Sospensione dell'efficacia del lodo arbitrale: ostativa la mancanza di un'apprezzabile fumus bonis iuris
28 Aprile 2026
La mancanza del fumus boni iuris dell’impugnazione è di per sé ostativa a ritenere la ricorrenza di quei «gravi motivi» richiesti dall’art. 830, comma 4, c.p.c. per la sospensione dell’efficacia del lodo arbitrale: appare infatti evidente che, in mancanza di un apprezzabile fumus boni iuris, l’efficacia del lodo arbitrale non possa essere sospesa nemmeno se, per ipotesi, vi fosse il periculum in mora, atteso che l’art. 830, comma 4, c.p.c., a differenza dell’art. 283 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, non prevede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile come cause autonoma e di per sé sufficiente a sospendere l’efficacia del lodo indipendentemente da qualsivoglia scrutinio circa la sussistenza di un’apprezzabile fondatezza dell’impugnazione. |