Ricognizione di debito tra conviventi more uxorio e onere della prova
29 Aprile 2026
Massima La ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell’art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una semplice “relevatio ab onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi “in itinere” al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento. Il caso A seguito della cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, una coppia si rivolgeva ad un legale, per la redazione di un ricorso congiunto per l’affidamento dei figli minori, nati durante la loro unione. Nell’ambito della regolamentazione dei rapporti, con scrittura privata, allegata al ricorso, la donna riconosceva di esser debitrice del compagno della somma di euro 50.000,00, la quale sarebbe stata compensata con la corrispondente obbligazione di pagamento del mantenimento, pattuita a carico dell’uomo. Il richiamato accordo veniva inoltrato all’ex compagno, a mezzo e-mail, dallo studio del procuratore incaricato il quale, successivamente contattato per acquisire l’originale del documento, affermava di non esserne più in possesso, avendolo smarrito. Pertanto, poiché a detta dell’uomo la dichiarazione formulata dalla ex costituiva una ricognizione di debito, quest’ultimo decideva di agire in giudizio al fine di vederla condannata al pagamento del suindicato importo in suo favore, maggiorato di interessi e rivalutazione. Nel giudizio così instaurato prima di fronte al Tribunale di Bergamo e poi riassunto per difetto di competenza dinnanzi a quello di Teramo, la donna rappresentava che la bozza di ricorso congiunto per la separazione e la pedissequa scrittura privata, posti a sostegno documentale della propria tesi, risultassero entrambe sottoscritte, solo ed esclusivamente, dalla stessa, tanto che, successivamente, le parti ebbero a presentare due distinte istanze per definire il regime di affidamento e mantenimento dei figli. Ricordava, quindi, la natura strettamente alimentare dell’assegno di mantenimento e il fatto che non potesse essere oggetto di compensazione con altri crediti. Pertanto, secondo quest’ultima, quanto stabilito nella scrittura privata era del tutto privo di effetto giuridico, in quanto non solo le parti non vi avevano effettivamente dato seguito, ma anche non poteva ritenersi “riconoscimento di debito” una bozza di scrittura privata intesa a regolare i rapporti tra le parti, esonerando di fatto il padre dall’obbligo di mantenimento nei confronti dei minori. Inoltre, anche a volerne ritenere valido il contenuto, la richiesta di pagamento sarebbe stata da ritenersi comunque infondata poiché la somma di cui si chiedeva la restituzione era stata versata quale contributo per la ristrutturazione della dimora familiare durante la convivenza e in cui, peraltro, continuavano a vivere, dopo la separazione, i loro figli. Infine, sempre a dire della donna, l’assunzione, delle spese di ristrutturazione del citato immobile da parte di un coniuge rientrava nell’ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia, con seguente irripetibilità delle erogazioni eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. La questione Quando agli accordi di separazione, conclusi al termine di una convivenza more uxorio, deve riconoscersi la funzione ricognitiva del debito? Le soluzioni giuridiche Il caso affrontato dalla pronuncia in esame pone dapprima il tema della valenza degli accordi negoziali conclusi dopo la separazione di fatto tra i conviventi more uxorio. Come noto, le unioni di fatto trovano tutela nell’art. 2 Cost. e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica, prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla sua cessazione. Il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, fondata sull’affermazione, progressivamente sempre più estesa, di una concezione pluralistica della famiglia (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 02 gennaio 2025, n. 28). Per quanto riguarda, invece, gli accordi relativi alla “fase patologica” del rapporto, in assenza di previsione normativa, quelli conclusi “a latere”, indicano genericamente tutte le pattuizioni che le parti stipulano a causa della separazione o del divorzio, anche senza che il loro contenuto venga trasfuso nel provvedimento giurisdizionale. Nel tempo, poi, è stata via via valorizzata l’autonomia negoziale privata, essendosi riconosciuta la possibilità di concordare le condizioni per la regolamentazione della crisi coniugale (art. 4, l. n. 898/1970 e d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014); di conseguenza, gli accordi c.d. precedenti o coevi assumo validità quando, rispetto al provvedimento giurisdizionale, si pongono in posizione di conclamata ed incontestabile maggiore (o uguale) rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo del giudice, mentre quelli c.d. successivi se non contrastano con l’art. 160 c.c. e ove rispondano all’esigenza di adeguare i singoli aspetti degli accordi all’esperienza reale del nucleo familiare. Relativamente, invece, alla ricognizione del debito e al suo riconoscimento, essa non rappresenta una fonte autonoma di obbligazione ma riveste solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall’obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del creditore medesimo. Quanto, alle unioni di fatto, le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio, effettuate nel corso del rapporto, configurano l’adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo (cfr. sul punto Cass. civ., sez. 1, 13 giugno 2023 n. 16864). Ciò posto, alla scrittura oggetto del caso che ci occupa, non sottoposta al giudice, né trasfusa in alcun accordo di separazione, deve riconoscersi, in mancanza di qualsiasi richiesta compensativa che, comunque sarebbe stata impossibile riconoscere stante l’obbligatorietà ed unicità della contribuzione alimentare, la funzione ricognitiva del debito. Secondo il Tribunale di Teramo, infatti, non rileva, la sola sottoscrizione da parte della donna e non anche dell’ex compagno, in quanto, a fronte dell’art. 1988 c.c., il riconoscimento dell’altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà. Nel caso di specie, poi, l’onere di allegazione e probatorio ricadeva sulla parte convenuta, autrice della ricognizione, la quale sarebbe stata tenuta a fornire la dimostrazione dell’inesistenza del rapporto fondamentale o di qualunque fatto estintivo della pretesa creditoria. La donna, al contrario, oltre a non aver disconosciuto la sottoscrizione della scrittura privata o il suo invio alla controparte, neppure ha proposto contestazioni sulla pretesa creditoria dell’ex convivente, limitandosi a dedurne in concreto l’irripetibilità, ma senza indicare alcun elemento a fondamento della propria tesi difensiva. Osservazioni La pronuncia in esame si presenta interessante anche nella parte in cui il Tribunale ricorda le altre tipologie di accordi che possono essere conclusi delle parti per far fronte alle crisi familiari. In particolare, le pattuizioni convenute dagli stessi coniugi antecedentemente o contemporaneamente al decreto di omologazione, e non trasfuse nell’accordo omologato, sono operanti soltanto se si collocano, rispetto a quest’ultimo, in posizione di non interferenza o in posizione di conclamata e incontestabile maggiore (o uguale) rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo di cui all’art. 158 c.c. Gli accordi, invece, “estranei” all’oggetto del procedimento di divorzio congiunto, come trasferimenti di beni immobiliari o transazioni sono certamente validi, ma, trattandosi di veri e propri contratti, si sottraggono alla valutazione del giudice della “crisi”, salvo che per la loro considerazione ai fini della determinazione delle condizioni economiche dei contraenti. |