Ascolto del minore e limiti al rinnovo in appello
29 Aprile 2026
Nei procedimenti minorili, il giudice che deve adottare provvedimenti sul minore è tenuto ad ascoltarlo, se capace di discernimento, salvo che l’audizione sia contraria al suo interesse o manifestamente superflua; quando il minore ha meno di dodici anni e vi è istanza espressa, il giudice deve motivare, a pena di nullità, la valutazione sulla sua capacità di esprimere opinioni, con argomentazione tanto più puntuale quanto più si avvicina all’età dell’ascolto obbligatorio. L’audizione non è adempimento automatico in appello o nelle fasi di modifica: il diniego di rinnovo può essere anche implicito, specie se il minore abbia già dichiarato di non voler mutare il regime di visita e non emergano elementi in contrasto con il suo interesse. |