Pensione di reversibilità e assegno divorzile: esclusione del diritto del secondo coniuge privo di attribuzione economica
27 Aprile 2026
In tema di pensione di reversibilità, ai sensi dell’art. 9, comma 2, l. n. 898/1970, il diritto dell’ex coniuge presuppone la titolarità attuale e concreta dell’assegno divorzile, la mancata contrazione di nuove nozze e l’anteriorità del rapporto pensionistico rispetto al divorzio. In difetto di prova dell’attribuzione dell’assegno divorzile in favore del secondo coniuge, a seguito di definizione del giudizio di divorzio priva di statuizioni economiche, deve escludersi ogni diritto di quest’ultimo alla reversibilità, spettando l’intero trattamento al primo coniuge beneficiario dell’assegno. |