Le SSUU sulla prescrizione nelle perizie contrattuali assicurative
05 Maggio 2026
Il caso origina da una rapina subita da un’oreficeria il 20 novembre 2010. L’assicurato denuncia il sinistro il 22 novembre 2010. Successivamente l’azienda viene donata alla figlia, che subentra nei diritti derivanti dalla polizza. L’assicuratore agisce in giudizio per far accertare la prescrizione del diritto all’indennizzo e l’inoperatività della garanzia, mentre l’assicurata propone domanda riconvenzionale per il pagamento dell’indennizzo, quantificato in oltre 400.000 euro. Il Tribunale di Padova accoglie la domanda dell’assicuratore e dichiara prescritto il diritto dell’assicurata, ritenendo che il termine biennale ex art. 2952, comma 2, c.c. fosse decorso tra il sinistro e la formale richiesta di perizia contrattuale del 2017. La Corte d’appello di Venezia conferma, qualificando la clausola di perizia come perizia contrattuale e non arbitrato rituale, ed esclude che la stessa abbia inciso sul termine di prescrizione. In Cassazione, la terza sezione rimette gli atti alle Sezioni Unite per chiarire, da un lato, se la perizia contrattuale possa configurarsi come una species di arbitrato libero, con conseguente temporanea rinuncia alla giurisdizione; dall’altro, se e in che misura la perizia possa paralizzare il corso della prescrizione. Le Sezioni Unite svolgono un’ampia ricostruzione delle diverse figure di perizia contrattuale nella prassi, evidenziando che la “perizia contrattuale pura” è uno strumento atipico, fondato su un mandato congiunto a un terzo tecnico, che non implica di per sé rinuncia alla giurisdizione ordinaria. Solo quando la clausola contiene una “disposizione espressa per iscritto” di definitiva rinuncia ad adire il giudice, riconducibile all’art. 808-ter c.p.c., la perizia assume natura di arbitrato irrituale. Nel caso concreto, la Corte esclude la presenza di una siffatta rinuncia: la clausola di polizza disciplina un meccanismo tecnico di determinazione del danno, ma non preclude l’azione giudiziaria. La perizia contrattuale resta quindi “pura” e genera soltanto obblighi contrattuali; la parte che agisce in giudizio senza rispettarla è eventualmente inadempiente, ma non priva di legittimazione ad agire. La “nuova regola applicabile” affermata dalle Sezioni Unite riguarda gli effetti della perizia sulla prescrizione: la chiamata in perizia contrattuale costituisce atto interruttivo ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 1219 c.c., e l’effetto interruttivo si prolunga de die in diem per tutta la durata fisiologica delle operazioni peritali, fino alla definizione o alla scadenza del termine contrattuale. Non si tratta di sospensione per inesigibilità del credito, ma di protratto esercizio del diritto incompatibile con l’inerzia richiesta dall’art. 2934 c.c. Applicando tali principi, la Cassazione rileva che, poiché una prima perizia si era conclusa il 25 settembre 2015, al momento della nuova chiamata del 1° marzo 2017 il termine biennale non era decorso. La sentenza d’appello, che aveva ritenuto prescritto il diritto, viene quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione. |