Fino a dove si estende la posizione di garanzia del capo équipe?

La Redazione
07 Maggio 2026

La Cassazione (ord. 7237/2026), in tema di responsabilità sanitaria per decesso post‑tiroidectomia, conferma la concorrente responsabilità del capo équipe e della struttura per omesso monitoraggio post‑operatorio e inadeguata organizzazione, precisando limiti del giudicato penale, criteri di accertamento del nesso causale omissivo e regole di riparto interno tra medico e struttura nel regime ante l. 24/2017. 

La vicenda trae origine dal decesso di una paziente nella sera stessa dell’intervento di tiroidectomia, eseguito in una casa di cura privata. I congiunti agivano per il risarcimento dei danni iure hereditatis e iure proprio, lamentando gravi omissioni nella gestione del decorso post‑operatorio, nonostante le ripetute segnalazioni dei familiari circa le difficoltà respiratorie della paziente. 

Il Tribunale di Roma, sulla base della CTU, aveva ritenuto corrette la diagnosi, la scelta e l’esecuzione dell’intervento, ma gravemente carente la gestione del post‑operatorio, accertando che il decesso era dipeso da complicanza emorragica prevedibile e gestibile con tempestivo monitoraggio e riapertura della ferita. Erano così affermate le responsabilità del capo équipe (40%), della caposala infermiera (40%) e della clinica (20%), con ampia liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti, sulla base delle tabelle romane. 

La Corte d’appello di Roma confermava nel merito tali conclusioni, ribadendo la centralità della posizione di garanzia del chirurgo capo équipe, estesa al decorso immediatamente post‑operatorio, e la responsabilità contrattuale della struttura per deficit organizzativi e per fatto degli ausiliari ex art. 1228 c.c., nonché la non operatività, per il medico, della polizza di responsabilità professionale con clausola claims made”, in quanto la prima richiesta risarcitoria era pervenuta dopo la scadenza del contratto. 

Investita dai ricorsi della casa di cura, del chirurgo e della compagnia assicuratrice, la Cassazione: conferma l’autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, escludendo che l’assoluzione penale possa vincolare il giudice civile quando non ricorrano puntualmente i presupposti dell’art. 652 c.p.p.; ribadisce che il nesso causale civile si fonda sul criterio del “più probabile che non” e sulla causalità adeguata, valorizzando la sequenza cronologica dei sintomi e le indicazioni della CTU; riafferma l’estensione della posizione di garanzia del capo équipe anche alla fase post‑operatoria, con obbligo di predisporre uno specifico regime di monitoraggio e di consegne al personale. 

Sul piano assicurativo, la Corte conferma la piena validità del modello “claims made” alla luce del più recente orientamento, che lo considera schema tipico meritevole ex art. 1322, comma 1, c.c., e non clausola atipica da vagliare in termini di decadenza o squilibrio, escludendo che il semplice svolgimento di attività difensive da parte dell’assicuratore integri rinuncia tacita ai limiti temporali di copertura. 

Di particolare interesse, infine, è l’accoglimento – nei soli termini indicati – del motivo del chirurgo sul riparto interno tra medico e struttura: richiamando l’orientamento consolidato (Cass. 11 novembre 2019, n. 28987, e successive), la Suprema Corte censura la ripartizione operata nel merito e ribadisce la nuova regola applicabile nel regime anteriore alla l. 24/2017: nel rapporto interno tra struttura e sanitario, la responsabilità per i danni cagionati da colpa del medico va, di regola, ripartita in misura paritaria (50% ciascuno), in virtù del rischio d’impresa assunto dalla struttura ex artt. 1298 e 2055 c.c. 

Solo la dimostrazione, da parte dell’ente, di una condotta del sanitario “eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile”, dissonante rispetto all’ordinaria erogazione dei servizi di spedalità, può giustificare un diverso riparto. Nel caso di specie, la Corte d’appello si era limitata a sommare percentuali di colpa individuale (40% medico, 40% caposala, 20% clinica) senza verificare tali stringenti presupposti, riducendo indebitamente il rischio d’impresa della struttura. 

La sentenza è dunque cassata limitatamente al profilo del riparto interno tra medico e casa di cura, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, mentre vengono rigettati il ricorso principale della struttura e la gran parte delle doglianze del medico e dell’assicuratore, confermando il quadro di responsabilità civile delineato nei gradi di merito. 

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