Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato: chiarimenti sulla tassazione delle sopravvenienze attive

Fabio Gallio
27 Aprile 2026

Con ordinanza del 20 marzo 2026, n. 6763, la Corte di cassazione si è espressa in merito al corretto trattamento fiscale delle sopravvenienze ex art. 88, comma 4-ter, TUIR, con riferimento ad un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182-bis l. fall. (oggi art. 58 CCII)

Il caso 

Alla società veniva contestato di non avere applicato correttamente la disposizione fiscale di cui all’art. 88, comma 4-ter, TUIR, in quanto, essendo le perdite della società superiori alla sopravvenienza attiva, questa avrebbe dovuto essere tassata, senza l’utilizzo delle perdite.

In merito, va ricordato che l'art. 88, comma 4-ter, TUIR, pone la regola generale per cui, in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis l. fall., la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, senza considerare il limite dell'80 per cento. In particolare, le perdite devono, quindi, essere computate integralmente, senza il limite dell'80%, previsto dall'art. 84 TUIR per il computo delle perdite in diminuzione del reddito. Se la riduzione della debitoria è superiore alle perdite, la parte che eccede le perdite non costituisce sopravvenienza attiva.

Nulla viene previsto se, per effetto dell'accordo, la sopravvenienza attiva è pari o inferiore alle perdite, pregresse e di periodo.

Secondo una prima tesi, avallata dalla pronuncia in esame, il vantaggio è di per sé irrilevante in quanto l’importo della sopravvenienza sarebbe riassorbito dalle perdite.

Al contrario, per l’Agenzia delle entrate, solo in caso di eccedenza della sopravvenuta inesistenza di passività per effetto dell'accordo rispetto alle perdite computabili dovrebbe discorrersi di irrilevanza fiscale del vantaggio; di contro, nel caso in cui essa sia inferiore o pari alle perdite il relativo importo costituirebbe sopravvenienza attiva.

Fatte queste premesse, è necessario riassumere brevemente anche la normativa fiscale.

La questione 

La normativa

Dal punto di vista dell’IRES, la disciplina delle sopravvenienze attive è stata modificata dall’art. 13 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che ha introdotto tra l’altro il nuovo comma 4-ter dell’art. 88 del TUIR.  

Come riportato dalla relazione illustrativa, tale nuovo comma distingue tra procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio e procedure di concordato di risanamento. Per le prime la sopravvenienza attiva è totalmente detassata mentre per le seconde non costituisce sopravvenienza attiva la parte che eccede alcune componenti tributarie realizzate dalle imprese.  

 In particolare, il legislatore, per stabilire quale parte della sopravvenienza non assume rilevanza fiscale, precisa che è tale la quota che risulta sottraendo dalla sopravvenienza attiva stessa l'ammontare delle perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, delle perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate, della deduzione di periodo e dell'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica, degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del TUIR. 

 Tale normativa, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d.l. del 24 agosto 2021, n. 118, si applica anche al recente istituto che disciplina la composizione negoziata assistita per la soluzione della crisi di imprese, a partire dalla pubblicazione presso il registro delle imprese dei relativi contratti e accordi.

Si ricorda che con l’art. 8 del d.lgs. 186/2025 è stata estesa la non imponibilità reddituale delle sopravvenienze attive da esdebitamento agli istituti del Codice della crisi, mediante interpretazione autentica dell’art. 88 comma 4-ter del TUIR.

Tale disposizione prevede che L'articolo 88 comma 4-ter in esame si interpreta nel senso che non si considerano sopravvenienze attive, ai sensi del primo periodo di tale disposizione, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e non costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 4-ter, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche nei casi di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli articoli 5760 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, pubblicato nel registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

Pertanto, a seguito di tale interpretazione autentica dell’art. 88 comma 4-ter del TUIR, viene sancito che non si considerano sopravvenienze attive:
- in regime di non imponibilità integrale, le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
- in regime di non imponibilità parziale, le riduzioni dei debiti nei casi di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, di un piano attestato pubblicato nel Registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

Le modalità operative

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti al fine di determinare correttamente la base imponibile in caso di rilevazione delle sopravvenienze attive in esame.

In particolare, con la risposta ad interpello del 23 novembre 2018, n. 85, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità operative della disciplina dell’art. 88, comma 4-ter.   

In tale documento, è stato precisato che il contribuente, in relazione all'utilizzo della perdita d'esercizio, dovrà effettuare una variazione in diminuzione nel quadro RF nel modello della dichiarazione dei redditi per un importo pari alla differenza tra la sopravvenienza attiva e la perdita di periodo (calcolata senza tener conto della sopravvenienza attiva), le perdite trasferite al consolidato nazionale e non ancora utilizzate, e gli interessi passivi indeducibili di cui al comma 4 dell'articolo 96 del TUIR.

Di conseguenza, l'ammontare della perdita trasferita al consolidato e non utilizzata dalla fiscal unit, sottratta dalla sopravvenienza attiva, sarà compensato nel modello CNM riducendo l'importo rilevato nel rigo CS1 che, pertanto, dovrà risultare ridotto rispetto all'anno precedente per l'importo delle perdite pregresse che risultano erose. 
 Per quanto concerne gli interessi passivi indeducibili di cui all'articolo 96, comma 4, del TUIR sottratti dalla sopravvenienza attiva, dovrà emergere un'apposita variazione in diminuzione. Nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare degli interessi passivi indeducibili riportati dovrà essere ridotto per una quota pari a quelli utilizzati in applicazione del citato articolo 88, comma 4-ter del TUIR. 

Con la risposta a interpello del 27 maggio 2019 n. 160, è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate che:

-         le perdite fiscali pregresse sono utilizzabili oltre l'80% al fine di individuare la quota di sopravvenienza detassata; 

-         gli interessi passivi di cui all'art. 96 comma 4 del TUIR sono soggetti alla medesima regola di consumazione integrale prevista per le perdite fiscali; pertanto, tali oneri finanziari devono ritenersi usati, e non più riportabili negli esercizi successivi, a prescindere dai limiti ordinari imposti all'utilizzo da quest'ultima norma. 

Con la risposta interpello del  31 gennaio 2023 n. 183, l’Agenzia delle entrate ha risposto ad un  quesito posto che  verte sulle corrette modalità di consumazione delle perdite pregresse e di detassazione della sopravvenienza ex art. 88, comma 4-ter del TUIR, in presenza di un reddito fiscale al netto della sopravvenienza stessa.
In proposito, è stato chiarito che la disposizione di cui al predetto art. 88, comma 4-ter del TUIR vada coordinata con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 84 del TUIR, secondo cui la perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Pertanto, al fine di assicurare il rispetto della ratio della norma di cui all'art. 88, comma 4-ter, e di evidenziare correttamente l'utilizzo delle perdite a riduzione della sopravvenienza da esdebitazione, nel rispetto della corretta determinazione del reddito imponibile sulla base dell'art. 84 del TUIR, si ritiene che occorra:

·       determinare il reddito imponibile al lordo della sopravvenienza attiva da esdebitazione tenendo conto, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, del regime di cui all'articolo 96 TUIR;

·       applicare l'articolo 84 TUIR sul predetto reddito di periodo, utilizzando le perdite pregresse, nei limiti dell'80% dello stesso reddito, prioritariamente sugli altri redditi senza tenere conto della sopravvenienza attiva;

·       scomputare le eventuali ulteriori perdite pregresse e le eventuali eccedenze di interessi passivi non dedotte ai sensi dell'articolo 96 del TUIR a riduzione della sopravvenienza da esdebitazione;

·       detassare, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del TUIR, la parte della sopravvenienza da esdebitazione eventualmente residuata a seguito dell'utilizzo delle perdite pregresse e degli interessi passivi di cui al punto precedente.

Di conseguenza, secondo la tesi erariale,  con riferimento al caso specifico prospettato dall'Istante, in cui le perdite pregresse risultano inferiori all'80 per cento del reddito imponibile, determinato al lordo della sopravvenienza attiva da esdebitazione e tenendo conto della deduzione degli interessi passivi ai sensi dell'articolo 96 del TUIR, la società dovrà utilizzare tutte le perdite pregresse prioritariamente sugli altri redditi e successivamente sulla sopravvenienza attiva, esentando la quota parte della sopravvenienza attiva che residua dopo la consumazione delle perdite pregresse e degli interessi passivi ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del TUIR.

Conclusioni

Come ricordato dalla risposta alla interrogazione parlamentare del 20 settembre 2018 n. 5-00047, la novella normativa introdotta con il nuovo comma 4-ter distingue, pertanto, il trattamento delle riduzioni di debito tra le procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (con detassazione integrale della sopravvenienza) e le procedure di «concordato di risanamento» (con detassazione limitata).
Di fatto, qualora la procedura sia finalizzata alla prosecuzione dell'attività aziendale, il Legislatore ha inteso sì riconoscere al debitore un beneficio fiscale, ma nella misura strettamente necessaria ad evitare che la riduzione dei debiti determini il sorgere di quelle imposte che, in assenza delle stesse procedure di risanamento, non sarebbero dovute.
La logica sottesa a tale disposizione è, da una parte, quella di evitare che l'effetto positivo conseguente alla riduzione dei debiti sia parzialmente vanificato dall'emersione di un corrispondente debito fiscale, e dall'altra, di impedire che l'impresa destinata a proseguire l'attività, oltre al beneficio della non imponibilità del componente positivo, possa continuare ad utilizzare, a compensazione dei redditi futuri, le perdite di cui all'articolo 84 del TUIR (e le altre deduzioni richiamate dall'articolo 88) formatesi negli anni della crisi.

Facendo propri questi principi, la Corte di cassazione, con la pronuncia in esame, ha chiarito che ritenere, nell'ipotesi esaminata, i debiti stralciati per effetto dell'accordo quale sopravvenienza attiva e, quindi, tassabili comporterebbe una duplice tassazione della medesima posta positiva, che evidentemente è contraria sia allo spirito sia alla lettera della norma. Pertanto , è stato sancito il  seguente principio di diritto: «ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, TUIR, deve escludersi che costituisca sopravvenienza attiva tassabile non solo l'eccedenza dei debiti stralciati per effetto della ristrutturazione prevista dall'art. 182-bis l. fall. (oggi art. 58 CCII) rispetto alle perdite, di periodo e pregresse, calcolate nel loro valore integrale, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati, ma anche, nella diversa ipotesi in cui i debiti stralciati siano pari o inferiori alle dette perdite, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati, l'importo dei detti debiti, dovendo ritenersi (in tutto o in parte) assorbiti nel monte delle perdite».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.