Polizza vita e interpretazione del testamento: criteri e limiti del sindacato di legittimità
24 Aprile 2026
In tema di assicurazione sulla vita, la designazione del beneficiario, quale che sia la forma adottata ai sensi dell’art. 1920, comma 2, c.c., integra un atto inter vivos con effetti post mortem, con la conseguenza che l’indicazione generica degli “eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi” comporta l’individuazione dei beneficiari nei soggetti che, al momento della morte dello stipulante, rivestono tale qualità in base al titolo della delazione ereditaria prescelta. L’accertamento, demandato al giudice di merito, volto a stabilire se l’attribuzione di beni determinati configuri istituzione di erede ovvero legato, deve essere compiuto secondo i criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., mediante valutazione congiunta dell’elemento letterale e logico e nel rispetto del principio di conservazione del testamento; tale apprezzamento, ove sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici rilevanti ex art. 360 c.p.c., non è sindacabile in sede di legittimità. |