Pene pecuniarie principali e detenzione domiciliare sostitutiva: possibile la conversione

La Redazione
17 Aprile 2026

La Corte costituzionale, con la sentenza 17 aprile 2026, n. 54, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 102 della legge n. 689/1981 e, in via consequenziale, dell'art. 660, comma 3, c.p.p., nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva.

La Corte costituzionale ha ritenuto fondata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 13 e 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimità concernente la denunciata disparità di trattamento determinata dai meccanismi di conversione previsti, nel caso di insolvenza, per le pene pecuniarie principali – per le quali è prevista solo la semilibertà sostitutiva – e per le pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi – per le quali è prevista l’alternativa fra detenzione domiciliare e semilibertà sostitutiva.

Preliminarmente la Corte, nella sentenza in esame, premette, con esemplare chiarezza, il quadro normativo di riferimento.

Tanto premesso, nel merito, lo scrutinio è stato declinato sul modello del giudizio di eguaglianza in senso stretto, che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale «[...] non esprime la concettualizzazione di una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione di un valore immanente dal quale l’ordinamento non può prescindere, ma definisce l’essenza di un giudizio di relazione che, come tale, assume un risalto necessariamente dinamico» (sentenza n. 7 del 2024, punto 16 del Considerato in diritto; sentenze n. 43 del 2022, n. 276 del 2020 e n. 241 del 2014)».

Il modello del giudizio di eguaglianza in senso stretto, così disegnato, trova al proprio centro il concetto di pertinenza, poiché in tanto si può ritenere che il trattamento normativo di una fattispecie sia discriminatorio per rapporto a quello di un’altra fattispecie in quanto il raffronto con tale seconda fattispecie sia appunto pertinente. Tutte le cose, le persone o le situazioni sono simili per qualche profilo e dissimili per qualche altro, sicché, allo scopo di operare tra di esse un raffronto che abbia senso occorre stabilire quale profilo sia rilevante. 

Allo scopo di cogliere la pertinenza del raffronto in base a parametri il più possibile oggettivi, che delimitino la discrezionalità di chi lo opera, è stato elaborato in logica lo strumento del tertium comparationis e di tale strumento anche la giurisprudenza costituzionale ha inteso servirsi ormai da decenni. La sua importanza è tale che in non poche occasioni (per esempio, sentenze n. 15 del 1983, n. 71 del 2022, n. 150 del 2023, n. 106 del 2025; ordinanza n. 184 del 2018) è stata dichiarata l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale che il giudice a quo aveva prospettato evocando l’art. 3, primo comma, Cost. per il profilo della disparità di trattamento, ma senza indicare un (idoneo) tertium (cioè una norma o fattispecie normativa che potesse valere da stregua per l’apprezzamento del rispetto del principio di eguaglianza).

Tale essendo la struttura del giudizio di eguaglianza in senso stretto, la Corte ha ritenuto la fattispecie delle pene pecuniarie principali e quella delle pene pecuniarie sostitutive utilmente raffrontabili. 

Si è constatato, invero, che tutte le pene pecuniarie sono innanzitutto accomunate dall’avere a oggetto un elemento monetario, sicché già questo loro tratto distintivo le rende concettualmente omogenee. Il loro accedere a reati più o meno gravi, invece, costituisce un elemento accidentale e occasionale, specialmente per rapporto all’interesse costituzionale rilevante in questa materia, che – come detto – è la stregua cui commisurare il giudizio di pertinenza. Tale interesse deve essere identificato nella effettività della sanzione penale. 

Esattamente in rapporto a tale interesse risulta non giustificata la diversità del trattamento riservato alle pene pecuniarie principali e alle pene pecuniarie sostitutive pel profilo della reazione ordinamentale al loro mancato pagamento nell’ipotesi dell’insolvenza. Nei due casi, infatti, la riprovevolezza del comportamento del condannato cui l’insolvenza è imputabile è identica, e lo è proprio per rapporto all’interesse costituzionale sopra evidenziato. In tal senso, peraltro, depone, altresì, l'art. 57, ultimo comma, della legge n. 689/1981, ove, disponendo che «[l]a pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva», si sancisce l’irrilevanza dell’originarietà o meno della natura pecuniaria della sanzione.

Inoltre, la natura giuridica (così come la funzione) unitaria delle pene pecuniarie – sia di quelle principali, sia di quelle sostitutive – affermata a livello normativo (ancora, art. 57, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981) integra un indice, anche di diritto positivo (e non solo logico), della piena comparabilità delle situazioni, giuridiche e di fatto, cui, in assenza di diversi e ulteriori profili di distinzione, anche allo scopo di assicurare la piena coerenza del sistema, dovrebbe conseguire un trattamento normativo non differenziato pel profilo che qui interessa.

Va aggiunto, infine, che la differenza di disciplina può condurre a esiti paradossali, poiché una pena originariamente pecuniaria potrebbe essere convertita in una «pena qualitativamente carceraria» (enfasi nell’originale), mentre una pena originariamente detentiva potrebbe anche comportare soltanto forme detentive di tipo domiciliare.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.