Assegno estero e ordine pubblico

La Redazione
30 Aprile 2026

Nel riconoscimento di sentenze straniere ex l. 218/1995, l’assegno di mantenimento stabilito in misura legale proporzionata al reddito non viola l’ordine pubblico se garantisce adeguata tutela ai figli minori e non incide su diritti fondamentali, trattandosi di profili patrimoniali disponibili.

Nei procedimenti di riconoscimento di sentenze straniere aventi ad oggetto obblighi di mantenimento, il giudice italiano non può negare efficacia alla decisione estera se non quando il suo contenuto contrasti con l’ordine pubblico, dovendo il controllo limitarsi al solo decisum ed escludendo ogni riesame del merito, in coerenza con il favor per la circolazione delle decisioni straniere. Nel caso di specie, la disciplina straniera che determini l’assegno di mantenimento in misura legale parametrata al reddito dell’obbligato non viola l’ordine pubblico interno se è funzionale ad assicurare un adeguato sostegno economico ai figli minori e non incide su diritti fondamentali della persona, trattandosi di profili patrimoniali rimessi alla disponibilità delle parti.

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