Assegno divorzile e ripetibilità delle somme: limiti alla condictio indebiti in caso di rideterminazione

La Redazione
28 Aprile 2026

Nel giudizio divorzile, se l’assegno ha natura solo perequativo‑compensativa e non assistenziale, la sua riduzione retroattiva consente la ripetizione delle somme eccedenti originariamente corrisposte, in quanto non destinate a bisogni primari dell’avente diritto.

In tema di assegno divorzile, il principio di irripetibilità delle somme versate trova applicazione solo quando la rideterminazione al ribasso incide su importi modesti destinati a soddisfare bisogni essenziali del coniuge economicamente più debole. Quando, invece, l’assegno è riconosciuto esclusivamente con funzione perequativo‑compensativa, a ristoro del sacrificio delle aspettative professionali, e la riduzione avviene all’esito di una più approfondita valutazione delle condizioni delle parti, le somme eccedenti risultano ripetibili, operando la regola generale della condictio indebiti.

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