Messaggi Whatsapp tra colleghi: inutilizzabilità ai fini disciplinari

23 Aprile 2026

Con la sentenza n. 101 del 19 febbraio 2026, la Corte di Appello di Ancona ha affermato che la chat tra colleghi su WhatsApp costituisce una forma di corrispondenza privata, tutelata dall’articolo 15 della Costituzione. I messaggi scambiati in tale contesto, pertanto, anche se diffusi da un membro del gruppo della chat, non possono essere utilizzati dal datore di lavoro a fondamento di una sanzione disciplinare.

Massima

È nulla la sanzione disciplinare irrogata al dipendente che si fonda sul contenuto di messaggi scambiati in un gruppo “chiuso” di WhatsApp tra colleghi, anche se il contenuto degli stessi è gravemente offensivo e denigratorio per l’azienda, dovendo il potere disciplinare cedere dinanzi alla tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni.

Il caso

Il caso trae origine dal ricorso proposto dal datore di lavoro a conferma della sanzione disciplinare irrogata a un proprio dipendente, impiegato in un supermercato, a seguito di un procedimento disciplinare avviato in ragione dell’invio da parte dello stesso, in una chat privata tra colleghi, di messaggi gravemente offensivi con riguardo alla qualità dei prodotti venduti nel supermercato, alla sua organizzazione, nonché nei confronti dei superiori gerarchici.

Il Tribunale di primo grado accoglieva il ricorso datoriale, ritenendo ammissibile il corredo probatorio allegato dalla società a fondamento della sanzione. Il dipendente, pertanto, impugnava la decisione avanti alla Corte d’Appello di Ancona.

La predetta Corte, ritenendo, invece, inutilizzabili i messaggi scambiati in un gruppo WhatsApp tra colleghi ai fini disciplinari, accoglieva le ragioni del lavoratore.

La questione

La vicenda disciplinare ruota principalmente attorno alla valenza probatoria di alcuni messaggi vocali, oggetto di contestazione, inviati all’interno di una chat WhatsApp composta esclusivamente da cinque colleghi di un reparto aziendale e costituita su iniziativa degli stessi, priva di partecipanti riconducibili alla dirigenza, e connotata da un uso di toni confidenziali, informali e “goliardici”. La diffusione di tali vocali al datore di lavoro sarebbe avvenuta per iniziativa di una partecipante al gruppo, che avrebbe inoltrato i messaggi alla responsabile del punto vendita.

Il Tribunale di primo grado ha ritenuto legittima la sanzione datoriale, sul presupposto dell’ammissibilità della corrispondenza istantanea acquisita dalla società per il tramite di un altro partecipante alla chat, e, nel merito, ha ritenuto che il diritto di critica invocato dal lavoratore oggetto della sanzione disciplinare non potesse giustificare l’invio di messaggi denigratori nei confronti dell’azienda.

I giudici di secondo grado, invece, hanno ritenuto la sanzione illegittima in quanto, ancor prima di entrare nel merito del valore disciplinare della condotta oggetto di contestazione, il contenuto della chat privata tra colleghi dovesse essere considerato una forma di corrispondenza privata, quindi inviolabile ai sensi dell’articolo 15 della Costituzione e, in quanto tale, inidonea a fondare il potere disciplinare datoriale.

Le soluzioni giuridiche

La Corte d’Appello di Ancona ha ritenuto particolarmente rilevante la circostanza che i messaggi WhatsApp costituiscono una forma di corrispondenza privata, anche se diffusi da un membro del gruppo stesso.

La Corte, infatti, ha sottolineato che la natura riservata della comunicazione non viene meno se la divulgazione è posta in essere per iniziativa di uno dei partecipanti alla chat. In tale contesto, le conversazioni debbono comunque essere qualificate come segrete.

La divulgazione del testo, infatti, costituisce, in sé, una violazione della segretezza che non può legittimare il successivo utilizzo da parte del datore di lavoro a fini disciplinari.

Citando la sentenza della Corte di Cassazione n. 5936 del 2025, la Corte rimarca il principio secondo cui il potere disciplinare datoriale incontra il limite invalicabile nei diritti fondamentali del lavoratore, tra cui la libertà e la segretezza della corrispondenza.

Il carattere di riservatezza dei messaggi WhatsApp risiede nel fatto che essi sono accessibili esclusivamente a soggetti determinati e mediante dispositivi protetti da codici di accesso personali.

Infatti, le moderne forme di comunicazione digitale, inclusi i sistemi di messaggistica istantanea, non possono né mutare né ridurre la tutela di cui all’articolo 15 della Costituzione, la cui applicazione deve prescindere dal mezzo tecnico utilizzato.

Di conseguenza, il contenuto dei messaggi inviati tramite il telefono personale, in un ambito comunicativo ristretto, non può essere elevato a fonte di responsabilità disciplinare poiché difetta il presupposto della legittima acquisizione della prova.

Osservazioni

La sentenza della Corte d’Appello di Ancona affronta una questione di crescente attualità e di notevole rilevanza per il diritto del lavoro: i limiti del potere disciplinare del datore di lavoro di fronte all'utilizzo di chat private tra dipendenti.

La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale che estende la tutela costituzionale prevista dall’art. 15 della Costituzione alle nuove forme di comunicazione digitale.

La Corte, in questo caso, non si limita a un giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata al dipendente, ma arresta l'esercizio del potere disciplinare a monte, dichiarando illegittima l'acquisizione stessa della base fattuale della contestazione.

Questo approccio rafforza la garanzia costituzionale, rendendola non un semplice parametro di bilanciamento tra l’interesse aziendale e quello del singolo lavoratore, bensì un vero e proprio elemento ostativo dell’azione datoriale.

La sentenza ribadisce che lo spazio comunicativo di una chat privata tra colleghi è un ambito di libertà, assimilabile a una conversazione confidenziale; pertanto, l’affidamento che ciascun partecipante ripone nella riservatezza di tale “luogo” è giuridicamente tutelato.

Inoltre, la Corte correttamente distingue la fattispecie in esame da quella dei controlli sugli strumenti di lavoro di cui all’art. 4 Statuto dei Lavoratori sul presupposto che la chat WhatsApp fosse installata sul telefono personale del dipendente e che, quindi, fosse estranea all'apparato aziendale.

Il datore di lavoro non può esercitare un potere sanzionatorio fondato su condotte extralavorative che si svolgono in ambiti protetti, a meno che non vi sia un riflesso diretto sul rapporto fiduciario con il lavoratore, la cui prova non può però derivare da una fonte illegittimamente acquisita.

In conclusione, la sentenza della Corte d’Appello di Ancona offre un importante contributo alla definizione dei confini tra la vita privata e il rapporto di lavoro nell'era digitale, confermando che la dignità e le libertà del lavoratore non possono essere violate nello spazio “virtuale” di una chat privata.

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