Decreto PNRR convertito in legge: le misure in materia di giustizia penale

La Redazione
21 Aprile 2026

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 91 del 20 aprile 2026) la legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione».

Di seguito si riportano le principali previsioni di interesse in materia di giustizia penale.

Misure urgenti di semplificazioni in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti

L’art. 14 del d.l. n. 19/2026, come convertito, apporta modifiche alla disciplina in materia di bonifiche, industrie insalubri e gestione dei rifiuti di cui al d.lgs. n. 152/2006, con interventi di natura eterogenea. È consentita l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali anche ai liberi professionisti iscritti in albi professionali, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti nell’esercizio delle attività manutentive. È aggiornato il riferimento normativo, contenuto nel Codice dell’ambiente, alla cosiddetta lista verde dei rifiuti, in conseguenza dell’abrogazione del regolamento CE n. 1013/2006. Sono inoltre introdotte modifiche alla disciplina delle bonifiche, con precisazioni sull’ambito applicativo del regolamento relativo alle aree agricole, sulla durata di efficacia di permessi, autorizzazioni e concessioni acquisiti in conferenza di servizi e sugli interventi realizzabili nei siti inquinati. È previsto che le industrie in possesso di autorizzazione ambientale (AIA o AUA) o di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi non siano classificate come insalubri. Sono infine soppresse le disposizioni recentemente introdotte in materia di RAEE relative al potenziamento del ritiro «uno contro zero».

Disposizioni in materia di processo penale telematico in grado di appello

L’art. 17-bis d.l. n. 19/2026, come convertito, prevede che «fino al termine per la completa informatizzazione degli uffici delle corti di appello e delle procure generali previsto dall’art. 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, all’atto di appello del procuratore generale presso la corte di appello continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 582, comma 1, del codice di procedura penale nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150».

Fondo amianto per i lavoratori dei cantieri navali

L’art. 30, comma 11, d.l. n. 19/2026, come convertito, precisa l’ambito di operatività del Fondo per le vittime dell’amianto istituito per il periodo 2023-2026 in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che abbiano contratto patologie asbesto-correlate nello svolgimento dell’attività presso cantieri navali, e in caso di decesso in favore dei loro eredi. Per il 2026 l’ambito soggettivo è ampliato, prevedendo l’erogazione degli indennizzi anche in favore dei lavoratori dei cantieri navali o delle società titolari degli stessi, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società. Sono inoltre precisate le modalità di erogazione degli indennizzi, con definizione dell’ordine di priorità nell’utilizzo delle risorse già stanziate e nella presentazione delle relative domande.

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