La p.a. di appartenenza deve pagare il lavoro straordinario in caso di comando
22 Aprile 2026
In via generale, il comando è quell’istituto in forza del quale il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una P.A., svolge la propria prestazione lavorativa temporaneamente presso un’altra P.A., sicché egli è tenuto a prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di appartenenza. Nel comando, pertanto, si determina una dissociazione fra titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione, modificandosi sostanzialmente il c.d. rapporto di servizio. Tuttavia, sebbene in forza del comando il dipendente si trovi a dover prestare servizio – in via ordinaria e abituale – in favore di un'organizzazione diversa da quella di appartenenza, non vi è alcuna alterazione del rapporto di lavoro originario. Ne discende che, in caso di mancato riconoscimento di indennità economiche previste dalla disciplina collettiva del comparto di provenienza, il lavoratore ha il diritto di promuovere azione nei confronti dell'ente titolare del rapporto di impiego, ossia la P.A. di appartenenza, anche con riferimento al trattamento accessorio, ergo anche per le somme dovute per lo svolgimento di lavoro straordinario, potendo in seguito agire nei confronti dell'Amministrazione di destinazione per il rimborso di tale emolumento. Il fatto che dal punto di vista sostanziale sia il soggetto utilizzatore in ultima istanza a sopportare il trattamento dovuto al dipendente non potrebbe consentire di superare la regola in forza della quale l'Ente tenuto formalmente a pagare la retribuzione del lavoratore è quello di appartenenza. (Cfr.: Cass., sez. lav., 20 marzo 2026 n. 6721; Cass., sez. lav.,18 dicembre 2025, n. 33155, Cass., sez. lav., 2 novembre 2025, n. 28952; Cass., sez. lav., 19 febbraio 2024, n. 4390). |