La negoziazione assistita obbligatoria è soggetta ad una rigorosa barriera preclusiva
05 Maggio 2026
Secondo orientamento consolidato il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per la comunicazione dell'invito ha natura ordinatoria e non perentoria, in assenza di espressa qualificazione legislativa in senso contrario ai sensi dell'art. 152 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2021, n. 40035; Cass. civ., sez. III, ord., 14 febbraio 2024, n. 4133, in tema di mediazione obbligatoria). E’ stato, peraltro, chiarito che la natura ordinatoria del termine non comporta la possibilità di attivare e concludere la procedura in qualsiasi momento successivo del giudizio: l'elemento temporale al quale ancorare la verifica della condizione di procedibilità non è il rispetto del termine dilatorio di quindici giorni, bensì l'avvenuta conclusione utile della procedura — sia pure avviata tardivamente — entro l'udienza di rinvio appositamente fissata dal giudice per la verifica dell'esito (Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2024, n. 32454; Cass. civ., sez. III, 18 dicembre 2024, n. 33147 in tema di negoziazione assistita; Cass. civ., sez. III, ord., 13 maggio 2025, n. 12858). Da ultimo, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che l'improcedibilità della domanda per omesso o non idoneo esperimento della negoziazione assistita obbligatoria è soggetta a una rigorosa barriera preclusiva di ordine temporale: il rilievo officioso si esaurisce alla prima udienza e, per converso, la sanatoria della condizione di procedibilità non può operare oltre i limiti temporali fissati dal giudice nell'ordinanza di rinvio, non potendosi ammettere una rimessione in pristino progressiva nelle fasi successive del processo (Cass. civ., sez. III, ord., 7 gennaio 2025, n. 186). Ne discende che l'attivazione della procedura avvenuta oltre l'udienza di rinvio, e a maggior ragione la sua mancata conclusione prima dell'udienza fissata per la decisione (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 dicembre 2024, n. 33147), non è in alcun modo idonea a rimediare al difetto della condizione di procedibilità, nemmeno ove la parte abbia formalmente dato impulso alla procedura in una fase successiva del giudizio, quale quella dell'udienza di precisazione delle conclusioni. |