La base imponibile IVA per le comunicazioni al pubblico, in assenza di licenza, di opere protette dal diritto d’autore
30 Aprile 2026
Massima I titolari dei diritti d’autore realizzano una prestazione di servizi a titolo oneroso anche quando le loro opere protette sono oggetto di una comunicazione al pubblico da parte di un utilizzatore che non dispone di una licenza a tal fine, nonostante la circostanza che, da un lato, essi non possano opporsi a detta comunicazione e, dall’altro, la loro remunerazione risulti dalla legge nazionale nonché dalle disposizioni regolamentari alle quali tale legge rinvia. In merito alla base imponibile su cui calcolare l’IVA dovuta all’organismo di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi, in nome dei titolari di tali diritti, in assenza della correlata licenza è lecito liquidare l’imposta sul triplo di tale remunerazione. Il caso Nel caso esaminato dal Tribunale UE con la sentenza T-643/2024, si trattava di verificare se fosse configurabile una prestazione di servizi a titolo oneroso ai fini IVA, in presenza di una situazione in cui un utilizzatore aveva comunicato al pubblico opere musicali protette senza la preventiva acquisizione di una licenza, ed era per tale motivo obbligato, per disposizione di legge, a corrispondere una remunerazione aggiuntiva per tale comunicazione, pari al triplo di quella che avrebbe dovuto riconoscere in caso di regolarità della licenza. I Giudici unionali in sentenza hanno precisato i contorni della nozione di “corrispettivo” ai fini IVA, nel caso in cui una parte della remunerazione presenti caratteristiche punitive o risarcitorie, alla luce della norma interna che impone all’utilizzatore, che ha omesso di acquisire una licenza, di pagare, come detto, il triplo dell’importo base della remunerazione. Tale indagine era necessaria al fine di determinare se il corrispettivo (di fatto l’esistenza di un rapporto sinallagmatico) per tale prestazione dovesse comprendere soltanto l’importo base della remunerazione o se l’IVA andasse calcolata in funzione dell’importo triplicato che è dovuto in base alla norma rumena per la comunicazione al pubblico in mancanza di una licenza. La controversia oggetto del rinvio pregiudiziale del giudice rumeno era sorta tra il Centro rumeno per la gestione dei diritti degli artisti interpreti (la Credidam), un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore, ed una società con sede in Romania, in relazione alla remunerazione dovuta da quest’ultima per la diffusione di opere musicali protette. Il giudice del rinvio osservava, nell’ordinanza di rinvio, che la Credidam aveva chiesto di includere l’IVA nelle somme richieste, mentre la convenuta nel procedimento principale sosteneva l’esclusione dall’applicazione dell’imposta. Il giudice rumeno del rinvio ha quindi sospeso il procedimento e rinviato ai sensi dell’articolo 267 TFUE alla Corte UE (rectius al Tribunale, a seguito della modifica, dall’1 ottobre 2024, dell’art. 50-ter dello Statuto della Corte UE), chiedendo, in sostanza, se nell’ambito dell’interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, par. 1, lett. c), 24, par. 1, e 25, lett. a), della Direttiva IVA 2006/112, i titolari di diritti connessi realizzino una prestazione di servizi a titolo oneroso quando l’utilizzatore effettua una comunicazione al pubblico di opere protette in mancanza di una licenza a tal fine. Le questioni La prestazione di servizi dei titolari dei diritti d’autore Le questioni oggetto della causa in commento vertono su problematiche che rappresentano la continuazione diretta di quelle trattate nella precedente sentenza C-501/19. La controversia all’origine di tale sentenza, pronunciata anch’essa su rinvio del giudice rumeno, riguardava la medesima normativa nazionale applicata nel procedimento principale, e le questioni sottoposte alla Corte UE richiedevano l’interpretazione delle medesime disposizioni della direttiva IVA su citate. In tale precedente si chiedeva alla Corte UE se gli artt. 2, par. 1, lett. c), 24, par. 1, e 25, lett. a), della Direttiva IVA 2006/112 andassero interpretati nel senso che un titolare di diritti di autore su opere musicali effettuava una prestazione di servizi a titolo oneroso a favore di un organizzatore di spettacoli, utilizzatore finale, in presenza di una licenza non esclusiva che lo autorizzava a comunicare tali opere al pubblico dietro pagamento di remunerazioni riscosse da un organismo di gestione collettiva designato, che agiva in nome proprio, ma per conto di tale titolare di diritti d’autore. Chiedeva, inoltre, se l’organismo citato, che percepiva in nome proprio ma per conto dei titolari remunerazioni dovute loro come corrispettivo per le comunicazioni al pubblico delle loro opere protette, agisse in qualità di soggetto passivo e, pertanto, avesse ricevuto tale prestazione di servizi dai titolari, prima di fornirla personalmente all’utilizzatore finale. La norma interna rumena prevede che la gestione collettiva implichi che un solo organismo di gestione collettiva designato sia obbligato a concedere agli utilizzatori, quali gli organizzatori di spettacoli che ne facciano richiesta, una licenza non esclusiva per la comunicazione al pubblico dell’opera in questione. Di qui la Corte UE ne deduceva, condivisibilmente, che in tale situazione i titolari dei diritti d’autore fornissero una prestazione di servizi a titolo oneroso all’organizzatore di spettacoli, malgrado l’intervento filtrato dell’organismo di gestione collettiva che ricopre il ruolo di soggetto passivo, indipendentemente dal fatto che i titolari fossero o meno membri di detto organismo. Per la Corte, quindi, il rapporto causale tra la comunicazione al pubblico dell’opera protetta su richiesta dell’utilizzatore e la remunerazione all’autore per mezzo dell’intervento dell’organismo, rivela l’onerosità ai fini IVA della prestazione di servizi tra il prestatore (titolare del diritto) e l’utilizzatore (beneficiario acquirente). La circostanza che l’utilizzo dell’opera protetta sia concesso su espressa richiesta dell’utilizzatore il quale, a sua volta, versa la remunerazione dovuta, conferma la sussistenza di un rapporto giuridico nel corso del quale vengono scambiate prestazioni reciproche tra il prestatore-titolare e l’organizzatore di spettacoli (utilizzatore finale) e permette, al tempo stesso, di stabilire un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo effettivo ricevuto. Inoltre, la remunerazione versata dall’utilizzatore costituisce il corrispettivo effettivo del servizio fornito nell’ambito di tale rapporto giuridico e mira, quindi, a remunerare il servizio reso, senza che su tale aspetto possa influire il filtro dell’organismo di gestione collettiva piuttosto che la circostanza che la gestione dei diritti risulti da un obbligo di legge, o ancora che la remunerazione sia effettuata per conto autori che non sono membri dell’organismo. In C-501/19 la Corte, altresì, qualificava espressamente come soggetto passivo l’organismo di gestione collettiva, tenuto ad emettere in nome proprio per l’utilizzatore finale le fatture per gli importi riscossi, da cui conseguiva l’obbligo dei titolari dei diritti d’autore, se soggetti IVA, di emettere nei confronti dell’organismo le correlate fatture per i servizi resi. Tale considerazione derivava dall’applicazione dell’art. 28 della direttiva IVA, per effetto del quale qualora un soggetto passivo che agisce in nome proprio, ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale. Tale disposizione, come già osservato dalla Corte UE in C-464/10, p. 35, crea la finzione giuridica di due prestazioni di servizi identiche fornite consecutivamente, in forza della quale si ritiene che l’operatore che partecipa a una prestazione di servizi, cioè il commissionario, abbia, in un primo tempo, ricevuto i servizi in questione dall’operatore per conto del quale agisce, cioè il committente, prima di fornire, in un secondo tempo, personalmente tali servizi ad un cliente (v. anche C-274/15, p. 86 e C-707/18, p. 38). Ne consegue che, per quanto riguarda il rapporto giuridico tra il committente e il commissionario, il loro ruolo rispettivo di prestatore di servizi e di pagatore è artificialmente invertito ai fini dell’IVA. Per tali motivi in C-501/19 concludeva nel senso che, in un primo tempo, l’organismo in parola avesse ricevuto la prestazione di servizi summenzionata dai suddetti titolari prima di fornirla, in un secondo tempo, personalmente agli utilizzatori finali. A differenti conclusioni giungeva la Corte UE in un caso simile, affrontato in C-37/16, nel quale si chiedeva se la direttiva IVA andasse interpretata nel senso che i titolari di diritti di riproduzione effettuano una prestazione di servizi a vantaggio dei produttori e degli importatori di supporti vergini e di apparecchi di registrazione e di riproduzione, dai quali le società di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi riscuoteva, per conto di tali titolari ma in nome proprio, canoni sulla vendita di tali apparecchi e supporti. La Corte lì concludeva per l’assenza del sinallagma a motivo del fatto che l’obbligo di versare i canoni, per quanto gravasse sui produttori ed importatori in forza di un obbligo di legge interno, rappresentava solo un equo compenso a vantaggio dei titolari dei diritti di riproduzione e non già il corrispettivo effettivo del servizio individualizzabile di una prestazione, in quanto legato al pregiudizio subìto dai titolari per la riproduzione delle loro opere protette. La nozione di corrispettiva in relazione all’assenza di regolare licenza Dalla sentenza C-501/19 (v. p. da 30 a 37 e 39) è emerso che l’autorizzazione, mediante la concessione di regolare licenza dietro remunerazione, della comunicazione al pubblico delle opere protette, costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva IVA. In tale precedente la Corte UE individuava la presenza di una coerente relazione sinallagmatica tra i titolari dei diritti d’autore da un lato, rappresentati da un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore, e gli utilizzatori delle opere protette dall’altro, a causa dell’onerosità ai fini IVA della prestazione (v. tra i tanti C‑37/16, punto 24-26; C‑43/19, punto 31; C-295/17, punto 39; C-250/14 punto 23), la quale come noto emerge qualora, nell’ambito di un rapporto giuridico, il prestatore/cedente riceva una remunerazione che è l’effettivo controvalore del servizio fornito/bene ceduto, ipotesi che ricorre se sussiste un nesso diretto tra tale remunerazione e lo specifico servizio individualizzabile. Nel caso lì analizzato, infatti, le licenze concesse dall’organismo citato, in forza di un obbligo di legge, autorizzavano la comunicazione al pubblico delle opere musicali solo dietro pagamento di una remunerazione. Al contrario, il dubbio posto dal giudice del rinvio in T-643/2024 concerneva la possibilità di traslare nel proprio processo le argomentazioni già svolte dalla Corte in C-501/19, e ciò perché la società convenuta nel procedimento principale (la debitrice) non aveva richiesto alcuna licenza prima di effettuare la comunicazione al pubblico delle opere protette. In altre parole si poneva il problema di rintracciare l’onerosità della prestazione in assenza di un pagamento, o meglio, in assenza di un regolare pagamento finalizzato al rilascio di una regolare licenza di distribuzione. Come si vedrà, entrambe le ipotesi sono state affrontate dalla giurisprudenza della Corte UE la quale ha concluso per l’evidenza del sinallagma ai fini IVA. Un esempio illuminante della prima ipotesi (sinallagma in assenza di un pagamento in danaro) è rappresentato dal caso Goldsmith (causa C-330/95), in cui si discuteva della possibilità, per detta società, di operare la rettifica della propria dichiarazione IVA con conseguente istanza di rimborso, nell’ipotesi in cui detta società, a fronte della cessione di diamanti nei confronti della sua controparte contrattuale che “pagava” la prima mediante servizi pubblicitari (scambio di diamanti contro prestazioni pubblicitarie), aveva ricevuto da quest’ultima un “pagamento” parziale dovuto alla messa in liquidazione della fornitrice del servizio. L’Erario inglese contestava il diritto al rimborso sulla scorta della natura “liquida” della controprestazione. La Corte, in applicazione dell’art. 11 della Sesta Direttiva, condivisibilmente argomentava circa l’equivalenza del pagamento in natura a quello in danaro a motivo del fatto che la direttiva non distingue tra corrispettivo in denaro e corrispettivo in natura, dal momento che le due fattispecie appaiono, dal punto di vista economico e commerciale, identiche, con conseguente emersione del sinallagma, quindi dell’onerosità delle contro prestazioni rese dalle due parti contrattuali (v. anche C-230/87 e C-33/93). La seconda ipotesi, invece, riguarda quei numerosi casi, già affrontati dalla Corte UE nel tempo, in cui si è reso necessario indagare circa la presenza o meno dell’onerosità dell’operazione IVA (di cessione o di prestazione), in assenza di un regolare pagamento che nascondeva, di fatto, un’attività illecita (es. furto di elettricità, prestito di danaro con tassi usurari, vendita di stupefacenti, ecc.). In tali casi la giurisprudenza della Corte UE ha individuato delle chiavi di lettura, coerenti rispetto alla direttiva IVA, che evidenziavano volta per volta la presenza piuttosto che l’assenza del sinallagma IVA (corrispettivo), a prescindere dalla valorizzazione, contestuale, di fattispecie penalmente rilevanti e delle correlate sanzioni. Ad esempio, nella causa C-294/82 (p. 13-16), la Corte UE affermava che dal contesto e dagli scopi della Sesta direttiva si desume che questa osta all’assoggettamento all’IVA in occasione dell’importazione illegale di stupefacenti nel territorio doganale le UE. Questa conclusione è inevitabile, se si tiene conto della giurisprudenza della Corte la quale esclude la riscossione dei dazi doganali nello stesso caso (v. art. 83 del Reg. 952/2013 - CDU). Per quanto riguarda la non riscossione dei dazi doganali all’atto dell’importazione illegale di stupefacenti, ci si deve richiamare alla giurisprudenza della Corte secondo la quale l’importazione di stupefacenti che non facciano parte del circuito economico rigorosamente sorvegliato e non siano destinati a scopi medici e scientifici non fa nascere alcun debito doganale. La Corte ha affermato che gli stupefacenti che non si trovino in un circuito rigorosamente sorvegliato dalle competenti autorità in vista dell’uso per scopi medici e scientifici ricade, per definizione, sotto il divieto assoluto d’importazione e di smercio nella Comunità e che, per questo motivo, detti stupefacenti non sono soggetti a dazio doganale quando restano nel circuito illegale, tanto se sono scoperti e distrutti, quanto se sfuggono alla vigilanza delle autorità. Questo ragionamento non si può limitare alla riscossione dei dazi doganali all’importazione, ma vale del pari per la riscossione dell’IVA. Tali argomentazioni sono state ribadite dalla Corte UE nei successivi interventi su tale specifico argomento (v. per analogia C-269/86 e C-289/86). Nel caso reso in C-442/22, invece, si discuteva dell’assoggettamento ad IVA di una società polacca, operante nel settore della vendita al dettaglio di carburanti, titolare di una stazione di servizio gestita da una sua dipendente, la quale all’insaputa della direzione aziendale, aveva emesso negli anni numerose fatture false (a fronte di vendite mai avvenute da parte della stazione di servizio), a favore di società che avevano indebitamente esercitato la detrazione dell’IVA a monte mai versata. Nelle conclusioni rese dall’Avv. gen. J. Kokott in tale causa (v. par. 3) si prendeva atto che il quadro giuridico lì offerto alla disamina della Corte rappresentasse (ai fini IVA) un territorio inesplorato, in quanto la responsabilità per debiti fiscali risultante da fatture erronee è sempre stata legata ad una condotta illecita propria dell’impresa, motivata dalla ricorrente assenza della necessaria diligenza con riferimento all’effettuazione di operazioni, mentre in quel caso non potevano sollevarsi eccezioni di sorta all’impresa ignara della frode perpetrata ai suoi danni dal dipendente. Lì Corte UE ha affermato che, nel caso di emissione di fatture false emesse a nome di una società ignara del comportamento illecito del proprio dipendente, il quale si era servito illecitamente dei dati fiscali del proprio datore di lavoro al fine di agevolare l’illegittima detrazione IVA a monte da parte di terzi, l’imposta non poteva essere richiesta in capo all’emittente formale (apparente) delle false fatture (per l’evidente mancanza dell’onerosità del servizio reso) qualora la società fosse in buona fede e l’Erario fosse altresì a conoscenza dell’esatta l’identità della persona che aveva realmente emesso le fatture, risultando debitore dell’imposta esclusivamente il dipendente. Nel precedente reso in C‑677/21 si discuteva dell’onerosità IVA a fronte del prelievo illegale di energia elettrica dalla rete e del relativo consumo, ad opera di un privato e a danno di un gestore di rete di distribuzione di energia elettrica. Tale consumo, realizzato senza titolo in assenza di un regolare contratto di fornitura, era stato addebitato dal gestore in base alla normativa belga, che prevede che anche il prelievo illegale fosse oggetto di fatturazione, maggiorato altresì degli interessi di mora e di quelli giudiziari. La Corte UE ribadiva innanzitutto che, anche a fronte di un’attività di erogazione di energia elettrica, ancorché involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, secondo la propria giurisprudenza costante il principio della neutralità fiscale osta, nell’ambito del prelievo IVA, ad una distinzione generalizzata tra operazioni lecite e operazioni illecite (v. C‑259/10, p. 45, C‑158/98, p. 14 e 21, nonché C‑439/04, p. 50), poiché il sistema dell’IVA mira a gravare sul consumatore finale di beni o servizi (v. C‑521/19, p. 31) qualora questi ultimi siano stati ceduti o forniti nell’ambito di operazioni imponibili in applicazione della direttiva IVA (in C-259/10, ad es., la Corte ricordava che gli Stati membri possono riservare l’esenzione ai soli giochi d’azzardo aventi natura lecita. La liceità o illiceità della gestione di un gioco d’azzardo non può quindi essere presa in considerazione nell’ambito dell’esame della somiglianza tra due giochi d’azzardo). Dalla giurisprudenza costante della Corte UE emerge che il principio di neutralità fiscale (ai fini della salvaguardia della concorrenza tra soggetti IVA), non consente una distinzione generale fra le operazioni lecite e le operazioni illecite. Ne deriva che la qualificazione di un comportamento come riprovevole non comporta, di per sé, una deroga all’imposizione, ma di una tale deroga si tiene conto solo in situazioni specifiche nelle quali, a causa delle caratteristiche particolari di talune merci o di talune prestazioni, è esclusa qualsiasi concorrenza tra un settore economico lecito e un settore illecito (v. ad es. C‑158/98, p. 14 e 21, nonché C‑455/98, p. 19, nonché l’art. 83 citato del CDU). Per la Corte la cessione del “bene” energia elettrica (v. art. 15 della direttiva IVA) deve essere effettuata a titolo oneroso, il che implica l’esistenza di un nesso diretto, ossia uno scambio di reciproche prestazioni, tra la cessione ed un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo (v. C‑846/19, p. 36). Nel caso lì analizzato, il nesso diretto tra l’energia elettrica illegalmente consumata e la somma richiesta come corrispettivo dal fornitore, risultava chiaramente dagli elementi forniti dal giudice del rinvio, poiché l’utilizzatore aveva prelevato l’energia elettrica al proprio indirizzo di residenza e la fornitrice aveva potuto stabilire la quantità esatta così prelevata effettuando una misurazione del consumo mediante lettura del contatore situato a tale indirizzo, di talché l’importo corrispondente al costo dell’energia elettrica illegalmente consumata è stato quindi incluso nella somma richiesta e fatturata, anche in assenza della stipula di un regolare contratto commerciale. Per tali motivi concludeva nel senso che l’erogazione di energia elettrica da parte di un gestore di un sistema di distribuzione, ancorché involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, costituisce una cessione di beni effettuata a titolo oneroso comportante il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale ai sensi dell’art. 14, par. 1, della direttiva IVA. Per effetto della giurisprudenza costante della Corte UE, l’evidenza di un corrispettivo (ossia l’onerosità di un’operazione ai fini IVA) va verificata volta per volta. In tal modo, ad esempio, nel caso di pagamenti che avvengono a prescindere dalla fornitura del servizio, è stata esclusa l’evidenza di un’operazione imponibile, come nel caso di un’indennità versata per compensare un ritardo di pagamento (C-222/81, p. 8), piuttosto che per gli aiuti agricoli versati a causa della riduzione della produzione (v. C‑215/94, p. 21 e 22 e C‑384/95, p. 23 e 24), in mancanza di un beneficio consumabile per il percettore (in argomento v. anche C‑90/20, p. 43; C‑622/23, p 25; C‑281/91, p. 18; C‑344/22, p. da 33 a 39). Numerosi, come detto, sono i precedenti della Corte in cui ha riscontrato la presenza di un corrispettivo, ad esempio nel prezzo di un servizio, laddove il destinatario del servizio rinunci alla sua prestazione effettiva, mediante la risoluzione anticipata del contratto (v. i casi C‑295/17, p. 50, 51, 61 e 62; C‑242/18, p. da 70 a 76; C‑43/19, p. da 33 a 40), o nel prezzo del biglietto aereo non utilizzato (v. C‑250/14, p. 28, 30 e 34), o nei pagamenti in caso di furto dell’elettricità come sopra riportato (v. C‑677/21, p. da 28 a 33), o nelle sovvenzioni per cure offerte ai residenti di un centro d’accoglienza per persone anziane (v. C‑151/13, p. 32), o negli onorari percepiti da un avvocato della parte soccombente, nonostante avesse rappresentato il suo cliente a titolo gratuito (v. C‑744/23, punti 33 e 35), o ancora nelle spese di controllo dovute in caso di sosta irregolare in un parcheggio, quali corrispettivi di una prestazione di servizi (C‑90/20). In altri casi, al contrario, la Corte ha concluso per la mancanza di un corrispettivo, come ad esempio qualora un prezzo ricompensi il vincitore di una corsa di cavalli (C‑432/15, p. da 36 a 39), o nel caso di sovvenzioni forfettarie per un servizio di trasporto pubblico (C‑615/23, p. da 23 a 30), o ancora nel caso di caparre pagate da un cliente d’albergo che rinunci al suo soggiorno, qualificate come risarcimento forfettario non imponibile (v. C‑277/05). Dalla giurisprudenza citata si può quindi comprendere i motivi che hanno condotto il Tribunale, in T-643/2024, a concludere che la circostanza per cui l’utilizzatore delle opere protette non ha versato le somme che avrebbe dovuto pagare non osta a che queste ultime siano qualificate come controvalore del servizio fornito da un organismo di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi, in nome dei titolari di diritti connessi. Ciò rappresentato in risposta alla prima questione pregiudiziale posta dal giudie del rinvio, era necessario per il Tribunale altresì determinare se, nonostante la qualifica come servizio, una parte della remunerazione percepita, vale a dire l’onere aggiuntivo (relativo alla richiesta del triplo della remunerazione richiesta), non potesse essere qualificata come corrispettivo. Ciò avverrebbe, infatti, se tale remunerazione fosse qualificata come indennità senza nesso diretto con detto servizio, come del resto emerge dalla giurisprudenza costante della Corte UE. Si ricorda, innanzitutto, che il corrispettivo rappresenta il valore soggettivo, ossia il valore realmente percepito e non un valore stimato secondo criteri oggettivi, essendo irrilevante sia il suo importo sia la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il prestatore ha sostenuto (C-94/19, p. 29; C-412/03, p. 22, C-263/15, p. 45). Infatti, una simile circostanza non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto (C-263/15, p. 46; C‑412/03, p. 35; C-154/80, p. 13; C‑90/20, p. 45; C‑427/23, p. 92). A tal riguardo, inoltre, è ininfluente sapere se il diritto nazionale qualifichi le somme da versare al prestatore di un servizio quale remunerazione, risarcimento o penalità, dato che la valutazione della questione se un pagamento avvenga come corrispettivo di una prestazione di servizi è una questione che appartiene esclusivamente al diritto unionale (v. C‑90/20, p. 46). Al contrario, è fondamentale indagare la causa giuridica o la base giuridica dei pagamenti, quale elemento da prendere in considerazione al fine di determinare l’esistenza di un corrispettivo, o l’obiettivo perseguito o, ancora, valutare la realtà economica delle operazioni (v. C‑295/17, p. da 41 a 45). L’obiettivo dei pagamenti, ad esempio, ha svolto un ruolo fondamentale nel ragionamento della Corte nel leading case Tolsma (C‑16/93, p. da 16 a 19), dal quale è emerso che gli oboli donati dai passanti, a titolo gratuito, ad un suonatore ambulante di strada, non costituivano il corrispettivo di un servizio (egli suonava a prescindere dalla corresponsione o meno di tali oboli). Ancora in tema di indennità, nel caso C-277/05 si chiedeva alla Corte se le somme versate a titolo di caparra da un cliente ad un albergatore andassero considerate, qualora il cliente si fosse avvalso della facoltà di disdetta consentitagli e le somme medesime fossero state trattenute dall’albergatore stesso, quale corrispettivo di una prestazione di prenotazione, soggetta ad IVA, o quale indennità forfetaria di recesso, non soggetta a detta imposta. La Corte osservava che il versamento della caparra non rappresenta un elemento costitutivo del contratto alberghiero, ma un mero elemento facoltativo, mentre l’obbligo dell’albergatore di riservare al cliente la prenotazione effettuata discende, pertanto, non dalla caparra versata, ma direttamente dal contratto alberghiero, derivandone che le stesse caparre versate non possono essere qualificate come prestazioni sinallagmatiche, non sussistendo un nesso diretto tra il servizio prestato ed il corrispettivo ricevuto. Pertanto la circostanza che, in caso di regolare occupazione della camera prenotata l’importo della caparra venga imputato sul prezzo della camera stessa, conferma che la caparra non può costituire il corrispettivo di una prestazione autonoma e identificabile. Ed ancora, in C-295/17 si chiedeva alla Corte se l’importo predeterminato percepito da un operatore economico di telecomunicazioni in caso di risoluzione anticipata da parte del suo cliente, o per un motivo imputabile a quest’ultimo, di un contratto di prestazione di servizi che prevedeva un periodo minimo di vincolo (importo che corrisponde a quello che tale operatore avrebbe percepito durante il resto di detto periodo), andasse considerato come la remunerazione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva IVA, soggetta in quanto tale a detta imposta. La Corte osservava, innanzitutto, che il versamento dell’importo dovuto per il mancato rispetto del periodo minimo di vincolo consentiva in ogni caso alla società di realizzare, in linea di principio, i medesimi guadagni che nel caso in cui il cliente non avesse risolto anticipatamente il contratto. Argomentava, altresì, che, se detto importo fosse stato qualificato come indennizzo volto a risarcire il danno subìto dalla società fornitrice, in tal caso la natura del corrispettivo versato dal cliente ne sarebbe risultata modificata, a seconda che tale cliente avesse deciso di utilizzare o meno il servizio durante il periodo minimo previsto nel contratto. In altre parole, così ragionando, si sarebbero potute creare due opposte situazioni, dal momento che il cliente che avesse beneficiato delle prestazioni di servizi per la totalità del periodo minimo di vincolo previsto nel contratto e quello che avesse posto fine al contratto prima del termine di tale periodo, sarebbero stati trattati in modo differente ai fini IVA. Per tali motivi concludeva considerando l’importo predeterminato, percepito dall’operatore telefonico in caso di risoluzione anticipata del cliente, come la remunerazione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e soggetta in quanto tale ad IVA. La soluzione giuridica Sulla base delle argomentazioni spese dalla Corte UE e qui brevemente rappresentate, il Tribunale ha potuto rispondere alla seconda domanda pregiudiziale, tesa a sapere se l’IVA dovesse gravare unicamente sulla remunerazione originariamente dovuta all’organismo o se, al contrario, potesse e dovesse vertere sul triplo di tale remunerazione. I giudici unionali hanno ricordato che (p. 47) la nozione di prezzo convenuto, ossia di corrispettivo, è interpretata dal giudice UE nel senso di includere sempre le maggiorazioni o le spese ulteriori, qualora esse risultino dall’applicazione del contesto normativo ai rapporti tra il prestatore di servizi e colui che ha fruito di questi ultimi, sia pure illegalmente o irregolarmente, ossia quando tali maggiorazioni o tali spese ulteriori illustrano il nesso diretto tra la prestazione di servizi e il suo corrispettivo. Per tali ragioni la Corte UE ha dichiarato che le spese di controllo per sosta irregolare, al cui versamento erano tenuti gli automobilisti che avevano comunque regolarmente fruito di un’area di parcheggio, dovevano essere soggette all’IVA, nonostante la circostanza che siffatte spese fossero qualificate, nel diritto nazionale, come penalità (v. C‑90/20, p. da 30 a 34 e 46). Nel caso di specie, quindi, dal momento che ai sensi della legge rumena la maggiorazione della remunerazione dovuta dall’utilizzatore di opere protette privo di licenza è la conseguenza diretta della comunicazione senza licenza di tali opere, il Tribunale ne ha condivisibilmente dedotto che il prezzo da prendere in considerazione e su cui deve gravare l’IVA è quello determinato legalmente in caso di comunicazione senza licenza, vale a dire il triplo versato dall’utilizzatore. |