Notifica dell’atto impositivo al contribuente trasferitosi all’estero

La Redazione
24 Aprile 2026

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari ha accolto il ricorso di un contribuente trasferitosi all’estero, ribadendo un principio centrale in materia di notifiche fiscali: spetta all’ente impositore verificare l’effettiva residenza del destinatario dell’atto, soprattutto quando il trasferimento sia stato regolarmente comunicato all’anagrafe.

Una sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari del 23 febbraio 2026, depositata il 12 marzo, ha accolto il ricorso di un contribuente ribadendo, in tema di notifica dell’atto impositivo presso il domicilio di quest’ultimo, l’onere dell’Ente impositore di verificare l'effettiva residenza del contribuente trasferitosi all’estero.

Questi i principi affermati dalla Corte.

1- La l. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), all'art. 6, rubricato «Conoscenza degli atti e semplificazione», prescrive che gli atti a carico del contribuente vengono notificati «nel luogo di effettivo domicilio». La notifica effettuata all'indirizzo risultante dal PRA in virtù della "normativa speciale" è nulla poiché in caso di cambio di residenza tempestivamente comunicato all'anagrafe comunale prevale quest'ultimo e l'eventuale inadempimento della PA nell'aggiornamento dei dati non può certamente gravare sul contribuente.

2- In tema di notifica degli irreperibili assoluti, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 60, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale" (Ord. Cass., sez. trib., 11 gennaio 2024, n. 1172; Cass., sez. trib., 26 novembre 20221, n. 36766).

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