RC auto, veicoli storici e stagionali: in GU il correttivo 2026
28 Aprile 2026
L’intervento normativo opera puntuali modifiche al Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), con l’obiettivo di affinare il recepimento della direttiva europea e di coordinare la disciplina nazionale con il Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Sul piano oggettivo, il decreto interviene innanzitutto sull’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni, chiarendo l’ambito di operatività della deroga all’obbligo assicurativo nei casi in cui il veicolo non sia idoneo all’uso come mezzo di trasporto. La norma specifica che la deroga trova applicazione anche quando il veicolo è privo di parti essenziali che lo rendano, in maniera stabile, inidoneo all’utilizzo; un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individuerà le parti essenziali la cui mancanza determina tale inidoneità. La deroga è inoltre estesa alle ipotesi in cui l’utilizzo del veicolo sia stato volontariamente sospeso, su richiesta dei soggetti obbligati ex art. 122, comma 3, mediante formale comunicazione all’impresa di assicurazione resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000. Con riferimento ai veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60, comma 4, del Codice della strada, il decreto consente che l’obbligo assicurativo sia assolto anche mediante schemi diversi dalla tradizionale RC auto, purché siano distintamente indicati i premi relativi al rischio dinamico e a quello statico. È confermata la necessità che la carta di circolazione riporti la classificazione conseguita e i dati del certificato di rilevanza storica. In un’ottica di maggiore flessibilità contrattuale, il nuovo comma 2-bis dell’art. 122-bis apre alla possibilità, da definirsi con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito l’IVASS, di schemi di polizze obbligatorie RC auto e natanti di durata inferiore a quella ordinaria di cui all’art. 170-bis, nei casi di uso stagionale nonché di trasferimento di proprietà, demolizione o esportazione definitiva all’estero dei veicoli. Il decreto interviene anche sull’art. 124 del Codice delle assicurazioni, precisando che le gare e competizioni sportive di veicoli a motore – anche su circuiti chiusi o strade interdette alla circolazione – non possono essere autorizzate se l’organizzatore non ha stipulato un’adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli a motore o, in alternativa, l’assicurazione generale di cui all’art. 2, comma 3, n. 13. È espressamente chiarito che tale assicurazione è stipulata dall’organizzatore. Di rilievo anche il rafforzamento dei poteri dell’IVASS in materia di attestato di rischio. All’art. 134, comma 1, si attribuisce all’Autorità il compito di vigilare sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica relativa alle attestazioni sullo stato del rischio. Il nuovo testo del comma 3 rinvia a un regolamento IVASS la definizione delle indicazioni aggiuntive rispetto al modello europeo di attestazione approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855, stabilendone la validità (comunque non inferiore a dodici mesi) e i termini relativi alla decorrenza e alla durata del periodo di osservazione. Le informazioni devono comprendere i dati sui sinistri e sul conducente del veicolo. Lo stesso regolamento disciplinerà le modalità di alimentazione e di accesso alla banca dati elettronica e di consegna dell’attestato di rischio, prevedendo, per le finalità di vigilanza, l’accesso dell’IVASS alle banche dati di cui agli artt. 225 e 226 del Codice della strada. Completa il provvedimento la clausola di invarianza finanziaria, che impone alle amministrazioni interessate di far fronte agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |