Il valore della dichiarazione della persona offesa nei procedimenti penale e civile
05 Maggio 2026
Massima Le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Elemento essenziale per una valutazione di attendibilità delle dichiarazioni accusatore della persona offesa è (oltre alle dichiarazioni dei testimoni) la diversa versione dei fatti fornita dall’imputato in sede di esame e non anche un’alternativa ricostruzione puramente difensiva operata (specie nel caso di assenza dell’imputato) dai soli procuratori. Il caso La vicenda trae origine dalla sentenza con cui il Tribunale per i minorenni di Trento ha condannato l’imputato (che ha scelto di non partecipare al giudizio) per violenza sessuale, peraltro aggravata dall’uso di sostanze alcoliche, avendo abusato più volte delle condizioni di inferiorità psichica della persona offesa dopo essere stato invitato nell’abitazione della medesima. In particolare, la Consulente del Tribunale ha evidenziato il carattere di attendibilità delle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio, in ragione della coerenza logica della narrazione dei fatti, della costanza, completezza e spontaneità delle dichiarazioni rese, nonché dell’accuratezza dei dettagli descritti. Inoltre, tale racconto, già giudicato spontaneo e coerente, ha trovato pieno riscontro con quanto riferito nella immediatezza dei fatti alla madre del compagno e a quest’ultimo, nonché, nei giorni a seguire, anche ad altri familiari; infine, «seppure con qualche contraddittorietà», la deposizione è altresì risultata coerente – oltre che con gli accertamenti tecnici effettuati dai R.I.S. di Parma sugli indumenti in uso alla donna – con le circostanze e le modalità del fatto riportate nella scheda clinica del Pronto Soccorso e con quanto riferito in sede d’udienza dal personale sanitario. La questione Nel procedimento penale, come devono essere valutate le dichiarazioni rese dalla persona offesa? E, tali dichiarazioni, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato? Inoltre, occorre domandarsi: nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza dell’imputato? E, in questi casi, che ruolo assume la circostanza che l’imputato non ha fornito alcuna affermazione contrastante con quelle della versione accusatoria, avendo scelto di non partecipare al giudizio? E, quindi, anche in ragione della separatezza del processo civile da quello penale, quali sono le principali differenze ed analogie tra le dichiarazioni rese dalla parte nei due giudizi e, soprattutto, nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie? Le soluzioni giuridiche La sentenza, unitariamente considerata, affronta il delicato tema della valutazione delle dichiarazioni della persona offesa offrendo, in armonia con alcuni principi affermati in precedenti pronunce, compiute risposte ad un classico problema del diritto processuale penale; in tale contesto, le significative peculiarità della vicenda e la evidente drammaticità dei fatti acquistano un particolare rilievo in quanto, oltre a mettere in risalto gli elementi posti a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, su un diverso piano permettono al civilista di soffermarsi sul valore delle dichiarazioni rese dalle parti nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, così sottolineandosi analogie e differenze tra i due giudizi (civile e penale). A tal riguardo, per rispondere agli interrogativi posti, il Collegio ripercorre il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, nella misura in cui risulti (da idonea motivazione) la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. All’opposto, il percorso valutativo volto all’accertamento dell’attendibilità del soggetto – salva l’ipotesi in cui sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato detto assunto – «non può però assumere come base di partenza l’ipotesi contraria, ovverosia che, soprattutto quando persona offesa, riferisca deliberatamente il falso» (Cass. pen., sez. VI, 25 settembre 2025, n. 40216). Appare superata, quindi, l’impostazione maggiormente sensibile all’esigenza di sottoporre a verifica dettagliata le dichiarazioni della persona offesa, in considerazione dell’interesse accusatorio inevitabilmente connaturato in colui che è portatore di un interesse contrastante a quello dell’imputato; in passato, invero, si riteneva che tale deposizione «non è immune da sospetto perché portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quella dell’imputato mentre quella del testimone, indifferente rispetto all’esito del processo, deve essere considerata inerente ai fatti obiettivamente ritenuti tali e può essere disattesa unicamente quando esistano elementi positivi – e non già mere congetture – atti a rendere obiettivamente plausibile che la stessa sia mendace» (Cass. pen., 04 luglio 1997, n. 6477). Il ragionamento posto alla base dei più recenti approdi ermeneutici si articola nel senso che le regole dettate dall’art. 192, comma 3, c.p.p. (in virtù del quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità) non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; onde, si specifica ulteriormente come la circostanza che l’offeso si sia costituito parte civile non vale ad attenuare il valore probatorio delle dichiarazioni, «ma richiede solo un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell’interesse patrimoniale vantato», fermo restando «un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto» (Cass. pen., sez. II, 24 settembre 2015, n. 43278; Cass. pen., sez. un., 19 luglio 2012, n. 41461). Inoltre, nel medesimo senso (e sulla base dell’indirizzo secondo cui «nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno, ma non necessario, procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, proprio perché, in tal caso, la persona offesa è portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discende dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato»: Cass. pen,. sez. II, 24 marzo 2021, n. 15589), si è sostenuto per un verso come la «deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva» (Cass. pen., sez. un., 19 luglio 2012, n. 41461); e per altro verso come non vi sia l’obbligo di ricercare riscontri esterni che confermino l’attendibilità della persona offesa, salvo che dall’istruttoria dibattimentale emergano specifici elementi per ritenere che la costituzione di parte civile riveli una natura strumentale e ci sia il rischio di una falsa dichiarazione (Trib. Bari, sez. I penale, 12 novembre 2025, n. 5305). Ciò significa, inevitabilmente, che «il vaglio positivo dell’attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» e che, quindi, come detto, «può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi» o «riscontri estrinseci», i quali ben «possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva» (Cass. pen., sez. V, 31 marzo 2025, n. 12367; Trib. Vicenza, sez. pen., 15 settembre 2025, n. 829). Centrale si rivela, in tale esame e con specifico riferimento all’accertamento di reati sessuali (o con motivazione sessista), la deposizione della persona offesa, la quale, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può costituire fonte di prova della colpevolezza (Cass. pen., sez. III, 30 gennaio 2014, n. 4343; P. Pittaro, Osservatorio di giurisprudenza penale. Dichiarazioni della persona offesa, in Fam. dir., n. 4/2014, p. 393 ss.), ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa; e, ciò, in ragione del fatto che in tale contesto processuale il più delle volte l’accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi (Cass. pen., sez. IV, 18 ottobre 2011, n. 44644). Ed allora, tutto ruota intorno ai criteri per la valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa. Un efficace quadro d’insieme è offerto da quanti ritengono che il relativo procedimento deve estrinsecarsi secondo una precisa scansione logica, che si dipana dall’analisi della verosimiglianza ed attendibilità intrinseca (intesa come capacità del racconto di offrire una rappresentazione quanto più logica possibile degli eventi evocati) fino a raggiungere eventuali riscontri esterni rispetto al narrato. Così impostato il discorso, l’esame dai dati osservati attiene tanto agli elementi concreti (che colorano l’individualità di ogni vicenda umana) quanto ad alcuni parametri generali di riferimento, quali la spontaneità, la linearità, l’affidabilità e la plausibilità del racconto riferito della vittima, la coerenza e la completezza della narrazione, la capacità di riportare fedelmente alla memoria i ricordi e di riviverli al momento dell’escussione, la verosimiglianza delle giustificazioni addotte nonché il modo in cui si depone (Trib. Nocera Inferiore, sez. pen., 1 aprile 2025, n. 1853). Ecco perché uno degli aspetti più interessanti si incentra sulla presunzione di attendibilità della dichiarazione della persona offesa – al pari di qualsiasi altra testimonianza (cfr. art. 198 c.p.p.) – e, quindi, sul principio secondo il quale il giudice è tenuto a valutarne il contenuto verificando l’attendibilità intrinseca del racconto e la credibilità soggettiva del testimone: al riguardo, occorre far riferimento alle regole di esperienza, validate dalla giurisprudenza, quali «il principio di affidabilità (il testimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), il principio di normalità (il testimone mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo), il principio di responsabilità (il testimone è consapevole che dalle dichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri)» (Cass. pen., sez. VI, 25 settembre 2025, n. 40216). Come è ovvio, in ogni caso, per fondare un giudizio di penale responsabilità, le risultanze probatorie devono consentire il raggiungimento di una «certezza processuale … circa la sussistenza del fatto tipico contestato», cosicché un quadro probatorio carente ed impreciso, caratterizzato da dichiarazioni della persona offesa che risultano anche in parte cedevoli a fronte di alcune contraddizioni interne ed esterne, non potrebbe che determinare l’impossibilità di assegnare alle dichiarazioni della persona offesa alcuna rilevanza penale (Trib. Genova, sez. II pen., 4 settembre 2023, n. 2483). In particolare, l’esistenza di divergenti e simmetriche ricostruzioni fattuali (evidentemente, quelle dell’accusa e quelle dell’imputato) e la forte conflittualità delle parti pone il giurista innanzi a diverse e contrapposte esigenze; il che «impone una severa valutazione delle risultanze dibattimentali anche al fine di scongiurare ogni possibile adito ad un utilizzo strumentale, da entrambe le parti in causa, della giustizia penale, come arma di pressione o forma di intimidazione» (Trib. Nola, sez. pen., 3 ottobre 2025, n. 1474). In dottrina, per esempio, quanto all’art. 612 bis c.p. è stato messo in luce come «la ricostruzione dell’evento in chiave puramente psicologica può anche prestarsi a strumentalizzazioni da parte di ex partners o, comunque, conoscenti che vogliano danneggiare taluno per vendetta o altri motivi, accusandolo di stalking e allegando o simulando stati di ansia e di paura in presenza di condotte oggettivamente non idonee» (A.M. Maugeri, Delitti contro la libertà morale, in D. Pulitanò (a cura di), Diritto penale. Parte speciale. Tutela penale della persona, Torino, 2019, pp. 246 ss.). Ebbene, a fronte di tali principi e orientamenti, la peculiarità della vicenda esaminata consiste nel fatto che alla deposizione della persona offesa si contrappone unicamente la differente prospettazione degli eventi così come rappresentata dai difensori dell’imputato e non anche di quest’ultimo. In un importante passaggio della motivazione della decisione in epigrafe, in effetti, si rileva come la tesi della vittima del reato «non solo è radicalmente incompatibile con quanto riferito sul punto dalla persona offesa, ma che non può essere vagliata in contrapposizione alla versione accusatoria, perché non supportata da alcuna affermazione resa dall’imputato nel procedimento in tal senso, il quale – come già evidenziato – ha scelto di non partecipare al giudizio». Elemento essenziale per una valutazione di attendibilità delle dichiarazioni accusatore della persona offesa, pertanto, è la diversa versione dei fatti fornita dall’imputato in sede di esame e non anche un’alternativa ricostruzione puramente difensiva dei procuratori; del resto, come noto, «ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, sussiste un effettivo contrasto fra le opposte versioni rese dall’imputato e dalla persona offesa, oggetto di valutazione da parte del giudice anche al fine di verificare l’attendibilità di quest’ultima, solo nel caso in cui sia l’imputato personalmente ad aver fornito la contrastante versione dei fatti nelle sedi procedimentali o processuali proprie, non essendo sufficiente, invece, una mera prospettazione da parte del suo difensore» (Cass. pen., sez. III, 17 giugno 2025, n. 32034). Osservazioni La lettura della sentenza annotata, allora, sembrerebbe condurre l’indagine e la ricerca ad un punto in cui la distanza tra diverse branche del diritto sembrerebbe ridursi: nulla resta sullo sfondo perché il giurista, a ben vedere, si muove in un territorio di confine, dove – per riprendere una felice locuzione – più intenso è lo scambio di concetti e dove si intrecciano e annodano profili del diritto civile e del diritto penale. Del resto, «nella consapevolezza delle peculiarità sociologiche e delle opportune distinzioni di carattere metodologico e strutturale fra violenze di genere, violenze domestiche e violenze assistite da minori, esiste intuitivamente un filo sotteso che corre fra le stesse» (A. Cordiano, Violenze assistite, domestiche e di genere nelle disposizioni del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, in Dir. Fam. Pers., n. 2/2023, pp. 649 ss. Appaiono frequenti i casi in cui si discuteva – e si discute tuttora – dell’attendibilità della persona offesa per avere quest’ultima denunciato il coniuge (o convivente) in pendenza della separazione personale (o del divorzio) ovvero ancora dei procedimenti relativi alla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale in contesti di (asserita) violenza domestica. Eppure allo stato, l’art. 64 bis disp. att. c.p.p. prevede proprio l’obbligo del Magistrato del Pubblico Ministero di comunicare, all’Autorità giudiziaria civile, i provvedimenti emessi nei procedimenti penali per delitti di violenza domestica e di violenza contro le donne, affinché ne tenga doveroso conto proprio a tutela dei minorenni per le decisioni da adottare sulla responsabilità genitoriale e sul diritto di visita del genitore maltrattante. Inoltre, meritevole di attenzione è il coordinamento (previsto dall’art. 473-bis.41 c.p.c.) tra il giudice civile e gli altri organi giurisdizionali (penali, minorili) in modo da consentire una proficua circolazione dei provvedimenti pronunciati dalle diverse autorità e permettere al giudice civile di impiegare il provvedimento formatosi in sede penale come elemento di supporto per adottare decisioni coerenti in tema di affidamento del minore e responsabilità genitoriale, evitando al contempo di assumere decisioni di segno diverso ed in contrapposizione tra loro (così A. Nascosi, Nuovi strumenti di tutela per contrastare la violenza domestica: la corsia preferenziale prevista dagli artt. 473-bis.40 ss. c.p.c., in Dir. Fam. Pers., n. 4/2023, pp. 1856 ss.). Di recente, invero, si è precisato come «la circostanza che una donna che denuncia di avere subito violenza domestica da parte del marito, in pendenza di una separazione coniugale, possa averlo fatto per ottenere l’affidamento esclusivo dei propri figli e dell’assegnazione della casa familiare di per sé non assume alcuna valenza negativa, neanche ai fini della valutazione della sua credibilità in sede penale, in quanto innanzitutto corrisponde all’esercizio di un preciso diritto previsto dall’ordinamento a tutela sua e dei propri figli; ma soprattutto perché è la legislazione interna – civile e penale – e sovranazionale a sollecitare e sostenere le vittime di violenza domestica ed i loro figli a recidere o limitare i vincoli con l’autore, anteponendo a qualsiasi altro diritto quello dei minorenni di vivere e crescere in contesti familiari accudenti e protettivi» (Cass. pen., sez. VI, 25 settembre 2025, n. 40216). Più in generale, poi, l’Ordinamento, dovendo assicurare il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) è tenuto sia ad effettuare un’attenta valutazione della situazione in cui si trova una donna che denuncia di essere stata vittima di violenza domestica, sia a compiere una valutazione del rischio relativamente a future violenze nei confronti della medesima, nonché ad assicurare indagini effettive volte a garantire che il procedimento penale si svolga in un tempo ragionevole, scongiurando rischi di impunità (Corte EDU, sez. I, 23 settembre 2025, n. 6045). Del tutto coerentemente, quindi, nell’ambito familiare, si afferma che l’archiviazione del processo penale per violenza domestica non esclude la rilevanza, in sede civile, delle condotte violente ai fini della decisione sull’affidamento dei figli minori (Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2025, n. 7409) e che tale giudice è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l’esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria, la quale si realizza quando le stesse autorità chiamate a reprimere il fenomeno delle violenze, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazioni delle violenze stesse (testualmente, Cass. civ., sez. I, 16 settembre 2024, n. 24726). Eppure il contrasto della violenza sulle donne, domestica e di genere ha origini pressoché recenti (cfr. G. Spadaro, A. Lestini, Il contrasto al fenomeno della violenza domestica e contro le donne mediante i percorsi di recupero presso i C.U.A.V., in Ius Famiglie, 2025) e può farsi risalire alla «Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne» (adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, ratificata con l. 14 marzo 1985, n. 132), a cui ha fatto seguito la «Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne» (adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 48/104 del 20 dicembre 1993), la dichiarazione n. 19 allegata al TFUE (secondo cui l’Unione Europea «mirerà, nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte le forme di violenza domestica» e «gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime») e soprattutto la «Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica» (c.d. Convenzione di Istanbul, ratificata con l. 27 giugno 2013, n. 77), nonché, più recentemente, la Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Nella medesima prospettiva, nell’ordinamento italiano, i principali interventi di matrice penalistica hanno riguardato dapprima le misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori (di cui al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38) e, successivamente, l’introduzione di disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (di cui al d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119), la modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (l. 19 luglio 2019, n. 69, c.d. Codice Rosso), nonché la predisposizione di ulteriori misure per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (l. 24 novembre 2023, n. 168). Con la riforma del processo civile (c.d. Riforma Cartabia: D.Lgs. 10 ottobre 2022, 149), poi, sono state previste, in attuazione della Convenzione di Istanbul, specifiche disposizioni processuali per la trattazione dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie in cui vi siano condotte di violenza domestica e di genere (cfr. gli artt. 473 bis.40 e ss. c.p.c.). Gli operatori del diritto, ancora una volta, quindi, «si trovano ad esplorare un vasto territorio di esperienze, nel quale sono presenti forme di complessità metasociale, che vanno studiate e messe a confronto con l’istanza sistematica e unitaria del diritto nella sua dimensione sociale» (A. Falzea, Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica. III. Scritti d’occasione, Milano, 2010, pp. 502 ss.). |