Indicatori di rappresentatività e rapporto tra piano nazionale e aziendale

Arturo Maresca
04 Maggio 2026

A seguito della sentenza della Corte costituzionale, 30 ottobre 2025, n. 156 si pone per l’interprete la necessità di individuare la nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale (SC+RN), atteso il rilievo da essa assunto in conseguenza della illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 …, nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Premessa e metodo interpretativo

Anche se solo in forma di sintesi schematica, si possono formulare alcune prime osservazioni in ordine al metodo ed al percorso interpretativo utilizzabile nel tentativo di dipanare la controversa questione della nozione di SC+RN non già in generale, bensì all’interno dell’art. 19.

Per individuare i sindacati legittimati a costituire la RSA, la Corte ha inserito nell’art. 19 – avvalendosi della tecnica, ormai ricorrente nella giurisprudenza costituzionale, delle c.d. rime (non più obbligate, ma) adeguate – il nuovo criterio selettivo del SC+RN prelevandolo dalle molteplici norme nelle quali il legislatore ha scelto di utilizzare tale criterio, seppur ad altri fini.

L’osservazione dalla quale muovere riguarda, in via generale, le prospettive e le conseguenze che comporta la tecnica delle rime adeguate sull’interpretazione della norma creata dalla Corte.

Una norma la cui formulazione sconta (e soffre) i limiti inevitabili connaturati alla formazione del dato normativo da parte della Corte costituzionale che deve privilegiare la reductio ad legitimitatem rispetto alla chiarezza del nuovo precetto.

Proprio per questo la norma, nata dal trapianto eseguito dalla Corte, ha bisogno di un’intensa attività ermeneutica affinché si possa realizzare quella armonizzazione sistemica necessaria per completare sul piano del funzionamento in sede applicativa la conformazione dell’ordinamento ai principi della Costituzione; conformazione, quindi, avviata su impulso della Corte e affidata all’interpretazione della giurisprudenza.

Il ruolo della giurisprudenza e la funzione del nuovo art. 19

Seguendo questa prospettiva l’interprete deve procedere a decontestualizzare la disposizione prelevata dalla Corte in uno certo ambito normativo per ricontestualizzarla all’interno dell’art. 19 dov’è destinata ad operare. In concreto, ciò significa dare corpo ad un’interpretazione della nuova norma orientata non solo dalle finalità che la connotano (selezionare i sindacati legittimati a costituire la RSA), ma anche dalla specifica funzione assegnata all’innesto normativo di neutralizzare il vizio di costituzionalità di cui l’art. 19 era affetto, evitando che il criterio selettivo prescelto dal legislatore possa operare in violazione degli artt. 3 e 39 cost. impedendo ad un SC+RN di dotarsi di una propria RSA. 

L’individuazione della soluzione da ricercare nel solco della direzione ora accennata potrebbe essere affidata alla giurisprudenza di merito per elaborare e sedimentare in quella sede l’interpretazione dell’art. 19 che, poi, arriverà al vaglio di legittimità della Cassazione. Un percorso che, inevitabilmente, richiede tempi lunghi e, quindi, è destinato ad alimentare notevoli incertezze nel suo iter, anche se offre i vantaggi di un’interpretazione più meditata.

L’alternativa è quella di un intervento anticipato e rapido della Cassazione a cui compete l’esercizio della nomofilachia e, quindi, l’indicazione della corretta interpretazione del nuovo art. 19 che, seppur non vincolante, costituisce un precedente capace di uniformare l’interpretazione giurisprudenziale (oggi, molto più che ieri), ripristinando così quel necessario livello di certezza applicativa dell’art. 19. 

Quest’ultima è la strada, condivisibilmente, intrapresa dalla Cassazione che ha fissato per il 19 giugno 2026 l’udienza di trattazione della questione di rilievo nomofilattico relativa alla nozione di SC+RN nell’art. 19.

Quanto alla nozione generale di rappresentatività sindacale comparata è noto che essa si caratterizza, diversamente da quella di maggiore rappresentatività, per il confronto che innesca in ordine alla capacità rappresentativa espressa da ciascun sindacato allo scopo di selezionare non già quello in assoluto più rappresentativo rispetto a tutti gli altri, bensì i sindacati dotati di una preminente rappresentatività raffrontata a quella di altri.

Modalità della comparazione e funzione rimediale del SC+RN

Una rappresentatività sindacale da valutare, quindi, per relationem, ma non genericamente, quanto piuttosto in base ad un parallelismo competitivo tra i sindacati, comparando la rappresentatività degli uni rispetto a quella di altri.

Quindi, mentre un sindacato può essere considerato maggiormente rappresentativo (o anche rappresentativo tout court) dimostrando tale qualità (identificabile anche convenzionalmente con riferimento ad un valore-soglia, è l’esempio del 5% previsto dal Testo Unico sulla rappresentanza sindacale del 10 gennaio 2014 firmato da CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL, di seguito AI/2014); invece, il requisito di SC+RN si acquisisce in base ad una valutazione comparata della rappresentatività all’esito della quale è possibile qualificare come tale il sindacato.

Pertanto, nell’art. 19 il meccanismo selettivo opera tramite la comparazione della rappresentatività dei sindacati con l’obiettivo di individuare quelli che hanno diritto di costituire la RSA (e, per converso, quelli che non hanno titolo a farlo). 

Allora il punto di partenza dell’indagine interpretativa sulla nuova regola trapiantata nell’art. 19 riguarda le modalità della comparazione della rappresentativa sindacale “sul piano nazionale”, tenendo conto che, come si è accennato, con essa la Corte persegue lo specifico obiettivo di ampliare il novero dei sindacati legittimati a costituire la RSA rispetto ai limiti preesistenti alla declaratoria d’incostituzionalità.

Incostituzionalità riscontrata dalla Corte proprio perché l’applicazione di tali limiti escludeva irrimediabilmente qualsiasi sindacato, ancorché dotato di una conclamata rappresentatività, che non avesse negoziato il contratto collettivo normativo applicato nell’unità produttiva.

Per fare un esempio (estremo, ma) chiarificatore, avrebbe avuto diritto di costituire la RSA il sindacato aziendale (cioè formato solo dai lavoratori di una certa azienda) firmatario dell’unico contratto collettivo applicato da un’impresa metalmeccanica, mentre tale diritto sarebbe stato negato a FIOM, FIM e UILM firmatarie del CCNL non applicato in quella azienda.

In questa prospettiva la questione che immediatamente si pone concerne le modalità da seguire per procedere alla valutazione comparata, cioè se tali modalità debbano alternativamente:  

  1. Essere le stesse che vengono utilizzate all’interno delle norme nelle quali ha fin qui agito il criterio del SC+RN richiamato dal legislatore per finalità diverse, per lo più mirate ad individuare quale sia il contratto collettivo da applicare;
  2. oppure tener conto:
    1. delle specifiche finalità selettive dell’art. 19 che mette in comparazione i sindacali (non i contratti collettivi) per individuare quelli aventi diritto a costituire la RSA;
    2. nonché della funzione correttiva/emendativa che è quella primaria affidata dalla Corte al criterio del SC+RN, valorizzandone in concreto l’operatività;
    3. ed anche della potenziale autosufficienza operativa del requisito di SC+RN laddove sia interdetta la funzionalità dell’altro requisito, come accade quando l’impresa non applica alcun contratto collettivo; situazione che aveva sollevato i dubbi di costituzionalità individuati dalla Corte costituzionale nella sentenza 23 luglio 2013, n. 231.

La prospettiva più corretta appare la seconda delle due ora indicate, in quanto la reductio ad legitimitatem dell’art. 19 attuata dalla Corte si avvale della nozione di SC+RN per questa specifica finalità che l’interprete deve, quindi, assecondare in leale collaborazione.

Questa scelta interpretativa implica alcune conseguenze, le principali sono che:

  • i due criteri selettivi contenuti nell’art. 19 (quello preesistente del sindacato stipulante il contratto collettivo e quello nuovo del SC+RN) coesistono, ma non operano in modo del tutto autonomo e indipendente l’uno dall’altro, dovendo invece interagire tra loro;
  • il criterio selettivo riferito al SC+RN deve essere utilizzato per la finalità per la quale è stato adottato dalla Corte, cioè per neutralizzare il vizio di costituzionalità dell’art. 19 nella parte in cui negava il diritto di costituire la RSA al sindacato comparativamente più rappresentativo che non aveva, però, stipulato il contratto collettivo applicato nell’unità produttiva dove la RSA avrebbe dovuto essere attivata;
  • il requisito di SC+RN agisce in funzione rimediale a fronte delle carenze del primo criterio selettivo e per un completamento costituzionalmente doveroso di esso;
  • ciò significa che tale criterio è funzionale ad ampliare il novero dei sindacati legittimati a costituire la RSA e quindi opera in senso inclusivo, mentre di solito il legislatore ricorre al criterio di SC+RN in senso escludente (ad esempio per identificare il contratto collettivo oggetto del rinvio legale, rispetto ad altri che, pur avendo lo stesso campo di applicazione, sono stati stipulati da parti sociali diverse).

Muovendo da questa impostazione e cercando di mettere ordine nella sequenza logico-temporale che segna la strada da percorrere per accertare quali siano, secondo l’art. 19, i sindacati comparativamente più rappresentativi, si dovranno quindi chiarire:

  • le modalità della comparazione (comparazione con chi o tra chi);
  • i soggetti sindacali legittimati a far valere nella comparazione la propria rappresentatività (rappresentatività di chi);
  • gli indici rivelatori della rappresentatività (come si misura).

La questione preliminare per individuare il SC+RN riguarda le modalità della comparazione, in particolare la domanda che va posta è: comparazione tra chi? Cioè, quali sono i sindacati da porre a confronto per valutarne la rappresentatività?

La risposta a queste domande costituisce il passaggio necessario per poter poi misurare – non in assoluto, bensì in base ad un confronto – la rappresentatività sindacale.

Si tratta di stabilire se la rappresentatività debba evincersi da una comparazione condotta, alternativamente:

  1. all’interno dell’art. 19, mettendo a confronto i sindacati che hanno costituito la/le RSA avendo negoziato il contratto collettivo, da una parte, e, dall’altra, quelli che, vantando una maggiore (o equivalente) rappresentatività, intendono far valere il diritto alla RSA, seppur privi del requisito negoziale;
  2. oppure all’esterno dell’art. 19, cioè tra tutti i sindacati nazionali di una categoria o di un settore, con la necessità in questo caso di stabilire il parametro di riferimento (quella media della categoria o del settore?) rispetto al quale andrebbe verificato il quid pluris di rappresentatività. 

Insomma, è necessario individuare il tertium comparationis che funge da parametro per mettere a confronto le rappresentatività di ciascun sindacato aspirante alla costituzione della RSA.

Sul presupposto della funzione rimediale/emendativa assegnata dalla Corte al requisito di SC+RN, sembra che esso vada riconosciuto a quei sindacati che dimostrino (assolvendo all’onere probatorio di cui sono gravati) di essere più (o, quanto meno, parimenti) rappresentativi rispetto a quelli che hanno costituito la RSA avendo stipulato il contratto collettivo applicato in azienda.

Peraltro, questa traiettoria interpretativa:

  1. elimina la problematica definizione del limite-soglia superato il quale il sindacato va considerato più rappresentativo, non già nel confronto diretto con altri sindacati, ma rispetto a tale limite. Una modalità che, come già detto, svaluta la comparazione selettiva tra i sindacati e che appare più funzionale a stabilire la maggiore rappresentatività, anziché il requisito di SC+RN;
  2. consente, anche, di sfuggire alla criticità del criterio del SC+RN costituita dalla sua indeterminatezza (M. D’Antona) che si palesa sul piano applicativo in conseguenza dall’ineludibile alternativa che si profila, nell’indentificare:
    1. o un solo sindacato, cioè quello in assoluto il più rappresentativo rispetto ad ogni altro;
    2. oppure tutti i sindacati tranne quello (il sindacato in assoluto meno rappresentativo) che ha la più bassa rappresentatività rispetto agli altri.
  3. non comporta una limitazione all’acquisizione del diritto di costituire la RSA rispetto a quanto avverrebbe seguendo l’altra opzione interpretativa, offrendo nel contempo un ancoraggio più saldo per la valutazione comparativa destinato a ridurre le incertezze applicative;
  4. pur partendo dalla misurazione della rappresentatività sul “piano nazionale”, ne valorizza il rifesso nell’ambito aziendale – assecondando, anche in questo, le indicazioni della Corte – in quanto la comparazione avviene con i sindacati che in quest’ambito hanno già costituito una propria RSA;
  5. non impedisce, peraltro, di utilizzare il requisito di SC+RN nel caso dell’azienda che non applica alcun contratto collettivo, qui questo requisito opera, invece, in modo autosufficiente.

Una volta stabilite le modalità della comparazione (cioè, la comparazione rispetto a chi), si possono passare ad esaminare le due ulteriori questioni relative alla rappresentatività sindacale, con riferimento:

  • all’identificazione e perimetrazione dei soggetti sindacali legittimati a far valere nella comparazione la propria rappresentatività, tenendo conto della precisazione (“sul piano nazionale”) espressa in modo vincolante dalla Corte;
  • agli indicatori che la identificano.

Il primo punto deve essere preso in esame ricordando che, in base all’art. 19, i sindacati potenzialmente legittimati a costituire la RSA, a prescindere dalla loro rappresentatività, sono quelli – come ben evidenziato anche dalla Corte – nei confronti dei quali viene indirizzata l’“iniziativa dei lavoratori”; iniziativa che, quindi, funge da presupposto necessario e si risolve nella scelta del  sindacato che, cosi, viene abilitato a procedere (se in possesso dei requisiti di rappresentatività) alla costituzione della RSA.

Ciò significa che, in assenza dell’iniziativa dei lavoratori, un sindacato, pur dotato dei due requisiti previsti dall’art. 19, non ha un autonomo diritto alla RSA.

È un passaggio non privo di rilievo, in quanto da esso si può ricavare implicitamente un elemento: la scelta rimessa ai lavoratori non può riguardare qualsiasi sindacato, ma deve essere pur sempre rivolta verso uno dei sindacati che ha assunto ed esercita la rappresentanza della categoria dei lavoratori a cui appartengono i dipendenti dell’azienda dove la RSA deve essere costituita.

Quindi, l’iniziativa dei lavoratori si può muovere in uno spazio molto ampio, ma pur sempre riferito ai sindacati che rappresentano gli interessi collettivi dei lavoratori dell’azienda nella quale dovrà operare la RSA.

Nel rispetto del principio della libertà sindacale garantita dall’art. 39 co. 1, tale verifica deve avvenire in base all’atto costitutivo e/o allo statuto del sindacato ove viene identificata la categoria dei lavoratori che il sindacato vuole associare ed organizzare con la finalità di assumerne la rappresentanza per promuovere la tutela dei loro interessi collettivi.

Quindi, ai fini dei requisiti soggettivi dell’art. 19 i sindacati ammessi a comparare la loro rappresentatività sono tutti quelli che associano i lavoratori della categoria alla quale appartengono i dipendenti dell’azienda presso la quale deve essere costituita la RSA. Tenendo conto del tipo di organizzazione associativa del sindacato predominante nel nostro sistema di relazioni industriali, ciò significa fare riferimento al settore merceologico o produttivo (ad esempio, metalmeccanico, chimico, ecc.) dell’impresa dalla quale dipendono i lavoratori. Settore in base al quale lo statuto del sindacato identifica la categoria di appartenenza dei lavoratori come requisito di iscrizione.

Indicatori di rappresentatività e rapporto tra piano nazionale e aziendale

L’operazione ora descritta risulterà agevole nella maggior parte dei casi, ma non sempre.

Infatti, tra le variegate forme di organizzazione del sindacato (tutte garantite dall’insindacabile esercizio della libertà sancita dall’art. 39, co. 1) c’è anche quella in cui l’associazione assume la rappresentanza dei dipendenti da imprese operanti in settori produttivi eterogenei a cui si applicano differenti CCNL (ad esempio alla FIOM CGIL sono iscritti i lavoratori sia delle imprese metalmeccaniche sia di quelle orafe, ma l’esempio emblematico è quello dell’Unione Sindacale di Base Lavoro privato che organizza tutti i dipendenti di imprese private, senza distinzione di settore merceologico).

Può esserci, all’inverso, il caso del sindacato che nel proprio statuto definisce la categoria di lavoratori rappresentati facendo riferimento ad uno specifico e limitato segmento di un più ampio settore merceologico.

In tutte queste ipotesi il sindacato – vantando, nelle diverse forme ora accennate, la rappresentanza potenziale dei lavoratori dell’azienda – potrà far valere il diritto alla RSA comparando la rappresentatività acquisita nell’ambito dello specifico settore merceologico dell’impresa presso la quale opera la RSA.

Infine, per quanto riguarda i requisiti oggettivi che identificano la rappresentatività sindacale l’indagine deve muoversi, almeno, in due direzioni:

  • l’ambito nazionale;
  • gli indici rivelatori della rappresentatività.

Con riferimento all’ambito, considerando la classica distinzione tra quello nazionale, quello territoriale e quello aziendale, si deve prendere atto che la misurazione della rappresentatività deve avvenire a livello nazionale per espressa e vincolante indicazione della Corte.

Va precisato che il riferimento al “piano nazionale” non riguarda la dimensione organizzativa del sindacato (come, invece, avviene per l’art. 28), ma implica l’apprezzamento, in quest’ambito, della rappresentatività per misurarne la diffusione, escludendo quindi che un sindacato, attivo solo in alcuni territori, ma non in altri, possa far valere la rappresentatività come media a livello nazionale ricavandola soltanto dai dati di alcuni territori dove il sindacato concentra la sua azione. 

Nel senso che non è sufficiente per configurare il requisito di SC+RN la rappresentatività media nazionale (ancorché elevata) determinata in base ai dati registrati solo in alcuni territori, infatti ciò che rileva nell’art. 19 è la diffusione della rappresentatività sindacale “sul piano nazionale”.  

Del resto, se così non fosse, la Corte non avrebbe escluso, come invece ha ritenuto di fare, di utilizzare il livello territoriale per perimetrare la valutazione della rappresentatività.

Quanto alla dimensione aziendale della rappresentatività si deve osservare – diversamente da quanto si legge nella sentenza della Corte – che essa non è affatto priva di rilevanza nell’ambito dell’art. 19.

Infatti, uno degli obiettivi del referendum del 1995 è stato proprio quello di attribuire la legittimazione a costituire la RSA anche al sindacato formato esclusivamente dai lavoratori di una certa azienda, se dotato di un’effettiva capacità di rappresentanza degli interessi di questi lavoratori che, però, deve essere dimostrata in concreto con la sottoscrizione del contratto collettivo aziendale in essa applicato.

Venendo ora alla nozione di rappresentatività è noto che essa si identifica nella capacità del sindacato di essere e porsi (ed essere percepito) come portatore qualificato (nell’art. 19, più qualificato rispetto ad altri) degli interessi collettivi della categoria di lavoratori rappresentati in base al proprio statuto.

In generale il SC+RN è quello che dimostra, rispetto ad altri, una più elevata capacità di aggregazione, mobilitazione e coinvolgimento dei lavoratori nella propria linea di azione sviluppata a tutela degli interessi collettivi dei lavoratori rappresentati; capacità evidenziata dal consenso e dal seguito che l’azione del sindacato raccoglie tra i lavoratori sia, a monte, nella fase della selezione degli interessi collettivi da far valere sia, a valle, della regolazione negoziale delle condizioni di lavoro con la loro sostanziale condivisione.

Questa nozione di rappresentatività presenta, però, una estrema incertezza nella sua misurazione (e dimostrazione) diversamente da quanto avviene quando si tratta di selezionare un contratto collettivo tra quelli aventi il medesimo campo di applicazione, ma firmati da una pluralità variegata di sindacati.

Seguendo il suggerimento della Corte costituzionale per comparare la rappresentatività sindacale ai fini dell’applicazione dell’art. 19, si può sopperire a tale difficoltà ricorrendo agli indicatori previsti negli accordi interconfederali (segnatamente l’AI/2014) in coerenza con quanto stabilito dal legislatore per la misurazione della rappresentatività sindacale nel lavoro pubblico.

Si tratta del dato associativo (il numero certificato di lavoratori iscritti) e quello elettorale (il numero di voti espressi a favore del sindacato nelle elezioni delle RSU) che forniscono, quanto meno, una presunzione del livello di rappresentatività del sindacato.

Quanto detto potrebbe indurre il sindacato, come già avvenuto nell’ambito delle relazioni sindacali del lavoro pubblico, a valutare operazioni opportunistiche di fusione finalizzate ad ampliare (almeno quantitativamente) la propria base associativa.

Secondo l’opinione precedentemente espressa, questi dati però non devono essere considerati in assoluto (nel senso che non si tratta di raggiungere la soglia del 5%), ma:

  1. andranno comparati, per verificarne la prevalenza, con quelli in possesso dei sindacati titolari del diritto alla costituzione della RSA avendo negoziato il contratto collettivo applicato nell’unità produttiva;
  2. dovranno fare riferimento, non già all’ambito applicativo di un determinato CCNL, come avviene nell’AI/2014, bensì considerando il settore produttivo dell’azienda e, quindi, la categoria di lavoratori rappresentata dal sindacato che intende dimostrare di essere comparativamente più rappresentativo.

Questo vuol dire, ad esempio, che se il sindacato firmatario del contratto collettivo applicato in azienda al quale si fa riferimento per la valutazione comparativa ha una rappresentatività inferiore o superiore al parametro del 5%, il confronto dovrà avvenire con la rappresentatività effettiva e non con il valore soglia del 5% predeterminato dall’AI/2014.

Ciò significa che il riconoscimento del requisito di SC+RN si potrà ottenere anche con meno del 5% ove sia inferiore a questa percentuale la rappresentatività nazionale di uno dei sindacati che ha costituito la RSA avendo negoziato il contratto collettivo.

Quando poi entrerà in funzione il procedimento per il rinnovo dei CCNL previsto da tale AI, il requisito del 5% diventerà determinante, ma solo perché esso attribuisce al sindacato il diritto di partecipare alle trattative per il rinnovo del CCNL, venendo così a configurare l’altro requisito previsto dall’art. 19 non quello del SC+RN.

Quanto fin qui detto, non vuol dire che i parametri (dato associativo ed elettorale) a cui ora si è fatto riferimento – pur essendo quanto mai affidabili per l’avvallo ricevuto dalla Corte – escludano la possibilità di dimostrare la qualità di SC+RN facendo valere altri aspetti che dimostrano la capacità del sindacato di coinvolgere i lavoratori nella propria azione. Coinvolgimento che potrà riguardare le varie manifestazioni in cui si esplica la gestione sindacale (anche conflittuale) delle relazioni di lavoro e delle controversie collettive e la negoziazione dei contratti collettivi nazionali.

È, però, necessario aggiungere che la stipulazione di un contratto collettivo nazionale c.d. leader non può certamente essere ritenuto un requisito sufficiente o, addirittura, imprescindibile, per qualificarsi come SC+RN perché se così fosse nella maggior parte dei casi tale requisito finirebbe per coincidere con quello dichiarato illegittimo dalla Corte, vanificando la portata estensiva della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 19.

Conclusioni

Quello fin qui delineato riguarda l’approccio interpretativo da mettere in campo per affrontare le criticità applicative sollevate dal nuovo testo dell’art. 19, ma il tema degli organismi di rappresentanza sindacale in azienda potrebbe e, forse, dovrebbe essere considerato anche su un diverso piano, quello delle relazioni sindacali per verificare se nell’ordinamento sindacale non sia possibile reperire soluzioni ulteriori a quelle dettate dal legislatore nell’art. 19 per dare vita a forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro.

Un tema che in questa scheda riepilogativa non può essere considerato, ma che guarda alla disciplina delle RSU per capire se all’interno di essa si possano scorgere soluzioni alternative, valorizzando la capacità inclusiva delle RSU – anziché quella escludente della RSA – realizzata con il coinvolgimento iniziale di tutti i sindacati (che hanno aderito in modo pressoché totalitario all’AI/2014) e la scelta finale dei componenti della RSU affidata al voto dei lavoratori.

Ma queste ipotesi possono prendere forma soltanto se fosse fluidificato il meccanismo che porta alla costituzione ed al rinnovo periodico della RSU (con la cadenza triennale inderogabilmente imposta dall’AI/2014), rimuovendo la competenza esclusiva, attualmente riconosciuta a CGIL, CISL e UIL, per estenderla ad un novero più ampio di sindacati rappresentativi in azienda.

Del resto, se questa competenza – a come accade ed è accaduto nel caso esaminato nell’ordinanza del Trib. di Modena che ha sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 19 – venisse esercitata dai sindacati che la detengono per interdire la costituzione e partecipazione alla RSU di un sindacato con un largo seguito tra i lavoratori, ciò non solo si rivelerebbe probabilmente controproducente perché finirebbe per allargare i consensi di quel sindacato, ma potrebbe essere anche considerato come una forma di abuso del diritto sancito dall’AI/2014, in quanto le prerogative previste dal tale accordo in materia di costituzione e rinnovo della RSU non possono essere esercitate per una finalità che capovolge la funzione partecipativa di essa.

In altre parole, il percorso che ha portato l’AI/2014 a superare il c.d. terzo riservato dei componenti della RSU previsto nell’AI 23 dicembre 1993, andrebbe ripreso e rielaborato nella prospettiva a cui ora si è accennato.

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