Rifusione delle spese per la nomina di un CTP e termine per il deposito dei documenti dimostrativi
05 Maggio 2026
Massima I documenti dimostrativi delle spese processuali, tra le quali rientrano le spese sostenute per dotarsi di un consulente tecnico di parte, non soggiacciono alle preclusioni istruttorie Il caso Tizio proponeva domanda di risarcimento del danno rispetto al sinistro stradale che lo coinvolgeva nel 2007. Il Tribunale di Viterbo, in primo grado, accoglieva la domanda, riconoscendo un concorso colposo del danneggiato stimato nella misura del 20%, senza nulla statuire, per quanto qui rileva, sull’istanza di rifusione delle spese sostenute dall’attore per remunerare un consulente di parte. L’istanza in questione era, invece, rigettata dalla Corte d’Appello di Roma in sede di gravame, ritenendo il giudice di seconde cure intempestiva la produzione documentale dell’attore volta a comprovare la spesa sostenuta (in quanto allegata alla comparsa conclusionale di replica, secondo il rito ratione temporis vigente rispetto alla data di proposizione della domanda). La questione Avverso tale statuizione la parte proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’erroneità del percorso motivazionale del giudice di merito, sul presupposto che i documenti comprovanti spese processuali non potevano considerarsi soggetti a preclusioni istruttorie. Il motivo era giudicato fondato dalla Suprema Corte. Le soluzioni giuridiche Il giudice d’appello, in particolare, rigettava la richiesta della parte sul presupposto che la fattura comprovante il relativo costo era stata prodotta solo negli scritti conclusivi e non era, pertanto, utilizzabile ai fini del decidere. La Suprema Corte giudicava tale statuizione non conforme alla disciplina dettata dall’art. 91 c.p.c., sul presupposto della necessità di includere tra le “spese processuali” prese in esame dalla norma predetta anche le spese che la parte ha sostenuto o dovrà sostenere per remunerare il proprio consulente tecnico di parte, in tutto e per tutto assimilabili alle spese sostenute per remunerare il difensore. Da ciò i giudici di legittimità fanno discendono tre corollari. Il primo corollario è che il giudice deve accertare d’ufficio se la parte si sia avvalsa d’un consulente tecnico, e se il relativo costo debba essere posto a carico del soccombente ex art. 91 c.p.c., debba essere escluso per superfluità o debba essere compensato, ex art. 92 c.p.c. Ciò in quanto la regolazione delle spese di lite va compiuta dal giudice a prescindere da una domanda di parte e dal deposito della nota spese di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c.. Il secondo corollario è che, dovendo le spese di lite essere liquidate d’ufficio anche in assenza tanto d’una domanda, quanto della nota spese, è irrilevante la circostanza che la parte vittoriosa non abbia documentato la spesa di cui chieda il rimborso; così come è irrilevante che non abbia nemmeno chiesto un rimborso. Ciò che rileva è, invece, che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancora effettuato al momento della sentenza (come avviene per la rifusione delle spese legali, rispetto alle quali pacificamente non è richiesto che la parte dimostri di avere remunerato l’avvocato). Il terzo corollario è che eventuali documenti dimostrativi del costo sostenuto per remunerare il consulente di parte sfuggono alle preclusioni istruttorie, trattandosi non di «fatti probatori» del diritto o dell’eccezione dedotti in giudizio, bensì di atti a corredo dell’istanza di regolazione delle spese. Essi, quindi, sono producibili anche negli scritti conclusivi, potendo rilevare la violazione del contraddittorio solo agli effetti dell’applicazione dell’art. 88 c.p.c. La Corte conclude quindi affermando: a) che le spese sostenute dalla parte per la remunerazione del CTP sono liquidabili anche d’ufficio dal giudice in applicazione dell’art. 91 c.p.c.; b) che i documenti che comprovano la relativa spesa non sono soggetti a preclusioni istruttorie; c) che ove la parte non documenti il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte la liquidazione potrà essere compiuta direttamente dal giudice, applicando le tariffe professionali se esistenti, ovvero in via analogica le tariffe previste dal d.m. 30 maggio 2002 in tema di compensi dovuti ai consulenti d’ufficio. Osservazioni Per come chiarito in maniera ormai consolidata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 3 gennaio 2013, n. 84; Cass. civ., sez. III, sent., 20 febbraio 2015, n. 3380; Cass. civ., sez. un., sent., 10 luglio 2017, n. 16990; Cass. civ., sez. III, ord., 15 ottobre 2024, n. 26729) le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. Fermo quanto sopra, non vi è convergenza sugli oneri che gravano sulla parte medesima al fine di ottenerne la rifusione. Secondo, infatti, Cass. civ., sez. III, ord., 6 luglio 2022, n. 21402 e Cass. civ., sez. I, sent., 7 febbraio 2006, n. 2605 non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle spese in questione in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento. Secondo, di contro, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 4357 del 25/03/2003 e Cass. civ., sez. lav., sent., 29 giugno 1985, n. 3897 la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo sufficiente la dimostrazione della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione. La forma per attivare la ripetizione è generalmente ritenuta quella della nota delle spese, che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. c.p.c.): cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 2 maggio 2024, n. 26729 e Cass civ., sez. un., n. 16990/2017 cit. L’ordinanza in commento, nell’affrontare la problematica degli oneri a carico della parte che intenda ottenere la rifusione delle spese di CTP, ritiene le predette spese assoggettate alla medesima disciplina di quelle legali. Come, quindi, pacificamente il giudice ha l’obbligo di regolare le spese di lite anche in mancanza di specifica domanda e di prova dell’esborso, allo stesso modo avrebbe l’obbligo di garantire alla parte vittoriosa la rifusione delle spese di CTP, anche d’ufficio e sulla base delle tariffe professionali (ovvero, in via analogica, di quelle di cui al d.m. 30 maggio 2002 in tema di compensi dovuti al CTU) in caso di mancata allegazione di fattura o nota spese. Il percorso argomentativo seguito nella pronuncia in esame è ulteriormente sviluppato nella successiva Cass. civ., sez. III, ord., 8 gennaio 2026, n. 6949 (pubblicata il 23 marzo 2026), che motiva le medesime conclusioni con la considerazione secondo cui l’assunzione dell’obbligazione sarebbe implicita nel conferimento dell’incarico professionale al consulente, dal momento che il mandato si presume oneroso (art. 1709 c.c.) e che nel contratto di prestazione d’opera professionale (quale è quello che lega la parte al suo consulente) la determinazione del compenso non è elemento essenziale, e può essere stabilita anche dal giudice (art. 2233 c.c.). Poiché, quindi, la stessa nomina di un consulente fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell’art. 1709 c.c.., la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l’altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto. L’orientamento descritto se da un lato è coerente con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità che considerano le spese di CTP spese «processuali», rifondibili alla parte vittoriosa in applicazione del generale principio della soccombenza, dall’altro suscita delle problematiche teoriche e applicative nei limiti in cui ritiene un dovere del giudice liquidare le spese di CTP anche d’ufficio e in mancanza (quantomeno) di nota spese da parte dell’interessato. Deve, anzitutto, osservarsi che le Sezioni Unite della Cassazione, nella già menzionata sentenza n. 16990/2017, hanno rappresentato la necessità di distinguere, nel genus delle spese di CTP, quelle stragiudiziali da quelle giudiziali. Se, quindi, le seconde hanno natura di allegazione difensiva e sempre vanno poste a carico della parte soccombente (salvi la compensazione e il controllo sulla superfluità o eccessività imposto dall’art. 92 c.p.c.), le prime, al pari delle spese di assistenza legale stragiudiziale, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. In secondo luogo, la stessa nozione di spesa postula una valutazione di effettività dell’esborso, quantomeno in termini di assunzione della relativa obbligazione: prescindere, quindi, dalla domanda (anche sub specie di inserimento della relativa voce nella nota spese di cui all’art. 75 disp att. c.p.c.). La tesi della liquidazione d’ufficio, quindi, da un lato rischia di frustrare il controllo di non eccessività e superfluità imposto dall’art. 92 c.p.c., dall’altro rischia di tradursi in un eccessivo onere per la controparte, che dovrà dimostrare, al fine di non essere onerata dal relativo esborso, l’insussistenza di una posizione debitoria di cui non conosce termini ed entità (senza contare la riconosciuta non soggezione dei documenti dimostrativi di spese processuali a preclusioni di sorta, che rischia di privare del tutto la controparte di facoltà di interlocuzione ove i predetti documenti vengano allegati agli scritti conclusivi nel rito antecedente alla riforma di cui al d.lgs. 149/2022, applicabile ai soli processi introdotti successivamente al 28 febbraio 2023). Riferimenti Sulla natura delle spese di CTP si veda la più volte richiamata Cass. civ., sez. un., sent., 10 luglio 2017, n. 16990. Quale sviluppo della pronuncia in commento si veda Cass. civ., sez. III, ord., 8 gennaio 2026, n. 6949 (pubblicata il 23 marzo 2026) |