La negoziazione assistita obbligatoria è soggetta ad una rigorosa barriera preclusiva

La Redazione
05 Maggio 2026

Il Tribunale di Napoli Nord, nella sentenza 12 aprile 2026, n. 1299, ha chiarito che il rilievo officioso si esaurisce alla prima udienza e, per converso, la sanatoria della condizione di procedibilità non può operare oltre i limiti temporali fissati dal giudice nell'ordinanza di rinvio. 

Secondo orientamento consolidato il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per la comunicazione dell'invito ha natura ordinatoria e non perentoria, in assenza di espressa qualificazione legislativa in senso contrario ai sensi dell'art. 152 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2021, n. 40035; Cass. civ., sez. III, ord., 14 febbraio 2024, n. 4133, in tema di mediazione obbligatoria).

E’ stato, peraltro, chiarito che la natura ordinatoria del termine non comporta la possibilità di attivare e concludere la procedura in qualsiasi momento successivo del giudizio: l'elemento temporale al quale ancorare la verifica della condizione di procedibilità non è il rispetto del termine dilatorio di quindici giorni, bensì l'avvenuta conclusione utile della procedura — sia pure avviata tardivamente — entro l'udienza di rinvio appositamente fissata dal giudice per la verifica dell'esito (Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2024, n. 32454; Cass. civ., sez. III, 18 dicembre 2024, n. 33147 in tema di negoziazione assistita; Cass. civ., sez. III, ord., 13 maggio 2025, n. 12858).

Da ultimo, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che l'improcedibilità della domanda per omesso o non idoneo esperimento della negoziazione assistita obbligatoria è soggetta a una rigorosa barriera preclusiva di ordine temporale: il rilievo officioso si esaurisce alla prima udienza e, per converso, la sanatoria della condizione di procedibilità non può operare oltre i limiti temporali fissati dal giudice nell'ordinanza di rinvio, non potendosi ammettere una rimessione in pristino progressiva nelle fasi successive del processo (Cass. civ., sez. III, ord., 7 gennaio 2025, n. 186).

Ne discende che l'attivazione della procedura avvenuta oltre l'udienza di rinvio, e a maggior ragione la sua mancata conclusione prima dell'udienza fissata per la decisione (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 dicembre 2024, n. 33147), non è in alcun modo idonea a rimediare al difetto della condizione di procedibilità, nemmeno ove la parte abbia formalmente dato impulso alla procedura in una fase successiva del giudizio, quale quella dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

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