Configurabilità di conflitto di giudicati tra assegno di mantenimento e assegno divorzile

30 Aprile 2026

La sentenza in commento pone l’attenzione sul rapporto tra la decisione in punto di assegno di mantenimento pronunziata all’esito del giudizio di separazione personale e la decisione sull’assegno di divorzio emessa in conclusione del giudizio di divorzio.

Massima

In considerazione dell’autonomia sostanziale e processuale esistente tra il giudizio di separazione personale dei coniugi e il giudizio di divorzio, tra la decisione in tema di assegno di mantenimento e la decisione che si pronunzia sull’assegno divorzile non si configura un conflitto di giudicati nella misura in cui tra i provvedimenti vi è una diversità di petitum e di causa petendi.

Il caso

Nelle more del giudizio di separazione personale, i coniugi instauravano il procedimento volto ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La pronunzia del Giudice di prime cure sul divorzio – che statuiva anche in punto di assegno divorzile –, pur essendo ancora pendere il procedimento di separazione, veniva impugnata avanti alla Corte di Appello, dolendosi circa l’an e il quantum dell’assegno divorzile. Diversamente, la sentenza che concludeva il giudizio di separazione personale – che poneva a carico del coniuge anche l’assegno di mantenimento – non veniva impugnata e, pertanto, passava in giudicato.

Il Giudice di seconde cure confermava la sentenza del Tribunale relativamente alla debenza dell’assegno divorzile, mentre la riformava in relazione al quantum debeatur.

L’obbligato al versamento dell’assegno divorzile proponeva ricorso per cassazione, articolando nove motivi di gravame e, in particolare, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. nella misura in cui la Corte d’Appello, nella quantificazione dell’assegno divorzile, non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione il provvedimento pronunziato dal Tribunale all’esito del giudizio di separazione personale e passato in giudicato prima dell’emissione del provvedimento del Giudice di seconde cure.

La Suprema Corte, sul punto, riteneva infondato il motivo di gravame e – ritenute inammissibili o infondate anche le altre doglianze sollevate dal ricorrente – rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente.

La questione

La sentenza in commento pone l’attenzione sul rapporto tra la decisione in punto di assegno di mantenimento pronunziata all’esito del giudizio di separazione personale e la decisione sull’assegno di divorzio emessa in conclusione del giudizio di divorzio.

In particolare, ci si chiede se tra i due provvedimenti vi sia una qualche forma di pregiudizialità e se si possa configurare un conflitto di giudicati, imponendo, di conseguenza, al Giudice di valutare il provvedimento sull’assegno di mantenimento passato in giudicato nel momento in cui è chiamato a pronunziarsi sull’assegno divorzile.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ritiene che tra il giudizio di separazione personale dei coniugi e quello di divorzio sussista un’autonomia non solo sostanziale ma anche processuale (cfr. Cass. civ. n. 14035/2022; Cass. civ. n. 2009/1981 e Cass. civ. n. 3529/1977). Da ciò deriva che i provvedimenti che concludono i procedimenti non sono reciprocamente vincolanti e, pertanto, il Giudice chiamato a pronunziare il divorzio tra i coniugi – che interviene tendenzialmente in un momento successivo alla formazione del giudicato rispetto alla sentenza di separazione – non dovrà necessariamente considerare quanto statuito dal Giudice di prime cure in punto di assegno di mantenimento.

Infatti, la Suprema Corte ha precisato che «i due assegni, di mantenimento e divorzile, hanno differenti funzioni e presupposti: l’assegno di mantenimento si fonda sull’esigenza di garantire un contributo al coniuge economicamente più debole in relazione alla permanenza del vincolo matrimoniale e dei doveri che ne discendono; l’assegno divorzile ha natura assistenziale e compensativa-perequativa, in un contesto di cessazione definitiva del vincolo, e si fonda su differenti presupposti valutativi».

Alla luce di tali considerazioni, i Giudici di legittimità ritengono che la Corte d’Appello abbia correttamente statuito sulla quantificazione e sulla debenza dell’assegno divorzile prescindendo da quanto previsto dal Tribunale all’esito del giudizio di separazione personale tra i coniugi nella misura in cui «non può […] ritenersi sussistente un conflitto di giudicati ai sensi dell’art. 2909 c.c., posto che la preclusione del giudicato opera esclusivamente nell’ambito di giudizi identici quanto a soggetti, petitum e causa petendi».

Osservazioni

La Suprema Corte di cassazione, con il provvedimento in commento, afferma un principio del tutto condivisibile laddove statuisce che la decisione in punto di assegno di mantenimento pronunziata all’esito del giudizio di separazione personale e la decisione sull’assegno di divorzio emessa in conclusione del giudizio di divorzio sono provvedimenti autonomi e differenti per funzioni e finalità e tra di loro non è possibile configurare alcun rapporto di pregiudizialità.

L’iter argomentativo della Suprema Corte risulta corretto se analizzato alla luce del concetto di pregiudizialità. Secondo la teoria generale del processo civile una controversia presenta il carattere della pregiudizialità se costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Pertanto, tale concetto allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l’obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni, per l’esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l’altro giudizio, oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere, dev’essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti. Di conseguenza, deve essere esclusa la ricorrenza di un rapporto di pregiudizialità nel caso in cui il rapporto di dipendenza tra diverse questioni sia costituito da un mero collegamento tra le stesse, per coincidenza o analogia di questioni di fatto o di diritto.

Alla luce di tale ricostruzione teoria appare corretto affermare che la decisione in tema di assegno di mantenimento non presenti un carattere pregiudiziale rispetto alla decisione sull’assegno di divorzio, in quanto né il riconoscimento in capo a uno dei coniugi dell’obbligo di versamento né la determinazione del quantum da versare rappresentano dei presupposti logici e giuridici dell’assegno divorzile, il quale non solo risponde a logiche e finalità differenti, ma non presuppone necessariamente il riconoscimento dell’assegno di mantenimento nella fase di separazione.

Tra la decisione in punto di assegno di mantenimento pronunziata all’esito del giudizio di separazione personale e la decisione sull’assegno di divorzio emessa in conclusione del giudizio di divorzio sussiste unicamente un mero collegamento rappresentato dalla coincidenza, non solo delle parti coinvolte, ma anche delle questioni di fatto – come, ad esempio, la condizione economica e patrimoniale delle parti, la durata del rapporto, la condizione lavorativa – che sono poste alla base di entrambe le decisioni, ma che devono essere valutate in modalità differenti rispetto ai due diversi tipi di assegno.

Sul punto si deve notare che la domanda di divorzio ha come presupposto – ad eccezione delle ipotesi di divorzio diretto di cui all’art. 3 l. n. 898/1970 – la sentenza di separazione passata in giudicato. Tuttavia, «in questo senso, quindi, e soltanto in questo, l’elemento separazione si pone come pregiudiziale alla proposizione della domanda di divorzio; ma, laddove il suddetto requisito sia soddisfatto, nessun ulteriore nesso di pregiudizialità intercorre più tra i due processi, nell’eventualità che abbiano a ritrovarsi contemporaneamente pendenti» (Danovi). Da ciò deriva che anche nel caso in cui nel corso del giudizio di divorzio vengano poste domande identiche a quelle avanzate in sede di separazione (come, ad esempio, l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare, il mantenimento della prole e il mantenimento del coniuge), esse sono da considerarsi autonome e non subordinato a quanto stabilito in sede di separazione.

Inoltre, appare corretto affermare che tra la decisione in punto di assegno di mantenimento pronunziata all’esito del giudizio di separazione personale e la decisione sull’assegno di divorzio emessa in conclusione del giudizio di divorzio non si possa configurare un conflitto di giudicati nella misura in cui tra i due giudizi, pur essendoci identità soggettiva delle parti, non vi è coincidenza di petitum e di causa petendi. In particolare, con riferimento al caso di specie analizzato dal provvedimento della Corte di Cassazione in commento, si deve ricordare che l’assegno di mantenimento e l’assegno di divorzio – pur basandosi su una medesima base fattuale – hanno finalità differenti. L’assegno di mantenimento si fonda sull’esigenza di garantire un contributo al coniuge economicamente più debole in relazione alla permanenza del vincolo matrimoniale e dei doveri che ne discendono: pertanto, il petitum è volto ad ottenere un contributo economico al fine di evitare che la crisi coniugale possa pregiudicare la situazione economica delle parti coinvolte posto che è considerato come la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (cfr. art. 143 c.c.) nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza (causa petendi). Diversamente, l’assegno divorzile ha natura assistenziale e compensativa-perequativa, in un contesto di cessazione definitiva del vincolo, e, pertanto, benché il petitum si sostanzi in una richiesta di contributo economico, la causa petendi deve essere ricercata nella finalità assistenziale e compensativa-perequativa.

Riferimenti

Per l’approfondimento dei temi trattati si suggeriscono i seguenti testi:

Danovi F.,  I rapporti tra separazione e divorzio: vie parallele, cumulo processuale o cessazione della materia del contendere?, in Il giusto processo civile, 2018, I, 91 ss.;

Garbagnati, voce Questioni pregiudiziali (dir. proc. civ.), in Enc. dir., vol. XXXVIII, Milano 1987, 69 ss.;

Recchioni, Pregiudizialità processuale e dipendenza sostanziale nella cognizione civile, Padova, 1999;

Trisorio Liuzzi, La sospensione del processo civile di cognizione, Bari, 1987.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.