinda dallo svolgimento di una effettiva istruttoria, essendo piuttosto sufficiente che si svolga una fase di trattazione mediante la formulazione delle prove od anche la sola precisazione od illustrazione o della materia del contendere.

Si è, infatti, ritenuto che la fase di trattazione si abbia in ogni caso nel corso del processo ordinario di cognizione, anche se non vi sia un’udienza specificamente dedicata alla trattazione o all’istruzione della causa, in quanto la disamina dei documenti e in ogni caso la stessa verifica della posizione processuale delle parti dà luogo ad attività definita di trattazione.

Tuttavia, secondo un recente indirizzo più restrittivo, si è precisato che la produzione di documenti nelle fasi pregresse o successive (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione la quale, con riguardo, in particolare, al giudizio di appello, può dar luogo al riconoscimento della relativa voce tariffaria unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione o in altra udienza fissata allo scopo, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. o, comunque, altra attività istruttoria e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza sia stata direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di alcuna ulteriore attività.

L’ulteriore principio applicato è, invece, pertinente al procedimento di equa riparazione e si fonda sull’assunto che l'opposizione di cui all’art. 5-ter l n. 89 del 2001,  non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, con la conseguenza che ove l’opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese del giudizio vanno liquidate, in caso di accoglimento dell'opposizione, in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, conteggiando, a tal fine, sia l'entità degli esborsi dovuti per la fase sommaria che quella relativa alla fase inerente alla successiva opposizione avverso il decreto del giudice monocratico.

Riferimenti 

Pienamente conformi, con riguardo a tutti i principi di diritto applicati, Cass. sez. II ord. 1° aprile 2025 n. 8526; Cass. sez. II 1° aprile ord. 2025 n. 8508; Cass. sez. II ord. 19 marzo 2025 n. 7361. In particolare, l’inderogabilità con efficacia retroattiva dei limiti minimi ex d.m. n. 37/2018 è successivamente affermata da Cass. sez. II sent. 27 maggio 2025 n. 14146, mentre la discrezionalità del giudice entro il range regolamentare è ribadita da Cass. sez. lav. 16 maggio 2025 n. 13057. In ordine alla possibilità che possa essere esclusa la sussistenza della fase di istruzione e/o trattazione, con riguardo all’appello, Cass. sez. III sent. 19 settembre 2025 n. 25664;  Cass. sez. III ord. 19 marzo 2025 n. 7343; Cass. sez. III ord. 11 novembre 2024 n. 29077; Cass., sez. III, ord. 14 aprile 2021, n. 10206; nel senso, invece, della ineludibilità della fase di trattazione, Cass. sez. III ord. 2 settembre 2025 n. 24349; Cass. sez. III ord. 13 ottobre 2023 n. 28627; Cass. sez. II ord. 27 marzo 2023 n. 8561; Cass. sez. VI-III 18 marzo 2022 n. 8870.

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