Pensione di reversibilità e assegno divorzile: esclusione del diritto del secondo coniuge privo di attribuzione economica

La Redazione
27 Aprile 2026

La decisione affronta il riconoscimento della pensione di reversibilità in presenza di più coniugi divorziati, chiarendo i presupposti richiesti dall’art. 9, l. n. 898/1970 e l’incidenza dell’assenza di assegno divorzile in capo al secondo coniuge.

In tema di pensione di reversibilità, ai sensi dell’art. 9, comma 2, l. n. 898/1970, il diritto dell’ex coniuge presuppone la titolarità attuale e concreta dell’assegno divorzile, la mancata contrazione di nuove nozze e l’anteriorità del rapporto pensionistico rispetto al divorzio. In difetto di prova dell’attribuzione dell’assegno divorzile in favore del secondo coniuge, a seguito di definizione del giudizio di divorzio priva di statuizioni economiche, deve escludersi ogni diritto di quest’ultimo alla reversibilità, spettando l’intero trattamento al primo coniuge beneficiario dell’assegno.

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