La Tabella Unica Nazionale come parametro dell’equità nella liquidazione del danno non patrimoniale
27 Aprile 2026
Massima In tema di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute, la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) emanata con d.p.r. n. 12/2025, pur trovando applicazione diretta solo per i sinistri verificatisi dopo il 5 marzo 2025, può essere impiegata, per i fatti anteriori, in via indiretta quale parametro privilegiato di concretizzazione dell’equità ex artt. 1226 e 2056 c.c.; il giudice può discostarsene – anche reputando di applicare tabelle di elaborazione pretoria – solo in presenza di circostanze del tutto peculiari e con motivazione puntuale e rafforzata. Il caso La pronuncia in commento si colloca nell’ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale introdotto dall’art. 363‑bis c.p.c., attivato dal Tribunale di Milano e dichiarato ammissibile dal Primo Presidente della Corte di cassazione, il quale, ravvisata la ricorrenza dei presupposti normativi, ha rimesso la questione alla Terza Sezione civile per la decisione in funzione nomofilattica. Il giudizio a quo trae origine da una domanda di risarcimento del danno proposta a seguito di un sinistro stradale verificatosi in data 20 febbraio 2021, nel quale il danneggiato riportava lesioni personali di particolare gravità, successivamente accertate nella misura del 35% di invalidità permanente, oltre a prolungati periodi di inabilità temporanea e a ulteriori pregiudizi non patrimoniali dedotti anche nella loro proiezione dinamico‑relazionale. Il danneggiato adiva il Tribunale di Milano convenendo in giudizio il proprietario‑conducente del veicolo ritenuto responsabile e la relativa compagnia assicuratrice, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificando la pretesa in complessivi euro 235.215,65 e invocando l’applicazione delle Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, nella versione aggiornata, con richiesta di personalizzazione nella misura massima ivi prevista. La compagnia assicuratrice, costituendosi in giudizio, contestava l’entità dei postumi permanenti, stimandoli in misura inferiore, deduceva un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30% e negava la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della personalizzazione del danno, ritenendo congruo l’importo già corrisposto a titolo risarcitorio. Nel giudizio interveniva, altresì, la società datrice di lavoro del danneggiato, che chiedeva il ristoro dei danni subiti in conseguenza dell’assenza del dipendente e della necessità di procedere alla sua sostituzione temporanea. Nel corso del processo, il Tribunale di Milano rilevava come la sopravvenuta entrata in vigore, il 5 marzo 2025, del d.p.r. n. 12/2025 – recante l’approvazione della Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico da lesioni macropermanenti – imponesse di affrontare il problema dell’individuazione del criterio tabellare applicabile ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di sinistro verificatosi in data anteriore alla sua entrata in vigore. Il giudice evidenziava, in particolare, che l’adozione dell’uno o dell’altro parametro avrebbe condotto, a parità di presupposti, a esiti liquidatori sensibilmente divergenti, quantificando in oltre euro 21.500 la differenza tra la liquidazione derivante dall’applicazione delle Tabelle milanesi e quella risultante dall’applicazione della Tabella Unica Nazionale. Ritenendo che la questione avesse natura esclusivamente giuridica, non fosse stata ancora risolta dalla giurisprudenza di legittimità con una pronuncia di principio, presentasse gravi difficoltà interpretative e fosse suscettibile di porsi in un numero considerevole di controversie, il Tribunale di Milano sollevava rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363‑bis c.p.c., formulando quesiti diretti a chiarire se, nei giudizi aventi ad oggetto la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti derivanti da sinistri verificatisi anteriormente al 5 marzo 2025, il giudice dovesse continuare ad applicare le Tabelle di Milano quale parametro consolidato dell’equità, ovvero fosse tenuto ad applicare la Tabella Unica Nazionale, oppure potesse scegliere tra i due criteri con adeguata motivazione. La questione La Corte di cassazione, investita della questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., ha affrontato il problema dell’individuazione del criterio applicabile per la liquidazione del danno biologico da lesioni macropermanenti derivanti da sinistro stradale verificatosi anteriormente all’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), adottata con d.p.r. n. 12/2025 ed entrata in vigore il 5 marzo 2025. Le soluzioni giuridiche La Corte ha anzitutto escluso che la T.U.N. possa trovare applicazione diretta retroattiva, evidenziando come tanto l’art. 1, comma 18, della legge n. 124/2017 (c.d. legge «Concorrenza») quanto l’art. 5 del d.p.r. n. 12/2025 delimitino espressamente l’ambito temporale di efficacia della tabella ai soli sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore. Tale previsione è stata ritenuta coerente con la ratio legislativa di razionalizzazione dei costi del sistema assicurativo e con l’esigenza di consentire agli operatori un adeguamento progressivo alle nuove soglie risarcitorie. Parimenti, la Corte ha escluso che possa farsi luogo a un’applicazione retroattiva della T.U.N. mediante il ricorso all’analogia iuris, osservando che la liquidazione del danno non patrimoniale è già compiutamente regolata, sul piano dei principi, dagli artt. 1226 e 2056 c.c., che attribuiscono al giudice un potere-dovere di valutazione equitativa. Non ricorre, pertanto, alcuna lacuna normativa idonea a giustificare l’attivazione del meccanismo analogico. Muovendo da tali premesse, la Corte ha ricostruito il fondamento ontologicamente equitativo del giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale, chiarendo che l’equità integrativa non si pone in contrasto con il diritto, ma costituisce essa stessa una regola giuridica, destinata a operare in forza di un espresso mandato legislativo. In tale contesto, le tabelle di liquidazione – tanto quelle di origine pretoria quanto quelle di fonte normativa – rappresentano strumenti di concretizzazione del principio di equità e di garanzia della parità di trattamento, senza esaurirne il contenuto. In questa prospettiva, la Corte ha valorizzato la natura e la funzione della T.U.N., ritenendo che essa, pur non applicabile direttamente ai fatti anteriori al 5 marzo 2025, possa essere utilizzata in via indiretta quale parametro di riferimento della valutazione equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Tale utilizzo indiretto non si risolve in un’applicazione analogica della disciplina, ma nell’impiego di un criterio idoneo a orientare la discrezionalità giudiziale nella determinazione del quantum debeatur. La Corte ha evidenziato che la T.U.N. presenta caratteristiche strutturali del tutto omogenee rispetto alle principali tabelle di elaborazione pretoria, segnatamente quelle predisposte dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, fondandosi anch’essa su un sistema «a punto variabile», con riduzione del valore del punto in funzione dell’età del danneggiato e incremento più che proporzionale in relazione alla percentuale di invalidità permanente. Tale meccanismo è stato ritenuto coerente con i criteri metodologici ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Sotto il profilo sistematico, la Corte ha ulteriormente rilevato che la derivazione normativa della T.U.N. conferisce alla stessa una particolare idoneità a garantire uniformità e parità di trattamento su base nazionale, costituendo espressione della criteriologia più aggiornata disponibile al momento della decisione. In tale senso, la T.U.N. è stata qualificata come parametro privilegiato dell’equità, rispetto al quale non è possibile affermare, in astratto, una preferenza per le tabelle di origine pretoria. La Corte ha, tuttavia, precisato che l’adozione dei parametri della T.U.N. non esonera il giudice dall’onere di motivare la liquidazione in rapporto alle peculiarità del caso concreto. L’equità, infatti, non si esaurisce nell’adesione a un parametro convenzionale, ma si realizza attraverso una motivazione che dia conto delle circostanze fattuali valorizzate ai fini della determinazione del risarcimento. Ne discende che una mera applicazione automatica degli importi previsti dalla T.U.N. non può ritenersi, di per sé, sufficiente a soddisfare il principio di integralità del risarcimento. Con particolare rigore, la Corte ha affermato che lo scostamento dai parametri della T.U.N. è consentito solo in presenza di circostanze del tutto peculiari del caso concreto, che rendano inadeguata, ai fini dell’equità, l’applicazione del parametro normativo, e deve essere sorretto da una motivazione puntuale e specifica. Tale onere motivazionale risulta ancor più stringente nei casi in cui la fattispecie rientri, ratione materiae, nell’ambito oggettivo di disciplina della T.U.N. Quanto ai diversi gradi di giudizio, la Corte ha infine chiarito che nei giudizi di primo grado la T.U.N. rientra tra gli strumenti disponibili per l’esercizio dell’equità per ogni liquidazione effettuata dopo il 5 marzo 2025, indipendentemente dalla data del sinistro. Nei giudizi di appello e di cassazione, invece, l’applicazione della T.U.N. è preclusa qualora si sia formato un giudicato interno sul criterio di liquidazione adottato, salvo che l’impugnazione abbia investito proprio la conformità del criterio prescelto all’art. 1226 c.c. Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui la Tabella Unica Nazionale costituisce parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme agli artt. 1226e 2056 c.c., trovando applicazione generalizzata in via indiretta, come parametro del potere equitativo del giudice, anche con riferimento a sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025, restando consentito il discostamento solo in presenza di circostanze del tutto peculiari e adeguatamente motivate. Osservazioni La pronuncia in commento segna un passaggio di particolare rilievo non solo sul piano della liquidazione del danno non patrimoniale, ma soprattutto sotto il profilo processuale, poiché chiarisce in modo sistematico come la sopravvenienza della Tabella Unica Nazionale si innesti nelle regole di devoluzione proprie del giudizio civile, ridefinendo il rapporto tra parametro di liquidazione, giudicato interno e preclusioni. Il contributo maggiormente innovativo della decisione risiede, infatti, nell’avere «processualizzato» la questione della T.U.N., sottraendola a una lettura esclusivamente sostanziale o intertemporale. La Corte chiarisce che la Tabella Unica Nazionale non opera come un meccanismo di aggiornamento automatico dei criteri liquidatori, ma come un parametro giuridicamente rilevante solo ove la relativa questione sia ancora devoluta al giudice. In tal senso, il criterio tabellare non è trattato come un mero strumento di quantificazione, bensì come parte integrante del giudizio equitativo ex art. 1226 c.c., la cui scelta è suscettibile di formare giudicato interno. Da questa impostazione discende una rilevante conseguenza in termini di preclusioni. Se il giudice di primo grado ha liquidato il danno sulla base di tabelle pretorie e l’impugnazione non investe specificamente la correttezza di tale scelta come parametro dell’equità, la questione resta coperta da giudicato interno, con la conseguenza che la T.U.N. non può essere introdotta in appello come nuovo criterio liquidatorio. La Corte esclude così che la sopravvenienza della tabella normativa consenta una riapertura automatica del thema decidendum, riaffermando la centralità del principio dispositivo e delle regole di devoluzione. Specularmente, viene valorizzata la corretta tecnica di impugnazione. Solo la censura che investa direttamente la conformità del criterio adottato ai canoni dell’art. 1226 c.c., e non la sola misura del quantum, mantiene aperta la questione sul parametro di liquidazione e consente l’ingresso della T.U.N. nel giudizio di appello e, nei limiti della quaestio iuris, anche in cassazione. In questo senso, la T.U.N. diventa una vera e propria variabile processuale, la cui utilizzabilità dipende dall’ampiezza e dalla precisione delle doglianze articolate dalla parte. La decisione offre così un’indicazione agli operatori: la scelta del criterio tabellare non è neutra né accessoria, ma costituisce un segmento autonomo del giudizio equitativo, destinato a produrre effetti preclusivi se non adeguatamente contestato. Ne discende una responsabilizzazione delle parti nella costruzione dell’atto di impugnazione, chiamate a distinguere consapevolmente tra censura sul quantum e censura sul parametro, pena la definitiva cristallizzazione della scelta compiuta dal primo giudice. Anche per il giudice di merito la pronuncia presenta rilevanti implicazioni operative. La motivazione sulla liquidazione del danno non può più limitarsi a indicare il parametro utilizzato, ma deve rendere esplicite le ragioni della sua adozione in termini di conformità all’equità, proprio perché tale scelta è idonea a formare giudicato. In questa prospettiva, il raccordo tra equità sostanziale e regole processuali di stabilizzazione della decisione emerge come uno dei tratti qualificanti dell’arresto in esame. La T.U.N., dunque, non opera come «aggiornamento automatico» del parametro – come spesso accade, nella prassi, quando si invocano tabelle sopravvenute – ma come parametro utilizzabile solo se la controversia resta aperta sul punto della scelta del criterio. Il dato processuale prevale sul dato (pur rilevantissimo) di politica del diritto: la «nuova tabella» entra nel giudizio non perché esiste, ma perché la parte (o il giudice, nei limiti consentiti) ha ancora titolo per rimettere in discussione il criterio. In definitiva, la sentenza n. 8630/2026 non si limita a risolvere il problema dell’efficacia temporale della Tabella Unica Nazionale, ma chiarisce che la sua incidenza sull’attività giudiziale è mediata e governata dalle regole del processo. Il centro di gravità si sposta così dal «se» applicare la T.U.N. al «quando» e «come» essa possa essere fatta valere nel giudizio, riaffermando che anche nella materia della liquidazione del danno non patrimoniale è il processo, e non la sola evoluzione dei parametri sostanziali, a determinare i confini effettivi della decisione. Sul piano operativo, la decisione impone a difensori e giudici un approccio più consapevole e strutturato alla liquidazione del danno. Per le parti, diventa essenziale allegare e argomentare sin dall’atto introduttivo la scelta del criterio equitativo, evitando che la questione resti sullo sfondo come mero dato numerico, con il rischio di preclusioni in sede di impugnazione. Per il giudice, la motivazione sulla liquidazione del danno non può più limitarsi all’indicazione del parametro applicato, ma deve esplicitare le ragioni per cui quel criterio, e non un altro, consente di realizzare in concreto l’equità del caso. È proprio sotto tale profilo che la scelta della Corte solleva, in chiave critica, un primo interrogativo: la soluzione sembra perseguire uniformità e prevedibilità attraverso l’equità «guidata», ma lo fa affidando il risultato non a una regola transitoria lineare, bensì a una combinazione di oneri di impugnazione e motivazione rafforzata. Ne consegue che la distinzione tra applicazione diretta e indiretta, pur concettualmente coerente, rischia di dissolversi nella prassi, producendo una vincolatività di fatto della T.U.N. (parametro «privilegiato» dal quale è oneroso discostarsi). Il punto critico, sul piano processuale, è che tale vincolatività attenuata si accompagna a una «selezione» delle controversie sulla base delle preclusioni: casi identici potrebbero avere esiti diversi non (solo) per la diversità delle circostanze di merito, ma per la diversa architettura delle impugnazioni e per il differente timing con cui la questione sul parametro è stata introdotta o omessa. Il rischio è che l’uniformità, perseguita come obiettivo sistemico, venga realizzata in modo non omogeneo proprio perché filtrata dalla tecnica processuale. Un secondo profilo critico riguarda la tensione, tutta processuale, tra «criterio» e «quantum». La Corte richiede che la parte, per riaprire il tema della T.U.N., colpisca la scelta del parametro come vizio di violazione dell’art. 1226 c.c. Ne consegue che la redazione dei motivi di appello (e, in parte, di ricorso) deve diventare più sofisticata: non basta contestare importi, percentuali, personalizzazione; occorre costruire un motivo che faccia emergere una quaestio iuris sulla correttezza del criterio equitativo. Questo innalza la soglia tecnica dell’impugnazione e può generare, nella prassi, un incremento di contenzioso «sulla qualificazione delle censure» (se motivo sul quantum o sul criterio), con possibili esiti di inammissibilità o di improcedibilità sostanziale per errata devoluzione. In breve: la T.U.N. potrebbe non solo orientare i risarcimenti, ma anche la scrittura processuale e, dunque, l’accesso effettivo al sindacato del giudice del gravame. In terzo luogo, la scelta della Corte accentua la centralità della motivazione non solo come garanzia sostanziale, ma come strumento di controllo processuale. La decisione insiste sul fatto che l’equità «si realizza attraverso la motivazione»: ciò significa che la tenuta dell’impianto, specie nei casi di discostamento dalla T.U.N., sarà misurata soprattutto sulla qualità argomentativa. Anche questo aspetto potrebbe creare profili di criticità, atteso che la fase transitoria – al di là ed al difuori del testo normativo - potrebbe rischiare di divenire terreno di oscillazioni interpretative proprio perché l’uniformità è affidata a una sedimentazione ex post della prassi motivazionale, più che a un criterio cogente ex ante. Sul piano processuale, ciò può tradursi in un contenzioso “di motivazione” (motivazione sufficiente/insufficiente; specifica/non specifica; puntuale/non puntuale), con inevitabile ampliamento del sindacato sull’applicazione dell’art. 1226 c.c. e con il rischio di creare una zona grigia ad alta litigiosità tecnico‑argomentativa. In altri termini, solo il tempo ci consentirà di verificare se questa soluzione giurisprudenziale riuscirà effettivamente a stabilizzare la prassi applicativa o se, al contrario, finirà per spostare il baricentro del contenzioso dal tema dell’efficacia temporale a quello, non meno complesso, del controllo sulla razionalità e congruità della motivazione equitativa. In questo senso, la pronuncia non chiude definitivamente il «cantiere» aperto dall’introduzione della Tabella Unica Nazionale, ma inaugura una nuova fase nella quale l’equilibrio tra uniformità risarcitoria e individualizzazione del pregiudizio sarà rimesso, in larga misura, alla capacità del sistema giudiziario di governare coerentemente l’equità nel tempo. |