Naspi e dimissioni durante il periodo protetto della lavoratrice madre
30 Aprile 2026
Le dimissioni della lavoratrice madre mancanti della convalida di cui all’art. 55, comma 4, d.lgs. n. 151/2001 sono inefficaci, sicché il rapporto di lavoro deve ritenersi persistente e non cessato. In conseguenza di ciò, non è possibile riconoscere alla lavoratrice anche il diritto alla percezione del trattamento NASpI, difettando il presupposto della cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, lo stato di disoccupazione involontaria. Per le medesime ragioni non può affermarsi che l'inefficacia delle dimissioni non convalidate sarebbe limitata al solo “periodo protetto", per cui, una volta trascorso detto arco temporale, le stesse sarebbero produttive dell’estinzione del rapporto di lavoro. Infatti, tale assunto non è sorretto dal dato testuale della legge, poiché l'ultimo periodo del quarto comma 4 dell'art. 55 prefato utilizza una formula ampia, di carattere generale, dalla quale non è in alcun modo dato inferire che la necessità della convalida sia destinata a venire meno una volta trascorso il periodo oggetto di protezione. A ciò deve aggiungersi la specifica ratio alla base della citata disposizione, che è quella di salvaguardare la genuinità e la spontaneità della volontà espressa dalla lavoratrice (o dal lavoratore) in un periodo personale particolarmente delicato, corrispondente alla gravidanza ed al primo anno di vita del bambino, contro eventuali abusi datoriali. (Cfr.: Cass., sez. lav., 24 marzo 2026, n. 6979; Cass., sez. lav. 23 febbraio 2023, n. 5598). |