Soccorso stradale in autostrada: legittimo il regime autorizzatorio speciale
04 Maggio 2026
La questione era stata sollevata dal Giudice di pace di Napoli, prima sezione civile, nell’ambito di un giudizio instaurato da un operatore che aveva prestato soccorso, senza autorizzazione dell’ente gestore, su una piazzola della tangenziale di Napoli (tratto A56), e sanzionato ai sensi della disposizione censurata. Il rimettente dubitava della compatibilità della norma con gli artt. 3, 13, 41e 97 Cost. Secondo il giudice a quo, la previsione che subordina l’attività di soccorso stradale e di rimozione dei veicoli su autostrade e strade extraurbane principali a preventiva autorizzazione dell’ente proprietario, con esclusione solo delle Forze armate e di polizia, determinerebbe:
La Corte, in via preliminare, accoglie l’eccezione di inammissibilità limitatamente al parametro dell’art. 13 Cost. Richiamando la propria giurisprudenza, essa ribadisce che la libertà personale è incisa solo in presenza di coazione fisica o di obblighi così intensi da integrare un vero “assoggettamento della persona all’altrui potere”, ipotesi non configurabile nella limitazione alla scelta del soggetto che effettua il soccorso meccanico. Nel merito, la Consulta ricostruisce il quadro normativo di riferimento, fondato sul combinato disposto dell’art. 175 cod. strada, degli artt. 12e 374 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e della direttiva ministeriale 24 maggio 1999, n. 3279, che disciplinano in modo organico il servizio di soccorso stradale in autostrada, qualificandolo come attività ad elevato tasso di rischio e imponendo requisiti tecnici, organizzativi e di tempestività particolarmente stringenti. La Corte valorizza il dato per cui il soccorso e la rimozione di veicoli in ambito autostradale avvengono in un contesto strutturalmente pericoloso, con velocità elevate, accessi diradati e necessità di rimuovere nel più breve tempo possibile i veicoli fermi, in funzione della sicurezza sia degli utenti in transito sia degli occupanti del mezzo in avaria. Alla luce di tali premesse, la Corte esclude che il regime autorizzatorio integri una restrizione sproporzionata o arbitraria della libertà di iniziativa economica: l’accesso al servizio non è rimesso a una discrezionalità incontrollata dell’ente proprietario, ma è condizionato al possesso di requisiti predeterminati dalla normativa e dalla direttiva ministeriale, con controlli successivi sul mantenimento degli standard. Ne consegue l’insussistenza sia della violazione dell’art. 41 Cost., sia delle lamentate lesioni degli artt. 3 e 97 Cost. |