Rc auto: rivalsa bloccata senza CARD, sopravvivono regresso e surroga

La Redazione
23 Aprile 2026

La terza sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza 14 aprile 2026, n. 9419, interviene nuovamente sulla disciplina del risarcimento del terzo trasportato e, in particolare, sui presupposti della rivalsa interassicurativa ex art. 141, comma 4, cod. ass., in presenza (o assenza) di adesione alla convenzione CARD. 

La controversia trae origine dal sinistro stradale del 23 febbraio 2016, nel quale riportava danni la terza trasportata M.S., a bordo del veicolo assicurato da Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A.

Euroins, tramite Avus Italia S.r.l. mandataria con rappresentanza, provvedeva al pagamento dell’importo complessivo di euro 969.255,00 ai sensi dell’art. 144, comma 1, cod. ass., e agiva poi in giudizio contro il conducente antagonista e contro Vittoria Assicurazioni S.p.A., formulando domanda di rivalsa, mentre Avus spiegava domanda subordinata di rimborso in proprio.

Il Tribunale di Milano rigettava la domanda di rivalsa ex art. 144, comma 4, cod. ass. per mancata adesione di Euroins alla convenzione CARD e respingeva, previa riqualificazione, anche la domanda subordinata di surrogazione, ritenendo interrotto il nesso causale per colpa esclusiva della vittima (mancato uso delle cinture).

La Corte d’appello confermava il rigetto, valorizzando la «pacifica carenza di legittimazione attiva» degli appellanti ad agire in rivalsa ex art. 144 ss. cod. ass. in difetto di adesione alla CARD.

Nel ricorso per cassazione, Euroins e Avus lamentano, da un lato, l’erronea interpretazione del combinato disposto degli artt. 141, 149 e 150 cod. ass., in contrasto con Cass. 1279/2019 e Cass. S.U. 35318/2022, e, dall’altro, l’omessa pronuncia sulla domanda di rivalsa/surrogazione ordinaria ex art. 144 cod. ass. e sui titoli civilistici invocati. 

La Corte di cassazione opera una netta distinzione fra:

  • fase “esterna” di tutela rafforzata del terzo trasportato ex art. 144, comma 1, cod. ass., indipendente dall’adesione alla CARD;
  • fase “interna” di riequilibrio tra imprese assicuratrici ex art. 144, comma 1, cod. ass., espressamente subordinata ai “limiti e condizioni” dell’art. 150 cod.ass. e del d.P.R. 254/2006, che impongono la stipula o adesione alla convenzione CARD. 

La Corte afferma la seguente nuova regola applicabile: l’azione di rivalsa ex art. 144, comma 4, cod. ass. è esperibile solo dall’impresa aderente alla convenzione CARD, la quale costituisce presupposto tecnico-organizzativo del modulo semplificato di compensazione interassicurativa. In mancanza di adesione, la rivalsa ex art. 144, comma 4, non è praticabile.

Tuttavia, viene precisato che ciò non priva l’assicuratore del vettore degli ordinari strumenti recuperatori: restano azionabili l’azione di regresso ex art. 1299 c.c., la surrogazione ex art. 1203 c.c. nel diritto al risarcimento del danneggiato, nonché la surrogazione assicurativa ex art. 1916 c.c. nel diritto di regresso dell’assicurato, oltre all’azione diretta ex art. 144 cod. ass.

Sul piano processuale, la Cassazione rileva il vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) e/o motivazione inesistente (art. 132, n. 4, c.p.c.) della sentenza d’appello, che si era limitata a rigettare l’azione ex art. 144 cod. ass. senza esaminare i motivi e le domande subordinate fondati sui titoli alternativi (surrogazione, regresso, azione ex art. 144 cod. ass.), in contrasto con il principio di conservazione degli effetti dell’atto processuale affermato da Cass. S.U. 35318/2022

La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, che dovrà riesaminare le domande di rivalsa/surrogazione alla luce dei titoli ordinari invocati, verificando l’esistenza e il trasferimento in capo a Euroins dei diritti risarcitori spettanti alla terza trasportata nei confronti del responsabile e del suo assicuratore.

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