Risarcibilità del danno “esistenziale” da nascita indesiderata

Antonio Bruno Serpetti
27 Aprile 2026

In caso di nascita indesiderata per malformazione colposamente misconosciuta, ai genitori spetta il diritto al risarcimento anche del pregiudizio "esistenziale" (latu sensu).

Massima

«Nell'ipotesi di erronea esecuzione dell'intervento d'interruzione della gravidanza che abbia dato luogo ad una nascita indesiderata, deve essere riconosciuto non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna, ma anche quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell'ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge e prescindendo totalmente dalle condizioni di salute del nato».

Il caso

Il caso di specie nasce dalla causa promossa da una coppia di coniugi - in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore - nei confronti di una Casa di Cura, per sentire condannare la Struttura al risarcimento di tutti i danni subiti per la condotta negligente ed inadempiente asseritamente tenuta dai sanitari in occasione della gestione della gravidanza, al termine della quale nasceva una bambina affetta da sindrome di Down.

Gli attori esponevano che durante la gravidanza non erano stati prospettati, né prescritti e, conseguentemente, non erano stati effettuati, accertamenti specifici e screenings prenatali non invasivi, finalizzati alla verifica di eventuali anomalie, ivi comprese quelle cromosomiche, nonostante, l’età della gestante (35 anni) fosse fortemente indicativa della opportunità di tali indagini. A causa dell’omessa diagnosi e conseguente mancata tempestiva informazione, la madre non aveva potuto esercitare il diritto di interruzione della gravidanza, cui avrebbe senz’altro fatto ricorso, ove correttamente informata. Gli attori, pertanto, allegavano che la vita del nucleo familiare aveva subito gravi ripercussioni negative a causa della nascita della bimba inaspettatamente affetta da sindrome di Down, anche in ragione della precaria situazione socio-economica degli stessi genitori (cittadini extracomunitari privi di una stabile occupazione), ingenerando sofferenza psichica in entrambi; chiedevano, pertanto, che fosse accertata la responsabilità della convenuta per la mancata informazione, la mancata diagnosi e la violazione del diritto di autodeterminazione della gestante in ordine all’esercizio consapevole del diritto all’interruzione della gravidanza nei termini di legge, con condanna della Casa di cura al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, da liquidarsi anche in via equitativa. Chiedevano, altresì, condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla minore.

Con sentenza n. 5698/2020 del 9 settembre 2020, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda attorea, condannando la Casa di cura al ristoro del danno biologico in senso stretto in favore della madre, accertato nella misura del 6% di invalidità permanente, per la “reazione depressiva minore” diagnosticata dai consulenti tecnici di ufficio; nonché al ristoro del danno non patrimoniale in favore della madre e del padre, derivato dalla lesione dell’interesse dei genitori ad una maternità e paternità consapevole; condannava, poi, la convenuta, al pagamento, in favore degli attori, della ulteriore somma a ristoro del danno patrimoniale connesso al mantenimento e all’educazione della minore fino a raggiungimento della sua indipendenza economica, oltre accessori e spese di lite. In particolare, il Tribunale riteneva accertata la responsabilità dei sanitari, i quali avevano omesso, discostandosi dalle Linee Guida per le gestanti di età superiore a 35 anni, di eseguire o consigliare le indagini che avrebbero permesso di effettuare una diagnosi prenatale di sindrome di Down ed, altresì, di informare la gestante della possibilità di ricorrere a tali forme di diagnosi preventiva. Il Tribunale riteneva, poi, che, sulla base delle emergenze in atti e delle peculiarità del caso, potesse senz’altro affermarsi che, se opportunamente informata della patologia del nascituro, la madre avrebbe optato per la scelta abortiva, di cui peraltro ravvisava i presupposti di legge. Il giudice ha proceduto alla liquidazione di tale voce di danno sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano, tenendo conto, nel caso in valutazione, «dell’intensità del vincolo familiare, della convivenza, della sindrome da cui è affetta la minore che consente comunque un grado di interazione, di possibilità di vita sociale, del fatto che gli effetti della lesione al diritto all’autodeterminazione si protrarranno per tutta la durata della vita al pari della sofferenza che gli stessi non potranno non provare». Il Tribunale negava, invece, la risarcibilità del danno morale per difetto di prova di un pregiudizio diverso da quello psichico accertato e liquidato. Escludeva, infine, la titolarità al risarcimento del danno da parte della minore, atteso che «non può esistere, per il minore, un diritto a non nascere se non sani».

Impugnata la sentenza da parte dei coniugi, la Corte d’Appello di Napoli rideterminava l’importo del risarcimento del danno non patrimoniale patito da entrambi. La Corte, infatti, confermava la statuizione del Tribunale in ordine alla responsabilità della Struttura sanitaria ed alla sussistenza dei requisiti di legge richiesti per l’interruzione della gravidanza, nonché in ordine al raggiungimento della prova circa la volontà abortiva della madre; tuttavia, limitava il risarcimento ritenendo che la condotta omissiva della casa di cura avesse leso il solo diritto di autodeterminazione a sottoporsi ad amniocentesi, cosa che avrebbe consentito la diagnosi certa della trisomia 21 del nascituro, e consentito di esercitare consapevolmente il diritto di scelta in ordine all’interruzione della gravidanza, escludendo, invece, il risarcimento del danno concernente le negative ricadute “esistenziali” derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione.

Avverso tale pronuncia i coniugi proponevano ricorso per cassazione.

La questione

Nel caso deciso dalla sentenza in commento, la Suprema Corte, tornando sul tema del risarcimento del danno da nascita indesiderata, censura la riduzione del risarcimento spettante ai genitori operata dal giudice d’appello; risarcimento che - una volta accertata la volontà abortiva della gestante – non avrebbe dovuto limitarsi ai soli effetti da omesso consenso informato; ha, quindi, sancito che il risarcimento deve comprendere anche le negative ricadute “esistenziali” derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione.

Le soluzioni giuridiche

Le soluzioni giuridiche adottate dalla pronuncia in commento muovono dalla circostanza che, come giustamente affermato dalla Corte d’Appello, la paziente, se fosse stata correttamente informata, non solo avrebbe eseguito l’amniocentesi (unico esame che, benché rischioso, le avrebbe consentito di accertare la presenza o meno di alterazioni cromosomiche nel feto), ma, al cospetto dell’esito positivo dell’accertamento, avrebbe effettivamente scelto di interrompere la gravidanza.

L’omessa informazione, spiega la Corte, è difatti all’origine di due tipi di danno risarcibile: l’uno consistente nella perdita della possibilità di optare per l’interruzione della gravidanza – sussistendone i presupposti legittimanti; l’altro nell’impossibilità di assumere una serie di altre scelte finalizzate a prepararsi ad affrontare l’evento temuto, ossia la nascita di un bambino affetto dalla malformazione (Cass. n. 2798/23).

Tali premesse, benché ritenute corrette dalla Suprema Corte, tuttavia non tengono conto del fatto che le sofferenze patite per la lesione del diritto dei genitori all’autodeterminazione non vanno limitate a quelle manifestatesi in un lasso temporale verosimilmente ristretto, coincidente con lo stress emotivo per l’inattesa nascita di un bambino affetto da grave disabilità; in realtà, il risarcimento va esteso anche ai danni subiti per la conduzione di una vita con disagi e sofferenze evitabili, e che solo l’eventuale scelta abortiva avrebbe potuto escludere.

Pertanto, accogliendo il ricorso proposto dai coniugi, la Corte ha argomentato che costituisce approdo consolidato in giurisprudenza che, in tema di responsabilità del sanitario per omessa diagnosi di malformazione del feto, esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa, deve essere riconosciuto non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna ma anche, ove idoneamente allegato e provato, quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione, nell’ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge.

Tale pregiudizio, costituito sia dalla afflizione “interna” generata dalla limitazione imposta alla propria autodeterminazione, che dal complessivo peggioramento delle condizioni di vita dei genitori conseguente alla nascita, è diverso da quello - unicamente liquidato dalla Corte d’Appello - conseguente alla lesione del diritto a essere informati sulle condizioni del feto, riconosciuto dalla l. n. 194/1978, sub specie di “diritto a una procreazione cosciente e responsabile”, che può estrinsecarsi nell’impossibilità di prepararsi psicologicamente al parto (ad es., mediante la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio ovvero il ricorso a una psicoterapia) (cfr. Cass. n. 16967 del 19/06/2024; Cass. n. 2798 del 31/01/2023; Cass. n. 16633 del 12/06/2023). Tale ultimo pregiudizio, infatti, può essere riscontrato anche in caso di insussistenza (o carenza di prova) della volontà abortiva della gestante, attenendo più specificamente al pregiudizio relativo al diritto di affrontare consapevolmente la gravidanza che darà luogo alla nascita di un bambino menomato (Cass. n. 2798 del 31/01/2023).

Nell’ipotesi di erronea esecuzione (o, come nel caso di specie, di omessa diagnosi che ne ha precluso la scelta) dell’intervento d’interruzione della gravidanza che abbia dato luogo ad una nascita indesiderata, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 4 della l. n. 194 del 1978, deve essere, dunque, riconosciuto non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna, ma anche quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell’ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge e prescindendo totalmente dalle condizioni di salute del nato (Cass., n. 2070 del 29/01/2018).

Deve allora concludersi come la sentenza impugnata sia afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, con conseguente necessità di accoglimento delle inerenti censure sollevate con i motivi di ricorso.

Osservazioni

La sentenza in commento si rivela interessante per aver chiarito che, in tema di danno da nascita indesiderata, quando risultano provate sia la volontà abortiva della madre sia la ricorrenza delle condizioni di legge per l’interruzione della gravidanza, il pregiudizio risarcibile non si esaurisce nello shock da scoperta improvvisa della malformazione e nella lesione della libertà di autodeterminazione dei genitori. In tale caso, infatti, rileva un danno più ampio, che riguarda tutte le ricadute esistenziali che derivano dalla privazione della possibilità di non proseguire la gestazione nei limiti consentiti dall’ordinamento.

La Cassazione, a questo proposito, sottolinea che, quando risultino provate sia la volontà abortiva, sia le condizioni legali che avrebbero consentito l’interruzione della gravidanza, il danno deve comprendere non solo l’afflizione interiore, ma anche il peggioramento complessivo “esteriore” delle condizioni di vita dei genitori, derivante dalla violazione del loro diritto di autodeterminarsi rispetto alla prosecuzione della gravidanza.

Pertanto, la Corte d’appello è incorsa in una contraddizione: perché dapprima ha accertato i presupposti del danno da nascita indesiderata, e poi ha liquidato il risarcimento come se si trattasse solo di danno da omesso consenso informato.

E da ciò è derivata, secondo la Suprema Corte, anche una violazione dell’art. 1226 c.c., cioè del criterio di corretta liquidazione equitativa del danno.

La Corte ha, quindi, riaffermato un principio già consolidato nella propria giurisprudenza: in tema di responsabilità sanitaria per omessa diagnosi di malformazioni del feto, una volta accertata la prova che la gestante, se correttamente informata, avrebbe interrotto la gravidanza nei casi consentiti dalla legge, il risarcimento deve coprire non solo il danno alla salute psico-fisica della donna, ma anche il danno sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, comprensivo delle negative ricadute esistenziali prodotte dalla violazione di quel diritto.

In conclusione, se il giudice accerta che la gestante, se informata, avrebbe interrotto la gravidanza nei casi consentiti dalla legge, non può poi liquidare il pregiudizio come se la vicenda riguardasse soltanto una carenza informativa priva di ulteriori conseguenze.

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