Giudizio costituzionale, ampliamento dei soggetti legittimati all’intervento e processo penaleFonte: Delibera 12 marzo 2026.pdf
27 Aprile 2026
Sulla base delle norme integrative sinora vigenti, potevano partecipare al procedimento soltanto le parti del giudizio in cui la questione era stata sollevata, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e ai soli soggetti che avessero un interesse «diretto e immediato al rapporto dedotto» in quello specifico giudizio. La Delibera amplia la platea dei soggetti legittimati a intervenire nei procedimenti sulla legittimità costituzionale delle leggi introdotti dai giudici comuni. In particolare, l’art. 1 prevede l’aggiunta, all’art. 4, riguardante gli «interventi in giudizio», del comma quarto, secondo il quale la Corte puo' autorizzare l'intervento delle parti di altri giudizi nei quali debba essere applicata la disposizione censurata, purchè in quel diverso giudizio almeno una delle parti abbia gia' formulato una eccezione di illegittimita' costituzionale concernente la medesima disposizione e, per qualsiasi ragione, il giudice abbia ritenuto di non rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ovvero non si sia ancora pronunciato sull’eccezione. Tale modifica - che entrerà in vigore allo scadere del quindicesimo giorno dalla pubblicazione della Delibera in Gazzetta Ufficiale, e dunque il prossimo 8 maggio – porrà, rispetto al processo penale, la questione del possibile intervento non solo degli avvocati, ma anche dei pubblici ministeri, ponendo al centro del dibattito l’ammissibilità dell’intervento della parte pubblica nel giudizio di legittimità in via incidentale. Il problema ha tardato molti anni ad emergere specificamente nella giurisprudenza costituzionale, la quale, in una delle sue prime decisioni, parve dare allo stesso una risposta affermativa, seguendo quella che a molti era sembrata la soluzione più lineare e quasi scontata. Essa sostenne infatti che «devono ritenersi parti nel giudizio di costituzionalità delle leggi i soggetti processuali ai quali deve essere notificata l’ordinanza di rimessione, quando non ne sia data lettura nel pubblico dibattimento» (Corte cost., ord. 5 dicembre 1956, s.n., relativa alla sent. 26 gennaio 1957, n. 30)». Nonostante tale apertura, la Corte costituzionale sembra, ad oggi, ormai consolidata nell'escludere l'ammissibilità dell'intervento della parte pubblica nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, ribadendo affermazioni già espresse e portando anche qualche nuova argomentazione. Segnatamente, la Corte, in una delle più recenti pronunce sul tema, nel richiamarsi ai propri precedenti, ricorda le limitazioni derivanti dalla normativa vigente, nonché le peculiarità del ruolo del pubblico ministero, che non consentono una sua assimilazione alla posizione delle parti. Essa prende anche specificamente in esame quanto previsto dal «nuovo» art. 111 Cost. e dal principio di parità delle armi tra accusa e difesa, sia con riguardo più propriamente al processo penale, sia a quello costituzionale. Per il primo il principio non comporta, a giudizio della Corte, un’identità di poteri processuali, potendo un diverso trattamento essere giustificato, nei limiti della ragionevolezza, da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia ed in considerazione della peculiare posizione del pubblico ministero. Con riguardo al processo costituzionale ed in ragione delle sue specificità, lo stesso principio non impone necessariamente che al pubblico ministero debbano essere riconosciuti gli stessi poteri delle parti private, per cui non appare irragionevole l’esclusione del primo dalla possibilità di costituirsi davanti alla Corte costituzionale (Corte cost., ord., 6 ottobre 2009, s.n., allegata alla sent. 19 ottobre 2009, n. 262, in Foro it., 2009, I, 2874, con osservazione di Romboli). Vero è, d’altra parte, che la dottrina ha, da tempo, sollecitato una rivisitazione di tale impostazione. Si è infatti evidenziato come una lettura della normativa relativa al contraddittorio davanti alla Corte costituzionale per i giudizi sulle leggi in via incidentale, nel senso di escludere la possibilità di costituirsi o comunque di intervenire da parte del pubblico ministero presente nel giudizio a quo, dovrebbe ritenersi una «anomalia», dal momento che parrebbe assai strano che, nel momento in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale di una norma sorta nel processo principale, quello non potesse esprimere la sua posizione, concludendone che «particolarmente se il giudizio a quo è un processo penale, nel quale il ruolo della parte pubblica è fondamentale, tale impossibile costituzione va pertanto ritenuta una grave lacuna dell’ordinamento, da colmare al più presto». E' questo, dunque, lo sfondo nel quale si colloca la modifica delle norme processuali della Corte costituzionale. |