Recupero delle prestazioni indebite e delle omissioni contributive: la Corte costituzionale conserva la disciplina speciale dell’art. 69, l. n. 153/1969

27 Aprile 2026

Il contributo esamina la disciplina del recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 216/2025, che conferma la legittimità dell’art. 69 l. n. 153/1969, ribadendone la natura speciale e la coerenza con i principi costituzionali.

Inquadramento

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Ravenna, sez. civ., in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell’art. 69 della legge n. 153 del 1969, nella parte in cui, in caso di indebita percezione di pensioni, assegni e indennità erogati dall’INPS, ovvero di omissioni contributive, prevede la possibilità di recupero tramite cessione, sequestro e pignoramento, nei limiti di un quinto del loro ammontare, fatto salvo, per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell’AGO, il trattamento minimo, anziché con le modalità e con i limiti previsti, per gli altri creditori, dall’art. 545 c.p.c. La peculiarità della disciplina di recupero delle omissioni contributive e della ripetizione degli indebiti previdenziali, di cui alla disposizione censurata, rivela un semplice rapporto tra una norma generale e una speciale e rinviene la propria giustificazione nella specificità dei crediti INPS, al fine di soddisfare, anche in funzione deterrente, l’interesse generale all’equilibrio e alla sostenibilità del sistema pensionistico: ciò esclude una irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per gli altri creditori e confuta l’idea di una necessaria omologazione alla disciplina codicistica, anche considerando che non sussiste alcun trattamento privilegiato a favore dell’INPS, che non può avvalersi della disciplina speciale per il recupero di crediti di diversa natura vantati nei confronti del pensionato, per i quali si riespande la disciplina generale. Nemmeno è censurabile l’omessa previsione della stessa soglia di impignorabilità di cui all’art. 545, comma 7, c.p.c., in quanto il trattamento minimo pensionistico non è un parametro fisso e immutabile nel tempo, ma varia annualmente in funzione dell’evoluzione del costo della vita ed è garantito da adeguamento automatico, per cui la disposizione codicistica, oltre a non costituire una soluzione costituzionalmente obbligata, non ha concretizzato una volta per tutte, e per qualsiasi fattispecie, il paradigma costituzionale dei mezzi adeguati al vivere. Al contrario, con la deroga introdotta, integrata da una differente soglia e dalla mancata inclusione dei crediti da indebiti previdenziali e da omissioni contributive nell’alveo della disciplina generale, il legislatore ha operato un bilanciamento di interessi che non contrasta in maniera manifesta con la previsione costituzionale evocata e con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità (Ufficio massimario Corte costituzionale).

La fattispecie vagliata dal giudice remittente

Un pensionato aveva ottenuto dal 1° ottobre 2018 la pensione anticipata in cumulo per complessivi € 9.254,25 lordi mensili, con quota a carico della gestione artigiani indicata in € 4.405,00, quando questa era in realtà pari a euro 44,54.

La pensione veniva successivamente riliquidata, nel corso dell’anno 2021, nell’importo di € 4.925,13 lordi mensili, essendo pacifico che la quota a carico della gestione previdenziale dei lavoratori autonomi artigiani era pari a euro 44.54 e solo in forza di un errore materiale l’importo della relativa quota era stato moltiplicato per cento.

Dalla riliquidazione operata dall’Inps della pensione anticipata in cumulo era scaturito un indebito pensionistico pari a € 176,841,10, che l’ente previdenziale aveva proceduto a recuperare a mezzo trattenuta sul rateo mensile di pensione erogato, utilizzando quale parametro per la determinazione dell’importo quello fissato dall’art. 69, l. del 30 aprile 1969, n. 153.

Il Tribunale di Ravenna, adito dal pensionato per fara accertare l’inesistenza del diritto in capo all’Inps al recupero dell’importo del trattamento pensionistico nella misura originariamente determinata, con sentenza definitiva accertava l’indebito oggettivo e il dolo del percipiente.

Una volta divenuto definitivo l’accertamento sull’an e sul quantum debeatur, la controversia tra pensionato ed ente previdenziale si spostava sul piano del quomodo, ovverosia sulla determinazione della misura della trattenuta da operare sulla pensione, utilizzando o il parametro fissato dall’art. 69, l. ult. cit., come ritenuto dall’Inps, o il parametro fissato dall’art. 545, comma 7, c.p.c., come ritenuto dal pensionato.

L’accoglimento dell’una o dell’altra delle tesi, con riguardo al versante economico comporta(va) una sottrazione dall’importo mensile della pensione della somma di € 678,91 o della somma di € 521,98.

Il giudice ravennate chiamato a decidere della controversia solleva questione di legittimità costituzionale, nel porre a confronto le discipline legislative supra individuate, ritiene che il legislatore del 2022, che aveva novellato il settimo comma dell’art. 545 codice di rito, non avrebbe coordinato tale novella con la disciplina dettata dall’art. 69, l. n. 153/1969.

Da tale mancato coordinamento ne scaturirebbe, nella ricostruzione fatta in sede di rinvio alla Corte costituzionale:

  • la violazione dell’art. 3 Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento tra il credito Inps e gli altri creditori;
  • l’irragionevolezza intrinseca dell’art. 69 l. cit., che trova il suo fondamento nell’affermazione che la soglia di impignorabilità fissata dal settimo comma dell’art. 545 c.p.c. (doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di mille euro) serva a tutelare il minimo vitale;
  • la costatazione che la disposizione contenuta nel cit. settimo comma abbia dato attuazione all’art. 38, secondo comma, Costituzione, indicando per tutti i creditori i limiti oggettivi alla possibilità di aggredire la pensione del debitore e la discrasia evidente fra le due disposizioni poste a confronto conduce a ritenere che quella del 1969 comporti una lesione dell’art. 38, comma 2 Costituzione.

La decisione della Corte costituzionale e la permanenza nel sistema previdenziale dell’art. 69 l. n. 153/1969

Il Giudice delle Leggi a distanza di ventitré anni dalla sua ultima decisione, la n. 506/2002 (volendo si v. R. Pessi, Retribuzione e pensione: differenze e identità. Il regime di pignorabilità; A. Sgroi, Corte costituzionale e pignoramento della pensione: un nuovo quadro di assetto degli interessi, entrambi in Temi Romana, 2022, n. 1, rispettivamente pp. 15 – 16 e 17 e ss.) è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 69 l. n. 153/1969 che aveva superato tale scrutinio in questa precedente decisione.

Antecedentemente alla decisione n. 506, la Corte costituzionale con la sentenza n.  468 sempre del 2002 aveva eliminato le discrasie esistenti in tema di pignorabilità delle pensioni fra settore pubblico e privato.

    Nella sentenza n. 506/2002, la Corte costituzionale aveva rigettato la questione di costituzionalità prospettata, affermando che il legislatore non aveva fatto altro che prevedere limiti e modalità attraverso le quali un creditore qualificato (l’Inps, per indebite prestazioni ovvero omissioni contributive) può assoggettare a pignoramento un quinto dell’intero ammontare della pensione.

   Nella stessa decisione la Corte aveva invece dichiarato l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 128 r.d.l. n. 1827/1935, sia dell’art. 27 l. n. 87/1953 nella parte in cui escludevano la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni e assegni di quiescenza, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, nella sola parte della pensione, assegno di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della parte residua.

La Corte si è però fermata all’espunzione dall’ordinamento delle norme che precludevano a tutti i creditori che erano esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni sottoposte allo scrutinio di costituzionalità il pignoramento delle pensioni o degli assegni di quiescenza, senza invece individuare la parte di queste prestazioni non sottoponibile a pignoramento.

La Corte ha giustificato la posizione da essa assunta sulla scorta dell’osservazione che non rientrava nel potere a essa assegnato, ma nel potere discrezionale del legislatore, individuare in concreto l’ammontare della parte di pensione idoneo ad assicurare “mezzi adeguati alle esigenze di vita” del pensionato, come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità (con le sole eccezioni tassativamente indicate di crediti qualificati in quanto espressione di altri valori costituzionali: ad es., artt. 29, 30e 53 Cost.).

            In conseguenza di tale declaratoria di illegittimità costituzionale, il legislatore è intervenuto sull’art. 545 codice di rito, inserendo con il d.l. n. 83/2015, conv.to con modif.ni dalla l. n. 132/2015, un comma settimo, il cui primo periodo prevedeva l’impignorabilità delle pensioni o di altri assegni di quiescenza per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.

  Sempre il legislatore, con il d.l. n. 115/2022, conv.to con modif.ni dalla l. n.142/2022, ha novellato il primo periodo del c. ult. cit., prevedendo l’impignorabilità delle pensioni o di altri assegni di quiescenza, per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minino di mille euro.

            Nell’odierna sentenza la Corte conferma l’approdo al quale era pervenuta nel 2002, escludendo che l’art. 69 l. n. 153/1969 violi parametri costituzionali e conseguentemente tiene ferma la posizione peculiare che l’ordinamento riconosce all’ente previdenziale allorché debba recuperare prestazioni indebite od omissioni contributive nei confronti di soggetti beneficiari di erogazioni previdenziali ed esclude che anche per questo ente valga la disciplina generale valevole per tutti gli altri creditori prevista e disciplinata dal settimo comma dell’art. 545 c.p.c..

   Si osservi che l’originario testo di quest’ultimo articolo, che si ricordi individua e disciplina i crediti impignorabili, si chiudeva con una norma di chiusura contenuta nell’allora u.c., divenuto ora sesto, in forza della quale erano fatte salve le altre limitazioni contenute in altre disposizioni di legge. Disciplina questa all’interno della quale si sussumeva pacificamente anche la disposizione dell’art. 69 l. n. 153/1969 (si v. a titolo esemplificativo sia l’edizione del codice di procedura civile curata da V. Andrioli edita nel 1981 sia l’edizione del codice di procedura civile curata da C. Ferri edita nel 2025, in entrambe si richiama espressamente fra l’altro anche l’art. ult. cit.). Pertanto, l’interpretazione costante e univoca dell’ultimo, ora sesto, comma dell’art. 545 conduceva a ritenere che il regime di impignorabilità delle pensioni e degli assegni di quiescenza non riguardasse l’Inps, stante l’esistenza di una disciplina a carattere speciale valevole solo per le azioni recuperatorie promosse da questo ente nei confronti di fruitori di prestazioni pensionistiche che avessero o indebitamente fruito di queste o avessero omesso il pagamento della contribuzione previdenziale posta a loro carico allorché rivestivano, alternativamente o cumulativamente, la veste di lavoratore autonomo e/o di datore di lavoro.

   La Corte, nella sentenza che si annota, ha esaminato i tre aspetti che secondo il giudice remittente avrebbero potuto condurre a un’espunzione dall’ordinamento dell’art. 69 l. cit., con equiparazione della situazione fatta all’Inps a quella di tutti gli altri componenti il ceto creditorio, giungendo alla conclusione che nessuno dei predicati profili di possibile/probabile illegittimità costituzionale assurgessero al grado di certezza.

   Prima di procedere alla disamina disaggregata, nei limiti dell’odierno scritto, delle motivazioni utilizzate dal Giudice delle Leggi, sembra opportuno ricordare che l’art. 69 è stato introdotto dal legislatore con la legge n. 153/1969 dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 22/1969. Sentenza questa che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 128, comma 2, del r.d.l. n. 1827/1935, conv.to dalla l. n. 1155/1936, nella parte in cui attribuiva all’Inps il diritto a trattenere sulle pensioni l’ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

La Corte ha ritenuto che la norma sottoposta allo scrutinio di costituzionalità non rispondesse al precetto costituzionale dell’art. 38 Cost., comma 2, in quanto col solo limite, non sufficiente, del previo provvedimento giudiziario, conferiva all’ente previdenziale la facoltà di esercitare il diritto di “trattenuta” in via di compensazione sulle pensioni a esso dovute, indiscriminatamente, per qualsiasi titolo e senza limitazione di ammontare, con la possibilità che la pensione rimanesse assorbita dalla trattenuta integralmente o quasi, e per lungo tempo.

   Il legislatore del 1969, intervenendo dopo la Corte costituzionale introduce la norma dell’art. 69 l. cit. che nel rispetto dei parametri individuati nella sentenza n.  22 del 1969, conferma la regola speciale introdotta con l’art. 128 r.d.l. ult. cit., ponendo però alla stessa dei limiti alla misura del recupero, al fine di garantire al pensionato il pagamento della pensione, ancorché in misura ridotta (con riguardo alle indicazioni amministrative, volendo si v. da ultimo la circolare Inps n. 47 del 16.3.2018).

   Riprendendo le fila del ragionamento condotto con riguardo alla sentenza in commento, il primo dei ragionamenti confutatori utilizzati dal Giudice di Legge è quello che si impernia sulla distinzione fra regola generale e regola speciale.

La Corte ha ritenuto che si tratta “del semplice rapporto fra una norma generale, l’art. 545, settimo comma, c.p.c., e una norma speciale i cui tratti peculiari confutano l’idea di una necessaria omologazione alla disciplina codicistica. In particolare, l’art. 69 l. n. 153/1969 rinviene la propria giustificazione nella specificità dei crediti oggetto della normativa, in quanto correlati a un interesse di carattere generale. La prestazione oggetto dei crediti tutelati dalla norma censurata si identifica nel recupero delle omissioni contributive e nella ripetizione degli indebiti previdenziali, che servono a ripristinare risorse di cui è stato privato il sistema pensionistico e che sono necessarie al suo sostentamento. La specificità di tali crediti consiste nel loro correlarsi all’interesse generale alla tutela dell’equilibrio e della sostenibilità del sistema previdenziale solidaristico, al cui tenuta consente la stessa corresponsione delle pensioni, compresa quella del soggetto obbligato” (prg. 8, Considerato in diritto).

   A corroborazione di tale argomento, la Corte ne aggiunge altro frutto dell’esame della posizione fatta al pensionato debitore in seno allo stesso art. 69 e nel successivo art. 52.2 l. n. 88/1989.

La Corte ricorda che il legislatore garantisce una particolare tutela al pensionato obbligato che è tenuto a restituire quanto indebitamente percepito solo in caso di dolo, anche omissivo, e deve corrispondere gli interessi unicamente in ipotesi di dolo commissivo. Da tale constatazione ne discende, secondo il ragionamento utilizzato e con circolarità motivazionale, che il regime in esame “è intriso anche di una funzione deterrente, nell’ambito di una disciplina caratterizzata in generale dall’esigenza di non perdere risorse necessarie ad alimentare lo stesso sistema pensionistico”.

   Il profilo motivazionale appare strutturato e congruo allorché fa leva sulla circostanza che la norma speciale del 1969 tuteli una posizione peculiare che l’ordinamento previdenziale fa all’Inps allorquando lo stesso è chiamato per legge ad accertare l’esistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di un diritto a una prestazione nonché l’esatta individuazione della misura della medesima. L’ente, come noto, non ha disponibilità alcuna, dovendosi limitare ad accertare se esistenti o meno i requisiti di legge necessari e sufficienti per l’accesso e la misura della prestazione richiesta.

Ognun vede che da tale ricostruzione discende all’evidenza la diversità del rapporto obbligatorio instaurato volontariamente nel sistema civilistico da quello che invece è costituito e discende per legge nel microsistema previdenziale.

Il primo rapporto frutto dell’incontro della volontà delle parti, il secondo rapporto frutto di una scelta legislativa all’interno della quale si devono muovere sia le parti del rapporto contributivo (datore lavoro/lavoratore autonomo – ente previdenziale) sia le parti del rapporto previdenziale (lavoratore – ente previdenziale).

Orbene tale strutturale differenza non può che rifluire in sede di recupero da parte dell’Inps delle somme erogate sine titulo al beneficiario di una prestazione previdenziale.

Il recupero di tali somme è un recupero necessitato e non disponibile da parte dell’ente creditore, diversamente da quel che accade in sede di inadempimento dell’ordinaria obbligazione civilistica ove il creditore può in via teorica anche rinunciare al recupero delle somme a lui dovute.

Tale differente posizione colora di sé e giustifica, pertanto anche la diversa regola in tema di misura della prestazione pensionistica oggetto di recupero da parte dell’Inps o da parte di qualsivoglia altro creditore, conducendo a giustificare, senza necessità pare di richiamare il profilo del ripristino delle risorse utilizzabili dall’Inps per erogare con le somme recuperate altre prestazioni ad altri pensionati che ne avrebbero diritto.

Il richiamo all’interesse generale all’equilibrio e alla sostenibilità del sistema pensionistico connesso a una funzione di prevenzione generale (la Corte parla di funzione deterrente che plasma le modalità di recupero dei crediti) sfocia nell’affermazione che la disciplina sub iudice giustifica un bilanciamento di interessi diverso da quello che il legislatore riserva in generale agli altri crediti”.

Come detto prima, non pare necessario, per superare lo scrutinio di legittimità, leggere la norma dell’art. 69, richiamando funzioni general preventive o invocando la necessità della salvaguardia a un equilibrio dei conti pubblici che garantisce la sostenibilità del sistema pensionistico. Richiamo questo che si constata essere stato utilizzato da ultimo dalla corte di Cassazione nell’ordinanza interlocutoria Cass., n. 2585/2026 che riguarda una fattispecie di recupero somme indebitamente erogate a titolo di pensione di anzianità e di applicazione della disciplina legislativa in tema di indebito pensionistico.

Parrebbe sufficiente, più semplicemente e minimalisticamente, osservare che il rapporto obbligatorio che lega l’ente previdenziale e colui che riscuote un beneficio è un rapporto strutturalmente altro e diverso dall’ordinario rapporto obbligatorio che sorge sulla scelta volontaria delle parti e pertanto, in sede di patologia dei due rapporti, appare giuridicamente congrua la scelta legislativa di un doppio sistema. Di tale differenza strutturale è ben consapevole la stessa Corte costituzionale quando in un passo seguente disconosce che vi sia un trattamento privilegiato in favore dell’Inps, in considerazione della constatazione che questo ente può avvalersi della disciplina speciale solo per il recupero dei crediti da indebiti previdenziali od omissioni contributive, ma non per il recupero di altri crediti vantati nei confronti del pensionato. Crediti questi ultimi che invece soggiacciono alla disciplina generale del codice di rito.

   Ciò detto, appare non di meno condividibile l’affermazione a valenza generale che la sostenibilità del sistema pensionistico, parrebbe più opportuno parlare di sistema previdenziale tout court, deve essere innanzitutto assicurata con le risorse interne del medesimo sistema, ovverosia con i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori, siano essi subordinati o autonomi; nonché con la corretta dazione delle prestazioni a chi ne ha diritto e nella misura dovuta. Sostenibilità che, se non garantita con tali risorse interne al sistema, non potrà che essere garantita dalle risorse pubbliche dell’ordinamento nazionale.

In questo quadro di riferimento deve leggersi l’affermazione che si rinviene nella precedente sentenza della Corte costituzionale n. 235/2020, ove è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge della regione Sicilia n. 14/2019, che aveva esteso ai dipendenti della regione, con una clausola di invarianza finanziaria, l’applicazione degli istituti del trattamento pensionistico anticipato di pensione (c.d. “quota 100”) e del finanziamento dell’indennità di fine servizio. Affermazione secondo la quale “la sostenibilità del sistema pensionistico regionale – anch’esso espressione dell’art. 38 Cost., quale norma ispirata dal presupposto per cui detta sostenibilità (ossia l’equilibrio fra spesa previdenziale ed entrate a copertura della stessa) venga assicurata anzitutto all’interno dello stesso sistema, in ragione della contribuzione dei «lavoratori», essendo l’intervento statale ad «integrazione» (prg. 4.7, penultimo periodo, Considerato in diritto).

Il secondo spezzone motivazionale afferisce alla disamina della censura di irragionevolezza intrinseca fatta dal giudice remittente, fondata sull’affermazione che la soglia di impignorabilità prevista dall’art. 545, comma 7 codice di rito è funzionale a garantire ai titolari di pensione un minimo vitale, correlate all’art. 38, comma 2 Costituzione, che risulterebbe irragionevole non rispettare (sull’art. 38, volendo si v. da ultimo: P. Tullini, Il modello italiano di sicurezza sociale: I principi costituzionali, in Previdenza, assistenza e sicurezza sociale, in Le Fonti del diritto italiano, G. Amoroso – V. Di Cerbo – A. Maresca (a cura di), volume coordinato da F. Amendola – D. Calafiore – L. Cavallaro, Milano, Giuffré, 2024, pp. 3 – 44).

  Il richiamato secondo comma dell’art. 38 Costituzione, come rilevato dal Giudice delle Leggi, non parla di “minimo vitale” bensì di “mezzi adeguati” da assicurare al lavoratore in caso di ricorrenza di una delle ipotesi descritte nello stesso testo. “Mezzi adeguati” si aggiunga che sono categoria altra e diversa dei “mezzi necessari per vivere” menzionati nel precedente primo comma da assicurare a una più amplia platea di soggetti individuata con la parola “cittadino” e anche in questa ipotesi qualora sorgano gli elementi della fattispecie individuati dal legislatore costituente.

Tale diverso ambito oggettivo operativo fra primo e secondo comma dell’art. 38 è colto e individuato dalla Corte costituzionale allorché evidenzia che:

  • i mezzi necessari per vivere, sintagma che si rinviene nel primo comma, danno forma al dovere di solidarietà che si impone nel contesto della pubblica assistenza a favore di chi versi in condizioni di indigenza per inabilità allo svolgimento di un’attività lavorativa, a prescindere dall’attività in precedenza svolta o dai servizi resi dallo Stato;
  • l’espressione mezzi adeguati per vivere richiama bisogni più ampi rispetto a quelli strettamente necessari alla sopravvivenza.

Si rilevi che, contrariamente a quanto si legge nell’ordinanza di remissione, non si pone in rotta di collisione con la soluzione accolta nella decisione che si annota, quanto si legge sempre con riferimento all’art. 38 Costituzione nella precedente sentenza della Corte costituzionale n. 506/2002.

In quest’ultima decisione il ragionamento condotto, utilizzando l’art. 38 Costituzione, era funzionale a esaminare altra e diversa fattispecie sottoposta allo scrutinio di costituzionalità, riconoscendosi che il presidio costituzionale del diritto dei pensionati a godere dei mezzi adeguati alle loro esigenze di vita si ispira a criteri di solidarietà sociale e di pubblico interesse a che venga garantita la corresponsione di un minimo, il cui ammontare è ovviamente riservato all’apprezzamento del legislatore. In tale quadro di riferimento, pertanto la Corte riconosceva la legittimità dell’art. 69 che consente a certi enti creditori qualificati di soddisfarsi, nei limiti ivi previsti, sull’intero ammontare della pensione, radicando tale affermazione sulla discrezionalità del legislatore che può selezionare, attraverso un razionale bilanciamento di valori garantiti dalla Costituzione, in ragione della loro causa, i crediti rispetto ai quali la pensione – anche nella parte in cui è volta ad assicurare al pensionato il minimo vitale – è (pro quota dell’intero) pignorabile. E tale esigenza si osservi resta ferma anche in presenza di una disciplina concorrente che riguarda sempre la pignorabilità delle pensioni ma da parte di un creditore non qualificato che ha intrattenuto rapporti economici con il pensionato.

A fronte di tale ricostruzione del significato da assegnare alle espressioni usate nei primi due commi dell’art. 38 Costituzione, condivisibile appare l’approdo al quale è giunta la Corte costituzione.

Approdo che esclude da un verso che la disposizione del settimo comma codice di rito garantisca il minimo vitale e da altro verso che con essa il legislatore della novella del 2022 abbia voluto individuare e consolidare definitivamente e per qualsivoglia fattispecie il paradigma costituzionale dei messi adeguati per vivere, conseguendone pertanto la ragionevole esistenza nell’ordinamento previdenziale e limitatamente ai soggetti individuati e alle fattispecie creditorie anch’esse specificamente e tassativamente individuate della speciale disciplina dettata dall’art. 69 l. cit.

La Corte anche in questa decisione, al pari di quella del 2002, riconosce al legislatore “un’ampia discrezionalità nell’individuazione della soglia che garantisce i mezzi adeguati alle esigenze di vita, essendo chiamato a operare un complesso bilanciamento di interessi, che risente, ovviamente, del tipo di interessi implicati”.

Infine, la Corte confuta il terzo degli ultimi profili argomentativi prospettati dal giudice di merito remittente, escludendo che l’art. 69 l. n. 153/1969, derogando alla disposizione del settimo comma dell’art. 545 c.p.c. sfoci in una violazione sempre dell’art. 38 Costituzione e ciò in quanto:

  1. la soglia di impignorabilità fissata nel codice di rito non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, imposta dall’art. 38, comma 2 Cost.;
  2. il peculiare bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore con il cit. art. 69 si collega al rilievo attribuito all’interesse generale all’equilibrio e alla stabilità del sistema pensionistico.

  Il Giudice delle Leggi, al pari di quel che accaduto con il primo spezzone motivazionale, chiude il proprio ragionamento, utilizzando anche il richiamo all’interesse generale all’equilibrio e alla stabilità del sistema pensionistico.

Come precedentemente osservato, non pare che il richiamo effettuato sia necessitato per la disamina della fattispecie e il superamento dello scrutinio di costituzionalità. Certamente in un sistema a ripartizione quale è il nostro dal recupero delle somme indebitamente erogate ne discende l’effetto economico che l’ente previdenziale rientra nella disponibilità di risorse da destinare per il pagamento di prestazioni previdenziali in favore di altri lavoratori, ma tale effetto non è che la conseguenza dell’applicazione di una regola speciale che disciplina il rapporto peculiare di debito/credito intercorrente fra ente previdenziale e soggetto beneficiario della prestazione.

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