Ascolto del minore e limiti al rinnovo in appello

La Redazione
29 Aprile 2026

Nei procedimenti relativi ai minori, il giudice deve ascoltare il minore capace di discernimento, salvo che l’audizione sia contraria al suo interesse o manifestamente superflua; il rinnovo dell’ascolto nei gradi successivi non è automatico e può essere implicitamente escluso. 

Nei procedimenti minorili, il giudice che deve adottare provvedimenti sul minore è tenuto ad ascoltarlo, se capace di discernimento, salvo che l’audizione sia contraria al suo interesse o manifestamente superflua; quando il minore ha meno di dodici anni e vi è istanza espressa, il giudice deve motivare, a pena di nullità, la valutazione sulla sua capacità di esprimere opinioni, con argomentazione tanto più puntuale quanto più si avvicina all’età dell’ascolto obbligatorio. L’audizione non è adempimento automatico in appello o nelle fasi di modifica: il diniego di rinnovo può essere anche implicito, specie se il minore abbia già dichiarato di non voler mutare il regime di visita e non emergano elementi in contrasto con il suo interesse. 

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