Riscatto della laurea e inapplicabilità della decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970

La Redazione
21 Aprile 2026

La Cassazione chiarisce che la domanda di riscatto degli anni di laurea non rientra tra le controversie su trattamenti pensionistici propriamente detti. Ne deriva l’inapplicabilità del termine decadenziale previsto dall’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, imponendo un riesame nel merito della domanda.

In tema di riscatto degli anni di laurea, il termine di decadenza previsto dall’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 non trova applicazione, poiché tale istituto non attiene a una prestazione pensionistica immediata né a controversie dirette al riconoscimento di contribuzione figurativa funzionale all’incremento del trattamento pensionistico, ma integra un rapporto preliminare volto alla copertura assicurativa di periodi non lavorati mediante pagamento della riserva matematica; ne consegue che la domanda deve essere esaminata nel merito, verificando la completezza della richiesta amministrativa e il rispetto dei termini essenziali per il versamento della riserva, la cui inosservanza comporta decadenza e necessità di nuova domanda.

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