La linea di confine tra giurisdizione tributaria e ordinaria in materia di riscossione esattoriale

La Redazione
29 Aprile 2026

La Corte d'appello di Bologna ha rimarcato il confine tra giurisdizione tributaria e ordinaria. Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, indicando la giurisdizione della Corte di giustizia tributaria di primo grado.

Di seguito la massima estrapolata dalla sentenza del 27 aprile 2026 n. 1172/2026 della Corte d'appello di Bologna (a cura del dott. Gianluigi Morlini):

In tema di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, sussiste la giurisdizione tributaria ove si fanno valere vizi della pretesa tributaria che si siano verificati fino alla notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento se validamente avvenute, ovvero fino al momento dell’atto esecutivo nel caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, poiché in tali ipotesi l’atto esecutivo, tramite la cd. opposizione recuperatoria, diventa lo strumento per far valere i vizi di una notifica della cartella o dell’intimazione mai perfezionata; sono invece devolute alla giurisdizione ordinaria le questioni sulla legittimità formale dell’atto esecutivo in quanto tale, nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, ovvero, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all’atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione.

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