Gratuito patrocinio e soglia di reddito: questioni di legittimità inammissibili

La Redazione
20 Aprile 2026

La Corte costituzionale, con la sentenza 17 aprile 2026, n. 55, ha dichiarato inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, d.p.r. n. 115 del 2002.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, Cost., le questioni di legittimità dell’art. 76, comma 4-bis, t.u. spese di giustizia, nella parte in cui ricomprende tra i soggetti per i quali si presume un reddito superiore ai limiti previsti per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato i condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 73 t.u. stupefacenti, diversi dalle ipotesi di cui al comma quinto, ove ricorrano le aggravanti di cui al successivo art. 80, comma primo.

I giudici costituzionali hanno richiamato la sentenza n. 139 del 2010, con la quale la Consulta, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, t.u. spese di giustizia nella parte in cui non ammetteva prova contraria rispetto alla presunzione di superamento del limite reddituale a carico di chi avesse riportato condanna definitiva per i delitti ivi contemplati, ha bensì affermato che la declaratoria di illegittimità costituzionale «non elimina dall’ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare una inversione dell’onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l’accesso al patrocinio» (con la conseguenza che «[s]petterà al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di “non abbienza” e […] al giudice verificare l’attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine»).

Nello stesso solco, la giurisprudenza di legittimità intervenuta successivamente alla sentenza n. 139 del 2010 ha affermato che la necessità che il giudice conduca accertamenti in merito alle condizioni economico-patrimoniali dell’istante, anche ai sensi dell’art. 96, comma 3, t.u. spese di giustizia, è esclusa solo qualora il richiedente, che versi nella condizione prevista dall’art. 76, comma 4-bis, del medesimo testo unico, non abbia allegato alcun concreto elemento di fatto idoneo a consentire il superamento della presunzione (Cass. pen., sez. IV, sentenza 17 giugno 2014, n. 30499; più recentemente, Cass. pen., sez. IV, sent. 22 marzo 2022, n. 13742).

Il procedimento logico che, giusta la regola dettata dall’art. 2729 c.c., il giudice è tenuto a seguire è stato infatti declinato nel senso che all’istante spetta dimostrare, con allegazioni adeguate, il proprio stato di non abbienza e al giudice verificare l’attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine (Cass. pen., sez. IV, sent. 22 novembre 2016, n. 53387). Il che, del resto, è coerente con gli orientamenti consolidati della giurisprudenza civile in materia di prova del fatto negativo: non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la prova del medesimo può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali il fatto negativo possa desumersi (tra le tante, Cass. civ., sez. lav., sent., 24 settembre 2019, n. 23789). La presunzione, del resto, altro non è che la conseguenza che la legge (e poi il giudice) trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto (art. 2727 c.c.).

Nella fattispecie, il giudice a quo non aveva in alcun modo spiegato perché non avesse compiuto tali accertamenti né illustrato le ragioni per cui le prove e le allegazioni dell’istante non potevano essere considerate sufficienti al fine di considerare assolto l’onere probatorio di legge, nonostante che la condanna per il reato ostativo risalisse a oltre venticinque anni prima e la presunzione di superamento del reddito dovesse considerarsi affievolita.

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