Quando è necessario procedere all’estrazione a sorte delle quote nel giudizio di divisione ereditaria?

27 Aprile 2026

La Corte d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, avrebbe dovuto assegnare le quote – risultate diseguali – secondo il progetto divisionale oggetto di contestazione, anziché procedere all’attribuzione dei lotti mediante sorteggio?

Massima

L'estrazione a sorte nella divisione, quale garanzia contro ogni possibile favoritismo, è prevista dalla legge (art. 729 c.c.) solo per l'assegnazione dei lotti, nell'ipotesi in cui questi siano equivalenti, mentre la scelta del criterio da adottare per attuare la divisione in caso di contestazioni, al pari della soluzione delle altre questioni che possano insorgere nel corso del processo, è devoluta al potere decisorio del giudice, il quale deve stabilire le modalità della divisione dopo aver valutato gli inconvenienti e l'idoneità delle soluzioni proposte, rifacendosi, ove funzionale a quest’ultima esigenza, ad apposito progetto predisposto da c.t.u.

Il caso

Una signora convenne in giudizio alcuni parenti, quali eredi legittimi della di lei madre, per ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie da quest’ultima effettuata in favore dei convenuti, con conseguente divisione giudiziale della massa ereditaria.

Nella costituzione delle parti convenute, una delle quali proponeva anche domanda riconvenzionale di riduzione per lesione della quota di legittima, il giudice adito provvide a disporre apposita CTU al fine della ricostruzione dei beni facenti parte dell’asse ereditario, con relativa determinazione delle quote e l’approntamento di un conseguente progetto di divisione.

Il giudice adito accolse entrambe le domande di riduzione e, stante la presenza di contestazioni tra le parti e, quindi, l’impossibilità di addivenire ad una divisione consensuale, dispose con sentenza lo scioglimento della comunione ereditaria, procedendo all’attribuzione delle quote sulla scorta del predisposto progetto di divisione. 

Decidendo sul gravame formulato dall’originaria attrice, la Corte di appello confermava la decisione di primo grado, ritenendo che, nella fattispecie, sussistessero tutte le condizioni per far luogo in via giudiziale alla divisione ereditaria e per assegnare le quote tra i condividenti in base al progetto di divisione.

L’appellante proponeva ricorso per cassazione sulla scorta di quattro motivi, resistito solo da due intimati.   

La questione

La questione centrale sottoposta ed affrontata dalla Corte di cassazione nella pronuncia qui in commento può così compendiarsi: era tenuta la Corte di appello (confermando la statuizione di prime cure) ad attribuire le quote – risultate diseguali - secondo il predisposto progetto di divisione che era stato fatto oggetto di contestazione, anziché procedere all’attribuzione dei lotti mediante sorteggio? 

Le soluzioni giuridiche

Con l’ordinanza in commento la Corte di cassazione ha risposto positivamente stabilendo innanzitutto che, nel caso di specie, erano presenti le condizioni per l’instaurazione – ai sensi dell’art. 789 c.p.c. - della fase contenziosa per effetto delle contestazioni insorte tra le parti e che il giudice aveva legittimamente attribuito le quote in conformità al progetto di divisione, poiché le quote da attribuire erano diseguali, senza che, per procedere a quest’ultima operazione decisoria, occorresse attendere l’intervento del passaggio in giudicato della sentenza che aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, pur essendo state sollevate contestazioni al riguardo.

Osservazioni

L’ordinanza in discorso ha risolto la suddetta questione rifacendosi al pregresso corso della stessa giurisprudenza di legittimità e ai puntuali principi dalla stessa affermati, rigettando il ricorso con il quale era stato sostenuto che, in caso di contestazione, il giudice avrebbe dovuto procedere all’assegnazione delle quote mediante sorteggio, così imputando allo stesso l’errore di aver dato seguito alla loro attribuzione diretta secondo il progetto di divisione che era stato contestato.

È stato innanzitutto ribadito che nel procedimento di scioglimento della comunione, la presenza di una o più contestazioni, seppure limitata alla formazione delle quote e avanzata anche da uno solo dei compartecipi, ma non recepita dagli altri, impedisce per ciò solo di definire il giudizio divisorio con ordinanza non impugnabile, ricollegando l'art. 789, comma 3, c.c., l'effetto divisorio o alla natura ricognitiva del giudice in ipotesi di mancanza di contestazioni, o all'esercizio del potere decisorio nelle forme di cui all'art. 187 c.p.c.

È stato, poi, puntualizzato  - ed è questo il criterio generale da osservare - che, in materia di divisione ereditaria, l'art. 729 c.c. prevede che se solo nel caso in cui le porzioni siano uguali vanno assegnate per sorteggio, mentre per quelle diseguali si procede mediante attribuzione diretta. Tuttavia, la stessa giurisprudenza della S.C. ha precisato che il criterio dell'estrazione a sorte previsto dalla citata norma di legge, nell’ipotesi di  uguaglianza di quote, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è, pertanto, derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità.

Ciò implica, quindi, che il criterio dell’estrazione a sorte di regola applicabile nel caso di attribuzione di quote eguali non rappresenta un criterio inderogabile in presenza dei fattori appena poc’anzi indicati. Nella fattispecie, peraltro, era necessario procedere all’attribuzione diretta – mediante sentenza - di quote diseguali (con necessità del computo degli appositi conguagli in sede di assegnazione), ragion per cui non sussistevano proprio le condizioni per far luogo all’estrazione a sorte dei lotti individuati nel progetto divisorio.

È, inoltre, importante rimarcare che nel procedimento di scioglimento della comunione, ove si proceda mediante attribuzione diretta delle quote ai condividenti (eventualità verificatasi nella controversia oggetto di esame nella pronuncia in discorso), non occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza che definisca le contestazioni insorte rispetto al progetto di divisione, giacché in tal caso, diversamente dall'ipotesi di assegnazione con sorteggio, la formazione delle parti e la loro distribuzione sono distinguibili solo dal punto di vista logico, mentre, sul piano operativo, rappresentano due aspetti di una medesima operazione, essendo la porzione formata in funzione del condividente cui va attribuita.

Tanto conduce alla rilevante conseguenza che la sentenza risolutiva delle contestazioni sul progetto e contenente l'assegnazione dei beni ai condividenti – pur se, per l’appunto, non diventata definitiva a seguito del suo passaggio in giudicato -   costituisce immediato titolo esecutivo, con la conseguenza che ciascuno di costoro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma ha anche la potestà di esercitarne tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, compresa quella diretta ad ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota del condividente che, in conseguenza della compiuta divisione, non abbia più nessun titolo idoneo a giustificarne l'ulteriore detenzione.

È opportuno, infine, chiarire che nella divisione di comunione ereditaria con parità di quote, qualora alcuni dei condividenti vogliano mantenere la comunione con riferimento alle quote loro spettanti, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere, ai sensi dell'art. 729 c.c., un'ipotesi di porzioni diseguali, con conseguente impossibilità di procedere all'assegnazione delle quote mediante sorteggio e necessità, quindi, di disporre l'attribuzione delle stesse da parte del giudice, atteso che l'alterazione dell'originaria uguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte.

Riferimenti

Bergamo E., Appunti su estrazione a sorte ex art. 729 c.c. e derogabilità,in Giur. it., 2005, 12, 2267 e ss.

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